Sanzioni certificazione unica 2026

Domenico Catalano - Certificazione Unica

Sanzioni in caso di invio tardivo della Certificazione Unica 2026: importi e regole sul ravvedimento

Sanzioni certificazione unica 2026

La Certificazione Unica 2026 inviata oltre la scadenza comporta l’applicazione di sanzioni.

Dopo la pubblicazione di modello e istruzioni per l’invio delle CU relative al periodo d’imposta 2025 parte la fase di analisi delle novità, ma è altresì importante soffermarsi sulle regole relative ai casi di invio tardivo o errato.

Sulle sanzioni relative alla CU, l’Agenzia delle Entrate lo scorso anno, con un provvedimento di prassi molto discusso, ha superato l’orientamento restrittivo espresso in precedenza con la circolare n. 6/E/2015, che escludeva la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni applicando l’istituto del ravvedimento operoso.

Appare quindi utile fornire un riepilogo delle regole in caso di invio tardivo oltre la scadenza così come di quelle previste in caso di omissioni o errori nel modello CU 2026.

Si ricorda, infatti, che l’invio tardivo, omesso o con errori della certificazione unica è punito con una multa pari a 100 euro per ciascuna delle certificazioni uniche oggetto di errore o ritardo.

Scendiamo quindi nel dettaglio ed analizziamo le regole sulle sanzioni relative al modello CU 2026.

Certificazione unica ex modello CUD 2026: cambia la scadenza per dipendenti e autonomi

Prima di analizzare nel dettaglio le sanzioni previste in caso di Certificazione Unica inviata in ritardo ovvero di errori od omissioni del contribuente, facciamo il punto delle scadenze previste nel 2026, alla luce delle ultime novità.

Gli appuntamenti per l’invio cambiano ancora e, in particolare, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere il flusso di dati in via telematica:

  • entro il 16 marzo, per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  • entro il 30 aprile (e non più 31 marzo come previsto lo scorso anno), per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre (2 novembre 2026, cadendo di sabato), per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

In tutti i casi, entro il 16 marzo è previsto l’obbligo di consegna della CU al percipiente, a prescindere dal termine per l’invio telematico.

Vale la pena evidenziare che a partire dallo scorso anno è venuta meno la possibilità di differire al 31 ottobre, insieme al modello 770, l’invio delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Era stata la stessa Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa pubblicato lo scorso 3 marzo 2017, ad ammettere la possibilità di unificare l’invio di CU degli autonomi con il modello 770. Possibilità che non sarà più prevista.

Scadenza CU autonomi con il modello 770
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017

In linea teorica, è stato l’avvio del modello Redditi precompilato a portare ad un’unificazione dei termini di trasmissione delle CU, cancellando dal calendario l’appuntamento di fine ottobre per i dati relativi ai titolari di partita IVA.

La scadenza lunga del 31 ottobre resta in campo solo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il modello 770).

Sanzioni certificazione unica 2026 ex CUD per il datore di lavoro in caso di errori, ritardo od omissioni

Cosa rischia il datore di lavoro/contribuente in caso di invio tardivo della CU? Quali sono le sanzioni applicabili?

Innanzitutto, occorre tenere presenti i riferimenti normativi essenziali che sono la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Legislativo 158/2015 ed il Decreto Legislativo 151/2015 che hanno riformato il sistema delle sanzioni previste a carico del datore di lavoro in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione e nell’invio telematico.

Di seguito un’utile tabella riassuntiva con le sanzioni attualmente previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di certificazione unica CU 2026 (l’ex modello CUD):

Fattispecie Sanzioni previste
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica 2024, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

Sul termine dei 5 giorni occorre fare due precisazioni:

  • in caso di certificazioni uniche reinviate dopo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (così come precisato dalle istruzioni ministeriali che rimandano alla circolare numero 195/1999 del Ministero delle Finanze);
  • in caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, allora i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza.
Termine di tolleranza di 5 giorni per l’invio telematico delle certificazioni uniche
Circolare Dipartimento Entrate Affari Amministrativi Serv. I - Ministero delle Finanze - numero 195 del 24 settembre 1999

Correzione CU entro 60 giorni

In merito alle sanzioni per l’invio tardivo delle CU 2026, c’è una regola ulteriore da analizzare: la possibilità di correzione entro il termine di 60 giorni.

In caso di correzione della certificazione unica la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata.

Viene inoltre ridotto anche l’importo massimo di sanzione applicata al sostituto d’imposta, che passa da 50.000 a 20.000 euro.

Certificazioni uniche 2026: riepilogo su ravvedimento operoso e sanzioni

Ricapitolando: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta.

Qualora, invece, venga trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non si incorre in nessuna sanzione.

Nel caso in cui, infine, si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33.

In quest’ultimo caso cambiano anche i limiti massimi di applicazione delle sanzioni, che scendono a 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto.

Come indicato in apertura, sulle sanzioni sarà possibile beneficiare del ravvedimento operoso, per effetto delle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024.

Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti
Circolare Agenzia delle Entrate numero 12/E del 31 maggio 2024

Nella circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate escludeva l’utilizzo di tale istituto.

Circolare Agenzia delle Entrate numero 6/E del 2015
(Interpretazione superata da successiva circolare) - Inammissibilità del ravvedimento operoso per le certificazioni uniche

Un’interpretazione che viene ora meno, considerando che la normativa di riferimento ritiene:

“ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.”

In assenza di un divieto esplicito di applicare il ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate ritiene ora ammissibile per i sostituti d’imposta beneficiare della riduzione delle sanzioni previste in caso di invio di una CU tardiva o rettificativa.

Certificazione Unica 2025: istruzioni ministeriali
Istruzioni Agenzia delle Entrate per la compilazione della certificazione unica 2025

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