Appalti pubblici: come cambia l'imposta di bollo per i servizi in affidamento esclusivo
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello numero 1/2026, ha fornito un importante chiarimento riguardante l’applicazione dell’imposta di bollo nel settore degli appalti pubblici.
Il focus è sul regime semplificato introdotto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023):
“Questo regime è applicabile anche a quei contratti che, pur essendo disciplinati dai principi generali del Codice, risultano esclusi dalle sue procedure ordinarie?”
Il quesito nasce dalla necessità di capire se l’imposta di bollo, determinata secondo i criteri dell’articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, possa essere estesa ai contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lett. a).
Si tratta di affidamenti di servizi tra stazioni appaltanti o associazioni di esse, basati su un diritto esclusivo.
Il dubbio sorge perché l’articolo 13 del Codice stabilisce che le disposizioni del medesimo non si applicano, di norma, ai contratti esclusi.
Il nuovo regime dell’imposta di bollo ha introdotto una netta rottura con il passato (D.P.R. 642/1972), puntando sulla semplificazione:
- pagamento una tantum: l’appaltatore versa l’imposta in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto;
- natura sostitutiva: questo versamento unico sostituisce l’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti della procedura di selezione e di esecuzione (ad esclusione delle fatture);
- calcolo proporzionale: l’importo è determinato in base a scaglioni crescenti legati al valore massimo previsto nel contratto.
- soglia di esenzione: gli affidamenti con importo inferiore a 40.000 euro sono esenti dall’imposta.
Il Parere dell’Agenzia delle Entrate: sì al Regime Semplificato
L’Agenzia delle Entrate ha fornito parere favorevole all’applicazione del regime semplificato anche ai contratti esclusi.
La decisione poggia sui seguenti presupposti:
1. Rispetto dei principi generali: anche se esclusi dalle procedure di gara ordinarie, questi contratti devono rispettare i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3 del Codice);
2. Vigilanza ANAC: tali contratti rientrano nella categoria generale dei contratti pubblici e sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. Non esclusione totale: poiché questi schemi negoziali devono comunque ottemperare ad alcuni principi e forme identificati dal Codice degli Appalti (tra cui l’art. 18), non possono essere considerati totalmente estranei alla sua disciplina fiscale semplificata.
In conclusione, la risposta all’interpello n. 1/2026 conferma che la semplificazione dell’imposta di bollo è la regola generale per l’intera galassia dei contratti pubblici.
Anche i contratti esclusi beneficiano della modalità di calcolo forfettaria, basata su scaglioni e del pagamento unico al momento della stipula, garantendo uniformità di trattamento e una riduzione degli oneri burocratici per gli operatori economici.
| Valore massimo previsto dal contratto) | Imposta di bollo (versamento una tantum) |
|---|---|
| Importo inferiore a 40.000 euro | Esente |
| Da 40.000 euro a 150.000 euro | 40 euro |
| Da 150.000 euro a 1.000.000 euro | 120 euro |
| Da 1.000.000 euro a 5.000.000 euro | 600 euro |
| Oltre 5.000.000 euro | 1.000 euro |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario del bollo esteso a tutti i contratti pubblici