Sanatoria badanti, colf e braccianti: definito il contributo forfettario per la regolarizzazione

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sanatoria badanti, colf e braccianti: definiti gli importi del contributo forfettario dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale per la regolarizzazione. A stabilire le somme, 156 o 300 euro in base al settore di riferimento del lavoratore, è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre 2020.

Sanatoria badanti, colf e braccianti: definito il contributo forfettario per la regolarizzazione

Sanatoria badanti, colf e braccianti, il contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale che rientra tra i versamenti necessari per la regolarizzazione ammonta a 156 euro o 300 euro, in base al settore di riferimento del lavoratore, per ogni mese o frazione di mese dei rapporti di lavoro irregolare.

A stabilire gli importi nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale firmato il 7 luglio, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e pubblicato l’8 settembre in Gazzetta Ufficiale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 7 luglio 2020
Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.

Sanatoria badanti, colf e braccianti: definito il contributo forfettario per la regolarizzazione

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, sono 207.542 le richieste di accesso alla sanatoria badanti, colf e braccianti 2020, l’85% riguarda il lavoro domestico e di assistenza alla persona.

I datori di lavoro che entro la scadenza del 15 agosto 2020 hanno inviato la loro domanda di regolarizzazione, oltre ai versamenti già effettuati, devono procedere al pagamento di un contributo forfettario.

Le somme rientrano tra i pagamenti previsti dalla procedura che riguarda la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare:

  • un contributo forfettario di 500 euro previsto dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020;
  • una marca da bollo di 16 euro;
  • un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale previsto dall’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Sulle prime due voci il datore di lavoro al momento della domanda doveva dichiarare di aver già versato gli importi dovuti, mentre sull’ultima di aver pagato o di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale, si legge nella circolare INPS numero 68 del 31 maggio 2020 che chiarisce le istruzioni per accedere alla sanatoria badanti, colf e braccianti 2020.

Il testo, infatti, è arrivato in Gazzetta Ufficiale solo l’8 settembre 2020 e quindi circa 3 settimane dopo la scadenza per la presentazione delle richieste fissata al 15 agosto 2020, data prorogata di un mese rispetto alle previsioni iniziali.

Sanatoria badanti, colf e braccianti, contributo forfettario per la regolarizzazione: fissati gli importi

Il secondo contributo forfettario previsto, dunque, è dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ed è pari a 156 euro o 300 euro, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto della domanda di emersione.

Gli importi cambiano in base al settore di appartenenza, come indicato in tabella.

Importi contributo forfettario regolarizzazioneSettore
300,00 euro Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita’ connesse
156,00 euro Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza
156,00 euro lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in linea con l’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997, ma non è possibile avvalersi della compensazione.

Le somme saranno ripartite come segue:

  • per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
  • per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
  • per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

Si attendono, ora, due documenti per chiudere il cerchio delle indicazioni utili per procedere:

  • la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per la compilazione e l’istituzione del codice tributo da inserire;
  • la circolare INPS per indicare gli altri adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori regolarizzati grazie alla sanatoria badanti, colf e braccianti 2020.

In conclusione, il decreto specifica:

“In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario ai sensi del comma 1.”

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