Sanatoria lavoro nero: domanda di regolarizzazione dal 1° giugno al 15 luglio

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Sanatoria lavoro nero, dal 1° giugno al 15 luglio è possibile presentare la domanda di regolarizzazione. I datori di lavoro dei settori individuati dal decreto Rilancio devono seguire le istruzioni dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per pagare il contributo forfettario di 500 euro e presentare la domanda.

Sanatoria lavoro nero: domanda di regolarizzazione dal 1° giugno al 15 luglio

Sanatoria lavoro nero, al via la domanda di regolarizzazione: i datori di lavoro hanno tempo dal 1° giugno al 15 luglio 2020 per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o italiani presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso.

La possibilità è data dall’articolo 103 del decreto Rilancio che stabilisce quali sono i settori presi in considerazione:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I datori di lavoro dovranno pagare un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore e 130 euro per la procedura di rilascio del permesso di soggiorno straordinario della validità di 6 mesi.

Le istruzioni INPS da seguire per presentare domanda sono contenute nella circolare numero 68 del 31 maggio 2020. Le modalità per procedere ai versamenti e i codici tributo da utilizzare sono presenti nella risoluzione numero 27/E del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Sanatoria lavoro nero: domanda di regolarizzazione dal 1° giugno al 15 luglio

Le domande di regolarizzazione relative alla sanatoria del lavoro nero possono essere presentate a partire dal 1° giugno ed entro il 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che intendono usufruire della possibilità prevista dall’articolo 103 del decreto Rilancio devono seguire le istruzioni INPS contenute nella circolare numero 68 del 31 maggio 2020.

INPS - Circolare numero 68 del 31 maggio 2020
Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.

Il decreto Rilancio, all’articolo 103, prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’UE, o per i datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o italiani presenti sul territorio nazionale o di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.

Nel documento di prassi INPS sono riepilogati gli adempimenti riguardanti l’Istituto così come i settori che possono avanzare le richieste, i requisiti reddituali da rispettare e le modalità per presentare le domande.

A partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2020, i datori di lavoro possono utilizzare l’apposito servizio online raggiungibile attraverso l’area privata del sito INPS.

Il contenuto della domanda è specificato dall’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020.

I settori per i quali si può fare richiesta sono i seguenti:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Gli specifici codici ATECO sono contenuti nell’allegato del decreto del 27 maggio 2020.

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare deve avere avuto inizio in data precedente al 19 maggio 2020, data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020 in Gazzetta Ufficiale, e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.

Sanatoria lavoro nero, domande di regolarizzazione dal 1° giugno al 15 luglio: i requisiti reddituali

I requisiti da rispettare per il datore di lavoro consistono nell’attestazione del possesso di un reddito imponibile o di un fatturato, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiore a 30.000 euro annui.

Per la dichiarazione di colf e badanti per l’assistenza della persona o dei componenti della propria famiglia, anche se non conviventi ma con disabilità, il reddito del datore di lavoro deve rispettare i seguenti limiti:

  • 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
  • 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

I requisiti reddituali non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Sanatoria lavoro nero, domande di regolarizzazione dal 1° giugno al 15 luglio: cosa deve contenere la domanda

Per procedere alla regolarizzazione prevista dalla sanatoria del lavoro nero, i datori di lavoro devono versare un contributo forfettario di 500 euro.

L’articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020 prevede che:

“in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari.”

L’articolo 6 dello stesso riferimento normativo stabilisce il contenuto della domanda, a pena di inammissibilità.

Ogni richiesta deve comprendere quanto segue:

  • il settore di attività del datore di lavoro;
  • codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
  • nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
  • attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
  • dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
  • la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 2 del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • l’importo della retribuzione convenuta;
  • l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

Inoltre il datore di lavoro dovrà dichiarare:

  • di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro previsto dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l’indicazione della data di pagamento;
  • di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;
  • di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.

Le successive istruzioni verranno fornite attraverso un’apposita circolare dell’INPS.

Sanatoria lavoro nero, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: le istruzioni per i versamenti ed i codici tributo

Per procedere ai versamenti dei contributi forfettari relativi alla sanatoria del lavoro nero, i datori di lavoro devono seguire le istruzioni contenute nella risoluzione numero 27/E del 29 maggio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 27/E del 29 maggio 2020
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nel documento di prassi viene riepilogato quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio.

Prima della presentazione delle domande, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento dei seguenti importi:

  • 500 euro per l’istanza di cui al comma 1, per ciascun lavoratore;
  • 130 euro per l’istanza di cui al comma 2; tale importo non comprende i costi di cui al comma 16 del citato articolo 103, che restano comunque a carico dell’interessato.

Per permettere tali pagamenti attraverso il modello F24 Versamenti con elementi identificativi” la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo che sono riportati nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Denominazione
REDT Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020
RECT Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020

Per compilare il modello F24 Versamenti con elementi identificativi si devono seguire le seguenti istruzioni.

Nella sezione “Contribuente” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale:

  • del datore di lavoro, per il codice tributo “REDT”;
  • del cittadino straniero, per il codice tributo “RECT”.

Nella sezione “Erario ed altro” sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera R;
  • nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, o, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
  • nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
  • nel campo “anno di riferimento”, il valore 2020;
  • nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro (per il codice “REDT”), o di 130,00 euro (per il codice “RECT”).

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