Bonus assunzione: cos’è l’incremento occupazionale e come si calcola

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Uno dei requisiti per accedere ai nuovi bonus assunzione riguarda l'aumento occupazionale. Cosa significa e come si calcola?

Bonus assunzione: cos'è l'incremento occupazionale e come si calcola

Il nuovo decreto primo maggio ha stravolto il panorama delle agevolazioni per giovani, donne e nella Zes.

Gli incentivi all’assunzione, in versione 2.0, sono stati confermati fino alla fine dell’anno ma con novità per gli importi e soprattutto i requisiti di accesso.

Tra questi quello dell’incremento occupazionale netto. In sintesi, la nuova assunzione deve comportare un aumento del numero medio dei dipendenti in forza.

Non si tratta di una novità sulla scena degli incentivi all’occupazione ma da quest’anno è imprescindibile per le aziende che intendono ottenere l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani under 35, donne e nelle regioni del Mezzogiorno.

Bonus assunzione: cos’è l’incremento occupazionale?

Le nuove assunzioni di giovani, donne e nella Zes Unica Sud sono incentivate fino alla fine dell’anno. A riscrivere i bonus assunzione è il nuovo decreto primo maggio, il n. 62/2026, che ha mandato in pensione la versione delle agevolazioni in vigore a inizio anno prevista dal decreto Milleproroghe 2026

Gli esoneri contributivi, dunque, si possono ottenere fino al 31 dicembre ma cambiano importi e requisiti.

Diventa, infatti, essenziale l’incremento occupazionale, finora necessario solo per ottenere l’importo massimo.

Cosa significa esattamente e come si fa a calcolarlo?

In pratica, per poter accedere all’agevolazione, l’azienda deve far registrare un incremento del numero dei lavoratori e delle lavoratrici alle proprie dipendenze.

Attenzione però perché non si tiene conto del mero conteggio delle persone ma del valore medio. L’incremento occupazionale netto, infatti, deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Come si calcola l’incremento occupazionale netto?

Proviamo a scendere più nel dettaglio. Il testo del decreto primo maggio non approfondisce ulteriormente il concetto, saranno infatti le istruzioni operative fornite dall’INPS a spiegare in dettaglio il meccanismo.

Per avere un’idea più chiara di come funziona l’incremento, però, è possibile fare riferimento alle istruzioni fornite dallo stesso Istituto in relazione al bonus donne 2025.

Anche lo scorso anno, infatti, le aziende che hanno assunto donne in particolari condizioni svantaggiate si sono dovute misurare con tale requisito. Quest’anno non ci dovrebbe essere alcuna differenza.

Ebbene, come precisato dall’INPS nella circolare n. 91/2025, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 32, del regolamento (UE) n. 651/2014, su cui si basa la versione 2.0 delle agevolazioni per giovani, donne e Zes, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come:

“aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.”

Nello specifico, si deve confrontare il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione.

L’incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo le prestazioni di lavoro occasionale.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

La base di computo della forza datoriale per la valutazione dell’incremento occupazionale netto comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. Questo perché il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di impresa unica e degli altri regolamenti che disciplinano gli aiuti de minimis.

L’incremento deve, quindi, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

L’incremento è invece considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Quando può non essere rispettato l’incremento netto

Come previsto dallo stesso Regolamento, le agevolazioni sono comunque applicabili nel caso in cui l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto (o i posti) di lavoro precedentemente occupato si sia resto disponibile a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell’incremento fa perdere l’incentivo per il mese di calendario di riferimento, mentre l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente di fruire dell’esonero dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.