Rottamazione quinquies, chi non paga il 31 luglio 2026 si gioca il jolly sulla decadenza

La scadenza del 31 luglio relativa alla rottamazione quinquies incontra le nuove regole sulla decadenza. Chi non paga non rischia nell'immediato, ma esaurisce il primo e unico jolly a disposizione

Rottamazione quinquies, chi non paga il 31 luglio 2026 si gioca il jolly sulla decadenza

Il primo appuntamento con la rottamazione quinquies è arrivato: oggi, 31 luglio 2026, è la data che segna l’avvio dei pagamenti.

La scadenza della prima o unica rata si caratterizza per il debutto delle nuove regole a doppio binario in materia di decadenza.

Chi ha scelto di pagare in un’unica soluzione potrà sfruttare la tolleranza di cinque giorni: saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 5 agosto.

Per chi invece ha optato per la rateizzazione delle somme dovute non sono ammessi ritardi, ma l’omesso versamento della prima rata non assumerà rilievo immediato ai fini della decadenza.

La norma concede un jolly , ma sarà centrale rispettare gli appuntamenti successivi anche alla luce del criterio maggiormente penalizzante previsto dalla Legge di Bilancio 2026 sul fronte delle future rateizzazioni.

Rottamazione quinquies, omesso o tardivo versamento della prima rata del 31 luglio senza decadenza immediata

A differenza delle precedenti edizioni della definizione agevolata delle cartelle, la rottamazione quinquies cambia l’approccio sul fronte dell’omesso o tardivo pagamento.

In prima battuta, è bene ricordare che sparisce la regola generalizzata dei cinque giorni di tolleranza. Il margine extra che salva dalle conseguenze in caso di lievi ritardi si applicherà solo a chi ha scelto di saldare il conto dovuto in un’unica soluzione e in relazione all’ultima rata dovuta.

Nessuna deroga al calendario negli altri casi. Chi quindi ha optato per la rateizzazione, dovrà pagare le rate bimestrali entro la scadenza fissa prevista dal piano comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

All’atto pratico quindi, chi non pagherà la prima rata entro il 31 luglio 2026 non potrà contare sul “salvagente” della tolleranza.

Attenzione però: l’omesso o tardivo versamento non avrà conseguenze immediate. E, su questo punto, interviene una delle particolarità della rottamazione quinquies sul fronte della decadenza.

Rottamazione quinquies, un jolly da giocare

Il venir meno dei benefici della definizione agevolata scatta in caso di mancato o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima quota dovuta.

Nella sostanza quindi, come chiarito anche nelle FAQ sulla rottamazione quinquies dell’AdER, la legge consente al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del piano dei pagamenti, senza incorrere nella decadenza, ma impone di saldare il conto finale (con un margine di tolleranza di cinque giorni).

Tornando all’appuntamento del 31 luglio, chi non pagherà o pagherà in ritardo non dovrà fare i conti nell’immediato con le conseguenze del venir meno della definizione agevolata ma, d’altro canto, non avrà più altre chance a disposizione.

Risulterà in tal caso fondamentale rispettare le scadenze successive, a partire da quella del prossimo 30 settembre 2026.

Il paradosso della rottamazione quinquies in tre rate

La regola delle due rate non consecutive nasconde un’insidia che è bene annotare.

L’Agenzia delle Entrate computa i versamenti in ordine cronologico. In sostanza, dopo l’omesso versamento di una rata, nel prosieguo dei pagamenti la somma pagata andrà a coprire la precedente rimasta in tutto o in parte non saldata.

Ed è qui che emerge una particolarità, che interessa i contribuenti che hanno scelto di pagare in tre rate.

Se il contribuente versa la prima rata del 31 luglio e la terza e ultima dovuta del 30 novembre, il versamento dell’ultima rata sarà imputata sulla precedente, cioè la seconda rimasta scoperta. La terza rata risulterà non pagata e di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà la decadenza dalla definizione agevolata e la ripresa delle attività di recupero.

Decadenza dalla rottamazione quinquies, stop a nuove rateizzazioni

Arrivati a questo punto è utile evidenziare quali sono le conseguenze in caso di decadenza dalla rottamazione quinquies.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione considererà i pagamenti già effettuati a titolo di acconto sul totale dovuto. Al debito torneranno a sommarsi sanzioni, interessi e somme aggiuntive. Ripartiranno inoltre le procedure cautelari ed esecutive, così come si riattiveranno quelle in precedenza sospese.

C’è però un’ulteriore nota dolente da annotare: la decadenza dalla rottamazione inibisce la richiesta di nuove forme ordinarie di rateizzazione per i carichi inclusi nella definizione agevolata.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 94, letta a) della Legge n. 199/2025:

“94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:
a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

La formulazione della norma sembrerebbe esclude nuove rateizzazioni solo per le dilazioni precedenti oggetto di sospensione, ma sul punto va in direzione opposta l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sia nella pagina informativa dedicata che nelle FAQ, l’AdER afferma in maniera più generalizzata che “i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973”.

Si tratta ovviamente di un nodo da sciogliere di particolare rilevanza, sul quale è quindi bene attendere ulteriori chiarimenti operativi.