Nessuna residenza in Italia se gli interessi vitali sono all’estero

Emiliano Marvulli - Imposte

Chi è iscritto all'AIRE e ha all'estero il centro dei propri interessi vitali, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, non può considerarsi fiscalmente residente in Italia. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18009 del 2022.

Nessuna residenza in Italia se gli interessi vitali sono all'estero

Con l’Ordinanza n. 18009 del 6 giugno 2022 la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini delle imposte dirette, l’iscritto AIRE non può considerarsi fiscalmente residente in Italia in ragione del domicilio se il centro dei propri interessi vitali, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, è fissato all’estero.

Il principio vale anche nell’ipotesi in cui il soggetto continui a lavorare in Italia se dimostra che, insieme alla sua famiglia, ha stabilito il suo centro di interessi all’estero.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18009 del 6 giugno 2022
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 18009 del 6 giugno 2022

I fatti – Il caso è stato originato dall’impugnazione in CTP di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione per i redditi da lavoro corrisposti da una società italiana ad un cittadino italiano, residente in Svizzera ed iscritto all’AIRE, sul presupposto che questi fosse fiscalmente residente in Italia perché qui aveva elevato il proprio domicilio fiscale.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato accolto dalla CTP e la sentenza è stata confermata dalla CTR. A parere dei giudici di secondo grado il contribuente aveva dimostrato la propria effettiva residenza in Svizzera sulla base di numerosi elementi probatori, quali:

  • l’iscrizione all’AIRE, unitamente a moglie e figlio;
  • essere titolare del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione in Svizzera;
  • essere titolare di più utenze domestiche (elettricità, gasolio, telefono, acqua, televisione);
  • la frequenza del figlio all’Università di Zurigo e il lavoro della moglie presso una scuola di Lugano.

A parere dei giuridici, inoltre, era irrilevante che il contribuente accertato lavorasse presso una società con sede in Italia, avendo questi dimostrato, a mezzo estratti Telepass, di recarsi giornalmente al lavoro dalla propria abitazione in Svizzera, vista la poca distanza.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’art. 43 cod. civ., perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero la residenza estera del contribuente.

Il Collegio di legittimità ha richiamato il disposto dell’art. 2 del TUIR che, ai fini della residenza fiscale delle persone fisiche, attribuisce rilevanza all’iscrizione all’Anagrafe dei residenti, alla residenza anagrafica oppure al domicilio, secondo la definizione resa nel codice civile.

I criteri sono alternativi nel senso che la verifica di anche solo uno di essi legittima l’Amministrazione finanziaria a considerare il soggetto fiscalmente residente in Italia.

In particolare, il requisito del domicilio deve essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi.

Ciò premesso, essendo il ricorrente residente in Svizzera iscritto all’AIRE, il criterio di attribuzione della residenza fiscale in Italia invocato dall’ufficio sarebbe rappresentato proprio dal domicilio.

Sul punto, una costante giurisprudenza di legittimità evidenzia che il domicilio debba essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi da valutare in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici.

Nel caso di specie la CTR, ha valorizzato gli elementi addotti dal contribuente indirizzati a provare che da molti anni il contribuente aveva stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, unitamente al proprio nucleo familiare.

A parere dei giudici di merito, inoltre, non vi erano elementi precisi, gravi e concordanti per dimostrare la fittizietà della residenza estera, tenuto conto che la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro non impedisse di considerare il centro di interessi vitali in Svizzera.

Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e il rinvio alla CTR in diversa composizione.

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