Proroga rivalutazione quote e terreni nel Decreto Rilancio

Cristina Cherubini - Società di capitali

Il Decreto Rilancio modifica ancora la normativa in vigore in materia di rivalutazione delle quote e dei terreni, modificando le scadenze. Ecco tutte le novità.

Proroga rivalutazione quote e terreni nel Decreto Rilancio

Rivalutazione quote societarie e terreni: il decreto rilancio ha ulteriormente modificato la normativa di riferimento. Cerchiamo di analizzare tutto, partendo da un excursus storico giuridico dell’evoluzione normativa in materia.

La legge n. 448/2001 con gli articoli 5 e 7 ha per la prima volta disciplinato la possibilità di tassare attraverso un’imposta sostitutiva l’eventuale rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili oltre che delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (le quote di Srl per esempio), detenute da società di persone o persone fisiche, dando così la possibilità di scindere tali beni dal patrimonio ed applicare all’eventuale plusvalenza determinata dalla rivalutazione una diversa modalità di tassazione.

Le plusvalenze od eventuali minusvalenze categorizzate alla stregua dell’art. 81 lettere a), b), c) e c)-bis del D.P.R 917/1986, derivanti dalla rideterminazione del valore del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, sono rilevabili solamente attraverso una perizia giurata redatta da un esperto.

La rivalutazione del costo di acquisto dei terreni: normativa di riferimento e novità alla luce del Decreto Rilancio

L’art. 7 della legge 448/2001 stabiliva che:

"agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima".

Dalla lettura di tale articolo è possibile comprendere che il maggior o in alcuni casi minor, valore calcolato dal perito sarà fiscalmente trattabile alternativamente come:

  • plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni
  • plusvalenze realizzare dall’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

Tale nuovo valore, al quale è necessario fare riferimento per determinare la plusvalenza classificabile come sopra specificato nelle lettere a e b dell’art.81 del D.P.R 917/1986, sarà stabilito da un esperto incaricato a redigere la relazione di stima.

La perizia dovrà essere redatta applicando l’art.64 del codice di procedura civile in merito alla responsabilità in capo ad essi sui quali verranno infatti «si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373, 376, 377, 384], ed in ogni caso, [...]è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

La relazione dovrà essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, e dovrà infine essere da loro giurata.

Dopo aver eseguito la rideterminazione del valore in questo caso del costo di acquisto di un terreno edificabile o con destinazione agricola, sarà necessario versare un’ imposta sostitutiva, che la legge 448/2001 aveva stabilito in misura pari al 4 per cento del valore determinato, entro il 30 settembre 2002, con la possibilità ulteriore di rateizzare l’importo dovuto fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Il decreto rilancio ha aumentato l’aliquota dell’imposta dovuta per la rivalutazione fatta alla stregua dell’art. 7 della L.448/2001 portandola all’11%, dando però un’ ulteriore dilazione dei tempi per portare a termine la procedura necessaria per il completamento della rivalutazione stessa.

La rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati: le novità del Decreto Rilancio

L’art. 81 lett c) del D.P.R 917/1986 elenca la tipologia di plusvalenze entro le quali è possibile incanalare dal punto di vista fiscale il maggior valore derivante dalla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, prevista dall’art. 5 della legge 448/2001.

"Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima"

L’imposta applicabile a tale rivalutazione, stabilita inizialmente dal comma 2 dell’art. 5 della L.448/2001, ha subito nel tempo diversi cambiamenti, confermandosi con il decreto rilancio all’11 %, rateizzabile come nel precedente caso in tre rate annuali, con la sola condizione che alle rate successive alla prima verrà applicata una percentuale di interesse.

Le nuove scadenze da rispettare per la rivalutazione

L’articolo 144 del decreto rilancio prevede che la data alla quale sarà necessario fare riferimento per l’individuazione dei terreni e delle partecipazioni per cui è possibile effettuare la rideterminazione del valore sarà il 1 luglio 2020.

Al comma 1 viene infatti specificato che «le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020.»

L’imposta sostitutiva, sempre rateizzabile in tre tranche annuali, sarà dovuta a partire dal 30 settembre 2020, e successivamente alla prima annualità, per le quote che seguiranno sarà necessario calcolare una percentuale di interessi stabilita al 3%.

Sempre al 30 settembre 2020 sarà infine prorogato il termine per il completamento e il relativo giuramento della perizia attestante il valore rideterminato dal professionista incaricato.

Si ricorda infine che le aliquote delle imposte sostitutive introdotte dall’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono stabilite dal decreto rilancio all’art. 144 in misura pari entrambe all’11 per cento.

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