Regime forfettario 2019: il vincolo del “controllo” delle SRL

Rosy D’Elia - Società di capitali

Regime forfettario 2019: il limite per l'accesso si estende fino a 65.000 euro di ricavi, mentre l'ingresso è vietato per chi detiene quote di controllo diretto e indiretto di Società a responsabilità limitata (SRL) riconducibili all'attività esercitata dal contribuente.

Regime forfettario 2019: il vincolo del “controllo” delle SRL

Regime forfettario 2019: il limite per l’accesso si estende fino a 65.000 euro di ricavi, ma chi ha un controllo diretto o indiretto di SRL viene escluso. Si tratta di un vincolo che si aggiunge a quello già previsto da sempre e relativo al divieto di essere contemporaneamente socio di società di persone, associazioni in partecipazione, imprese familiari ed SRL in regime di trasparenza.

Con la Legge di Bilancio 2019, il regime forfettario assume una nuova veste. La novità che salta all’occhio è sicuramente l’estensione dell’importo massimo per accedervi: fino al 2018, l’importo massimo per aderire a questo regime andava dai 25.000 ai 50.000 in base all’attività svolta. Dal 2019 si passa a 65.000 euro per tutti.

In questo intervento vogliamo soffermarci su un aspetto del nuovo regime forfettario che sta destando non poche perplessità tra gli addetti ai lavori: il divieto di controllo diretto ed indiretto di società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella svolta dal contribuente titolare delle quote.

Regime forfettario 2019: il vincolo del controllo diretto e indiretto di Srl

Se da un lato la novità sul limite dei ricavi allarga il cerchio del regime forfettario, dall’altra la modifica che riguarda chi detiene quote in società lo restringe.

E, infatti, fino al 2018 il divieto di ingresso vigeva solo per chi deteneva quote in società di persone o Srl trasparenti, a partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione vale anche per le quote detenute in società con tassazione Ires che sono controllate direttamente o indirettamente da Srl.

Lo spazio del regime forfettario per chi detiene quote in società si è eroso sempre più nell’impianto previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Il punto di partenza è da rintracciare nell’articolo 1, comma 54, lettera d) della legge n. 190 del 2014, rivista dalla Legge di Stabilità del 2016, e che fino al 31 dicembre del 2018 ha escluso i soggetti titolari di partita IVA:

che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR.

Mentre le modifiche all’articolo, in una prima fase di scrittura della Manovra, stabilivano un divieto d’accesso per:

gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione.

Ma alle modifiche si sono aggiunte altre revisioni e nell’impianto definitivo è stata inserite la nozione di quota di controllo diretto ed indiretto di Srl.

Un punto da sottolineare è che l’esclusione si applica soltanto alle società che svolgono le stesse attività economiche.

Ad esempio, detenere quote di una SRL operante nel tessile non preclude l’accesso al regime forfettario per attività che attengono alla ristorazione o al turismo.

Ma il Ministero dell’Economia e delle Finanze, durante il question time del 23 gennaio 2019 in Commissione Finanze della Camera, ha sottolineato che non basta che le attività esercitate abbiano un codice ATECO diverso per la verifica dell’esclusione: bisogna considerare la loro effettiva correlazione.

Una misura rinforzata per evitare che le attività di impresa o di lavoro autonomo vengano frammentate per accedere a una tassazione più vantaggiosa.

Regime forfettario 2019 e quota di controllo: i riferimenti del codice civile

Come si legge nel testo definitivo, non possono avvalersi del regime forfettario:

gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

Il concetto di controllo diretto o indiretto appare come un chiaro riferimento all’articolo 2359 del codice civile, che recita:

Sono considerate società controllate:

  • 1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • 2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • 3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Ma i concetti di maggioranza e influenza dominante, nell’impostazione del codice civile, hanno i contorni troppo sfumati per dare una linea di indirizzo che determini un’esclusione univoca dal regime forfettario.

La percentuale di maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria può essere del 5% come del 10%, a seconda della società.

Così come non è lampante il concetto di influenza dominante: possedere una quota in una società in cui altre quote sono detenute da un fratello o una sorella, ad esempio, può rientrare in questo caso?

E un familiare può essere considerato come l’“interposta persona” che si cita nel comma 2 dell’articolo 2359 del Codice Civile? Non c’è una risposta univoca e gli addetti ai lavori si dividono sull’interpretazione di alcuni riferimenti normativi e sulla loro applicazione al regime forfettario.

Tra codice ATECO, cessione di quote e vincolo di controllo la discussione è accesa e ancora aperta.

D’altronde lo stesso termine “influenza” anche nell’accezione del linguaggio comune apre lo spazio alla possibilità di determinare un cambiamento nel corso delle cose, e non alla certezza che questo avvenga. E lo stesso verbo “presumere” utilizzato nell’articolo del codice civile fa riferimento a qualcosa che è probabile ma che non si può provare.

Così anche per l’ingresso di imprenditori, artisti e professionisti al regime forfettario, nell’impostazione della Legge di Bilancio 2019, in alcuni casi resta aperta la strada dell’incertezza.

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