Analisi di un caso pratico relativo alle responsabilità del sindaco di società di capitali nel caso di crisi di impresa e procedure concorsuali
Con l’ordinanza n. 10198/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui l’azione di responsabilità proposta dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori della società fallita trovi il suo fondamento nella violazione da parte di questi ultimi del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dall’articolo 2449 del codice civile, nel testo anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, il danno deve essere liquidato nella misura corrispondente alla perdita incrementale, riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società, a condizione, però, che tale perdita sia effettivamente riferibile alla prosecuzione dell’attività e che la stessa non si sarebbe verificata ove gli amministratori avessero correttamente operato.
La responsabilità dei sindaci vista dalla Corte di Cassazione: analisi di un caso pratico
Il curatore fallimentare di una S.p.a. ha convenuto in giudizio gli amministratori della società fallita e i sindaci della stessa, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni cagionati alla società in un determinato periodo temporale, fino al fallimento.
L’azione di responsabilità azionata si fonda sul fatto che gli amministratori, pur a fronte della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, avevano inadempiuto agli obblighi previsti dalla legge, preoccupandosi, piuttosto, con la compiacenza del collegio sindacale, di nascondere le suddette perdite attraverso la sopravvalutazione di poste dell’attivo e la svalutazione o mancata appostazione di poste del passivo, ed avevano, in tal modo, proseguito l’attività sociale, provocando, nel periodo successivo alla perdita del capitale, un aumento notevole delle passività.
Il tribunale ha ritenuto fondata l’azione di responsabilità promossa:
“sotto il profilo dell’irregolarità della tenuta, dall’esercizio 2001, della contabilità sociale tale da rendere la stessa del tutto inattendibile, così impedendo alla Curatela un’esatta ricostruzione dell’attività sociale”
Ha, quindi, condannato tutti i convenuti al “risarcimento del danno subito dalla…, presuntivamente determinato nella misura pari alla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare,” in ragione del principio per cui
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La responsabilità dei sindaci nella S.p.A.