Rivalutazione beni d’impresa: osservazioni alla bozza di circolare entro il 7 dicembre

Tommaso Gavi - Imposte

Rivalutazione beni d'impresa, osservazioni alla bozza di circolare entro la scadenza del 7 dicembre 2021. L'Agenzia delle Entrate diffonde lo schema relativo alla disciplina prevista dall'articolo 110 del decreto Agosto. La seconda parte del documento di prassi riguarda le regole per i settori alberghiero e termale, con le modifiche alla disciplina apportate dal decreto Liquidità.

Rivalutazione beni d'impresa: osservazioni alla bozza di circolare entro il 7 dicembre

Rivalutazione beni d’impresa, chi vorrà inviare osservazioni alla bozza di circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal decreto Agosto dovrà tenere presente la scadenza del 7 dicembre 2021.

Lo fa sapere l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 23 novembre.

Lo schema di circolare fornisce risposte ai dubbi dei contribuenti, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Il documento di prassi in versione non definitiva è suddiviso in più parti.

La prima parte si concentra sulla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e alla disciplina del riallineamento.

Una seconda parte è dedicata ai settori alberghiero e termale, sulla disciplina prevista dal decreto Liquidità.

Rivalutazione beni d’impresa: osservazioni alla bozza di circolare entro il 7 dicembre

L’Agenzia delle Entrate pubblica la bozza della circolare sulla rivalutazione dei beni d’impresa e sul riallineamento, previsti dal decreto Agosto.

Agenzia delle Entrate - Bozza della circolare sulla rivalutazione dei beni d’impresa
Chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

A rendere nota la disponibilità in consultazione del documento di prassi “Chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40” è il comunicato stampa del 23 novembre 2021.

I soggetti che intendono inviare osservazioni sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento, previsti dall’articolo 110 del decreto Agosto, e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale devono farlo entro la scadenza del 7 dicembre 2021.

Gli stessi dovranno organizzare le proprie proposte e osservazioni attraverso il seguente schema:

  • tematica;
  • paragrafi della circolare;
  • osservazioni;
  • contributi;
  • finalità.

I contributi dovranno essere inoltrati attraverso posta elettronica al settore consulenza dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo email [email protected].

L’articolo 110 del decreto Agosto ha introdotto l’opportunità per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio d’esercizio (lettere a) e b) del comma 1, articolo 73 del Tuir).

Tali imprese possono ottenere una rivalutazione dei propri beni e delle partecipazioni a costo zero, oppure pagare una sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota ridotta al 3 per cento.

Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata separatamente per ciascun bene. Il beneficio fiscale è riconosciuto dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

C’è quindi la possibilità di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nella dichiarazione dei redditi 2022.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Il versamento deve essere effettuato seguendo modalità e scadenze previste per l’imposta del 3 per cento, dovuta nel caso di maggiori valori ai fini fiscali.

Rivalutazione beni d’impresa: gli aspetti della prima parte della circolare

La prima parte della circolare riguarda, quindi, le modifiche introdotte dall’articolo 110 del decreto Agosto.

I temi della parte iniziale della bozza della circolare riguardano quindi la disciplina della rivalutazione e del riallineamento.

Nello specifico i contenuti sono relativi ai seguenti aspetti:

  • inquadramento generale;
  • ambito oggettivo
    • rivalutazione dei diritti immateriali giuridicamente tutelati ma non iscritti in bilancio;
    • rivalutazione dei diritti immateriali derivanti dall’adesione a un consorzio di tutela per la produzione di un prodotto alimentare;
    • rivalutazione di un diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente;
    • rivalutazione di una porzione di fabbricato conseguente a un frazionamento operato nel 2021;
    • rivalutazione di un impianto fotovoltaico con opzione di riscatto prevista entro il 2019, ma esercitata nel 2020;
    • rivalutazione di un bene da parte di una società che ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del Regio;
    • Decreto n. 267 del 1942;
  • riserva da rivalutazione/riallineamento;
    • trattamento della riserva da rivalutazione/riallineamento in caso di operazioni straordinarie;
    • disciplina del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene, ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008, in un periodo d’imposta precedente, in cui adottava la contabilità semplificata;
    • affrancamento parziale delle riserve in sospensione d’imposta vincolate a seguito del riallineamento dei maggiori valori: natura riserve affrancate e individuazione delle stesse;
  • riallineamento;
    • riallineamento delle divergenze di valore di cespiti il cui costo storico risulta già riallineato in base a precedenti discipline;
    • riallineamento delle divergenze derivanti da cessioni infragruppo determinate in applicazione dell’articolo 123, comma 1, del TUIR;
    • incapienza di patrimonio netto rispetto ai maggiori valori da riallineare;
    • irrilevanza degli incrementi del divergenze di valore verificati nell’esercizio di riferimento del riallineamento (2020);
    • modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31 dicembre 2019;
    • possibilità di apporre il vincolo di sospensione fiscale su riserve vincolate sotto il profilo civilistico;
    • determinazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva da riallineamento;
    • apposizione del vincolo su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in assenza di affrancamento;
    • riallineamento delle divergenze di valore derivanti sia da deduzioni fiscali operate per cassa sia da FTA;
    • riallineamento delle divergenze di valori derivanti da operazioni straordinarie (fusione) effettuate nel corso del 2020;
    • riallineamento delle divergenze di valore relative alle c.d. operazioni pregresse per le quali non è stato esercitata la facoltà prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008;
    • riallineamento delle divergenze di valore del marchio derivanti da deduzioni effettuate ai fini IRES e IRAP;
    • riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’IFRIC12;
    • riallineamento dell’avviamento attribuibile a diverse CGU, iscritto in bilancio a seguito di un’operazione di riorganizzazione.

Rivalutazione beni d’impresa: la seconda parte dedicata ai settori alberghiero e termale

La seconda parte della circolare riguarda la rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

In questo caso la norma di riferimento è l’articolo 6-bis del decreto Liquidità.

Tale articolo prevede quanto segue:

“al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.”

La rivalutazione si deve operare in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tale rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Nel documento di prassi vengono presi in esame punti in comune e differenze rispetto alla disciplina prevista dal decreto Agosto.

L’articolo 6-bis del decreto Liquidità si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale o per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Nello specifico la parte relativa alla “Rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale” contiene i seguenti aspetti:

  • inquadramento generale;
    • società holding che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero;
    • rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente;
    • rivalutazione dei beni posseduti dal conduttore mediante contratto d’affitto di un’azienda che opera nel settore alberghiero;
    • rivalutazione dei beni posseduti da una società che svolge attività riconducibile al codice Ateco 55.30 - “Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte”;
    • decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero;
    • rivalutazione dei beni posseduti da società operante nel settore alberghiero con contestuale riallineamento del valore dell’avviamento;
    • trasformazione progressiva, modifica della durata dall’esercizio e rivalutazione nel settore alberghiero;
    • esercizio “a cavallo”, modifica della durata dell’esercizio sociale e rivalutazione dei beni.

La terza parte, infine, riguarda gli aspetti procedurali.

Nello specifico è suddivisa nei seguenti punti:

  • perfezionamento dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
  • ammissibilità in sede di dichiarazione c.d. “tardiva” dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
  • rinuncia alla rivalutazione operata ai sensi della legge di bilancio 2020 per aderire alla rivalutazione di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
  • rinuncia al riallineamento di cui all’articolo 15, commi 10 e ss. del decretolegge n. 185 del 2008 per aderire al riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
  • apposizione del vincolo di sospensione d’imposta in sede di approvazione (nel 2022) del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network