Tax credit cinema: c’è solidarietà tra cedente e cessionario in caso di recupero

Rosy D’Elia - Imposte

Tax credit cinema: recupero in solido per cedente e cessionario nel caso di crediti di imposta decaduti o revocati. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica numero 9 del 2019.

Tax credit cinema: c'è solidarietà tra cedente e cessionario in caso di recupero

Tax credit cinema: c’è solidarietà tra cedente e cessionario per il recupero dei crediti d’imposta decaduti o revocati. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica numero 9 del 18 febbraio 2019.

L’occasione per il chiarimento arriva da un quesito specifico: nel caso di cessione dei crediti d’imposta nel settore cinematografico, le eventuali azioni di recupero degli stessi sono da porre in essere nei confronti del solo cedente oppure anche del cessionario? Questa è la domanda che si rivolge all’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 9 del 18 febbraio 2019
Consulenza giuridica - Ente pubblico - Articolo 21, comma 4, legge n. 220 del 2016.

Tax credit cinema: recupero in solido per cedente e cessionario

La risposta è nella consulenza giuridica numero 9 del 18 febbraio 2019. L’Agenzia delle Entrate afferma che il cessionario di crediti di imposta risponde in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, quando gli stessi risultano non spettanti perché revocati o decaduti.

Nella consulenza offerta, l’Agenzia delle Entrate innanzitutto richiama la normativa che disciplina il tax credit cinema ovvero la legge numero 220 del 14 novembre 2016, e più specificamente l’articolo 21, commi 4 e 5:

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell’effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d’imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d’imposta.

Il Ministero e l’Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all’importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all’audiovisivo.

5. Con uno o più decreti [...], sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle arie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

L’Agenzia, inoltre, sottolinea le regole che deve seguire la cessione dei crediti di imposta secondo la normativa vigente.

L’operazione deve:

  • rispettare, salva espressa deroga, le regole dettate dal codice civile;
  • avvenire solo nei confronti di alcuni soggetti (intermediari bancari, incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale);
  • seguire le regole applicative individuate nei ricordati decreti ministeriali.

E in particolare sul primo punto, richiamando due interventi della Corte di Cassazione sul tema, il documento sottolinea che:

La cessione del credito, lasciando inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario. (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27884).

Il cessionario acquista soltanto i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientrano le azioni dirette all’adempimento della prestazione [...].Ma queste azioni, avendo origine derivativa, sono trasmesse al cessionario nel medesimo regime che le contrassegnavano in testa al cedente. Corte di cassazione 20 aprile 2018, n. 9842)

Tax credit cinema, recupero in solido cedente-cessionario: i riferimenti normativi

Nella consulenza giuridica numero 9, l’Agenzia delle Entrate afferma che il rapporto cedente-debitore ceduto corrisponde a quello cessionario-debitore ceduto.

Specifica che permangono le azioni nei confronti del cedente - volte alla verifica della sussistenza del credito d’imposta da inserire in dichiarazione ed alla irrogazione delle specifiche sanzioni in ipotesi di comportamenti illegittimi, senza che le stesse si possano intendere assorbite da quelle nei confronti del cessionario.

I decreti ministeriali attuativi del 15 marzo 2018 stabiliscono le modalità di recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge e l’applicazione delle disposizioni per liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi, con la revoca del contributo concesso e l’intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni, nonché di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d’imposta. Ma non specificano espressamente il soggetto a cui applicare le disposizioni.

Da qui le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate:

Il richiamo, tanto nell’articolo 23, quanto nell’articolo 32 dei decreti del 15 marzo 2018 (rispettivamente per i crediti ex articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e per gli altri), all’applicazione delle “disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi”, spinge a considerare applicabili, tra di esse, anche l’articolo 43-bis, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Ivi, con regola di ordine generale, si stabilisce che “il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse”.

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