Rivalutazione gratuita dei beni di impresa: i chiarimenti delle Entrate

Tommaso Gavi - Imposte

Rivalutazione gratuita dei beni di impresa, anche le società in accomandita semplice possono rientrare nell'agevolazione prevista dal decreto Liquidità per sostenere i settori alberghiero e termale: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 200 del 23 marzo 2021.

Rivalutazione gratuita dei beni di impresa: i chiarimenti delle Entrate

Rivalutazione gratuita dei beni di impresa, con la risposta all’interpello numero 200 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’agevolazione: ci ricentrano anche le società in accomandita semplice.

Il documento di prassi ha come oggetto la misura contenuta nel decreto Liquidità, in favore dei settori alberghiero e termale.

Dopo aver presentato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate apre alla soluzione proposta dall’istante.

L’amministrazione finanziaria, infatti, ritiene che lo stesso sia tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione che prevede che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta.

Rivalutazione gratuita dei beni di impresa: rientra nell’agevolazione anche la società in accomandita semplice

Sulla rivalutazione gratuita dei beni di impresa, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all’interpello numero 200 del 23 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 200 del 23 marzo 2021
Articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n.23. Rivalutazione gratuita dei beni di impresa.

Interrogata dall’istante sull’agevolazione prevista dal decreto Liquidità in favore dei settori alberghiero e termale, l’Amministrazione finanziaria sposa la soluzione proposta dal soggetto.

Nel fornire chiarimenti, il documento di prassi ricostruisce il quadro normativo di riferimento.

In primo luogo viene richiamato l’articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, ovvero il decreto Liquidità.

La disposizione permette la rivalutazione dei beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretto l’attività di impresa.

La disciplina fiscale di tale rivalutazione presuppone l’iscrizione in bilancio dei maggiori valori rivalutati, che deve essere effettuata secondo la disposizione normativa in esame che a sua volta deroga la regola generale prevista all’articolo 2426 del codice civile.

A livello fiscale, quindi, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta l’imposta sostitutiva o un’altra imposta.

Riguardo alla possibilità di beneficiare della misura in questione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:

“In primo luogo, dal punto di vista formale, si evidenzia che la disposizione in esame fa riferimento ai soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, tra i quali non figurano i soggetti che, come l’istante, sono costituiti nella forma giuridica di società di persone.”

Tuttavia il comma 7 dell’articolo 6-bis stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’ultimo articolo citato ricomprende nell’ambito di applicazione della norma anche, tra le altre, le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparata.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea quindi quanto segue:

“Si ritiene, pertanto, che anche un soggetto costituito nella forma della società in accomandita semplice, quale è la società istante, rientri in astratto tra i potenziali beneficiari della rivalutazione de qua.”

Rivalutazione gratuita dei beni di impresa: la ratio della norma del DL Liquidità

Nel fornire la propria interpretazione, l’Agenzia delle Entrate tiene conto della ratio della disposizione contenuta nel decreto Liquidità.

La misura ha il dichiarato obiettivo di sostenere i settori alberghiero e termale, consentendo per i soggetti in questione il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell’imposta sostitutiva.

Proprio questa finalità viene realizzata nel caso presentato, in quanto la gestione dell’azienda alberghiera è concessa ad un soggetto terzo da parte della società titolare, i cui ricavi sono unicamente costituiti dai canoni di affitto in questione.

A maggior chiarimento l’Agenzia delle Entrate sottolinea anche che, in caso contrario, la finalità della norma di sostenere il settore alberghiero non potrebbe trovare applicazione al caso in esame.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama i seguenti documenti di prassi:

Sulla base dei chiarimenti riportati nelle circolari citate, la società che effettua la gestione alberghiera non sarebbe comunque legittimata ad effettuare la rivalutazione in bilancio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network