Rinnovo CCNL scaduti: l’indennità del decreto lavoro non si vedrà prima del 2028

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Il nuovo decreto lavoro introduce un'indennità per i dipendenti con CCNL scaduti da più di un anno. La novità, però, si applica dal 2027

Rinnovo CCNL scaduti: l'indennità del decreto lavoro non si vedrà prima del 2028

Non solo salario giusto: il decreto lavoro introduce anche delle disposizioni per favorire il rinnovo dei contratti collettivi.

L’obiettivo è quello di evitare che lavoratori e lavoratrici possano restare a lungo con stipendi non adeguati. Per questo motivo, in caso di mancato rinnovo entro i primi 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni devono essere adeguate alla variazione IPCA nel limite massimo del 30 per cento.

Il fatto è che la novità di applica solo ai contratti scaduti a partire dal 1° maggio, data di entrata in vigore del decreto lavoro.

Per quelli già scaduti, la maggior parte in realtà, la misura si applica dal 1° gennaio 2027. Il che significa che lavoratori e lavoratrici non riusciranno a vedere l’indennità prima del 2028.

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Rinnovo CCNL: l’indennità del decreto lavoro non si vede prima del 2027

Saltata la scadenza per la delega prevista dalla legge n. 144/2025, quella che ha sostituito la proposta di un salario minimo con il potenziamento della contrattazione collettiva, è il nuovo decreto n. 62/2026 a provare a correre ai ripari dove possibile.

Non solo l’introduzione del cosiddetto “salario giusto”, l’articolo 10 del nuovo decreto lavoro varato dal Governo, infatti, disciplina i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato.

Nello specifico, il nuovo provvedimento demanda alla contrattazione collettiva la definizione degli adeguamenti retributivi in sede di rinnovo contrattuale ma anche dei criteri di adeguamento che devono essere applicati nel periodo temporale tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del nuovo.

L’elemento di novità è appunto questa indennità che, in modo simile alla vacanza contrattuale, mira ad assicurare a lavoratori e lavoratrici una somma in adeguamento all’inflazione nell’attesa di ottenere la nuova retribuzione adeguata.

Se il CCNL è scaduto da più di 12 mesi e non è ancora stato rinnovato, dunque, le retribuzioni devono essere adeguate in misura pari al 30 per cento della variazione dell’IPCA (l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato). Questo sempre che il contratto non preveda già disposizioni più favorevoli.

Si tratta, quindi, di un acconto riconosciuto a titolo di anticipazione forfettaria di futuri incrementi retributivi.

A far sorgere dubbi sull’efficacia della misura, però, è quanto disposto più avanti dallo stesso decreto. Le disposizioni, si legge infatti al successivo comma 5 dell’articolo 10, si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono oltre la data di entrata in vigore del decreto, cioè il 1° maggio 2026. Non solo, per i CCNL già scaduti a tale data, ad esempio quelli del settore terziario, multiservizi, edilizia o vigilanza privata, la novità si applica a partire dal 1° gennaio 2027.

Questo significa che prima del 2028, anche se il contratto è già scaduto da parecchio, lavoratori e lavoratrici non potranno vedere alcun adeguamento alla loro retribuzione.

Non solo. Come espresso chiaramente anche nel dossier sul DL n. 62 del 2026 redatto dal Centro Studi della Camera e del Senato e pubblicato il 6 maggio in vista dei lavori per la conversione in legge, non è chiaro il periodo temporale di riferimento per il calcolo della variazione dell’IPCA e le modalità di riconoscimento dell’anticipo.

Si valuti l’opportunità di definire il periodo temporale, eventualmente mobile, di riferimento per il calcolo della variazione dell’IPCA e se l’anticipazione suddetta sia riconosciuta soltanto una volta, considerato anche che l’arco temporale complessivamente interessato dall’acconto potrebbe essere molto ampio”, si legge nel testo.

Salario Giusto, il commento di Marco Militello, consulente del lavoro:

Camera e Senato chiedono di far luce sulle modalità di funzionamento della novità

Il decreto, inoltre, precisa che tale adeguamento non spetta nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi in quanto prevede l’applicazione dei soli indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, dispone che il contributo di assistenza contrattuale, dove previsto, non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto. Altre due disposizioni che, secondo il dossier, presentano alcune criticità.

Per quanto riguarda la prima, i tecnici chiedono di chiarire come sono definiti tali settori e se il compito di qualificare un settore come caratterizzato da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi sia rimesso alla contrattazione. E, in tal caso, la richiesta è di

specificare i termini di applicazione in via transitoria, con riferimento ai contratti che, essendo stati stipulati prima del presente decreto, non prevedano determinazioni in merito

In merito all’altra questione, dato che il contributo di assistenza contrattuale è previsto da diversi contratti collettivi nazionali per il finanziamento delle attività delle parti firmatarie del medesimo e/o delle attività di enti bilaterali, i tecnici chiedono delucidazioni sull’eventuale contributo a carico del datore di lavoro e se l’applicazione della stessa si interrompa con la firma del nuovo contratto collettivo.

Il Dl n. 62/2026 non rimanda ad alcun decreto per l’attuazione delle novità, lasciando tutto in mano alla contrattazione e più di qualche dubbio, come per l’effettiva applicazione del salario giusto. Forse in sede di conversione in legge potrà essere apportata qualche modifica ad un decreto che per ora, si vedano anche i bonus assunzione, sembra non favorire particolarmente lo crescita del mondo del lavoro.