Rimborso IVA società estere, nessuna semplificazione per la garanzia

Rimborso IVA stabile organizzazione, per le società estere nessuna semplificazione sulla garanzia. Gli impedimenti? L'unitarietà soggettiva con la casa madre e l'impossibilità per la capogruppo di redigere un bilancio consolidato in linea con la normativa italiana. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 42 del 10 febbraio 2020.

Rimborso IVA società estere, nessuna semplificazione per la garanzia

Rimborso IVA stabile organizzazione, nessuna semplificazione sulla garanzia per le società estere. Bisogna seguire le procedure ordinarie previste dall’articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 42 del 10 febbraio 2020.

Gli elementi su cui si articolano i chiarimenti sono principalmente due: l’unitarietà soggettiva di Casa madre e stabile organizzazione e l’impossibilità per la capogruppo di redigere un bilancio consolidato in linea con la normativa italiana.

Lo spunto per fare luce sulle regole da seguire per ottenere il rimborso IVA arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Riposta all’interpello numero 42 del 10 febbraio 2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 38- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Rimborso IVA alla stabile organizzazione - garanzia.

Rimborso IVA società estere, nessuna semplificazione per la garanzia

Protagonista è una stabile organizzazione in Italia di una Casa Madre estera, controllata da una sub-holding che ne detiene il 100% delle azioni ordinarie con diritto di voto e il 19% delle azioni privilegiate, a sua volta controllata da società estere attraverso una catena di controllo che risale fino alla capogruppo indiretta.

Prevedendo future richieste di rimborso IVA, la stabile organizzazione si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti in particolare su due possibilità previste dalla norma:

  • non prestare la garanzia qualora il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento;
  • prestare garanzia tramite diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, una semplificazione riservata ai gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro.

Sui due punti l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza con la risposta all’interpello numero 42 del 10 febbraio 2020:

  • sul primo aspetto, si segnala che la stabile organizzazione non redige il bilancio di esercizio ne deriva che non c’è un patrimonio netto di riferimento, il requisito andrebbe verificato per la Casa Madre e attestato con una dichiarazione sostitutiva;
  • mentre sul secondo, l’accento è posto sull’unitarietà soggettiva che caratterizza la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la casa madre e sul fatto che si tratta di società estere che non redigono il bilancio consolidato previsto dalla normativa. Si esclude, quindi, che la garanzia possa essere prestata dalla Casa Madre con la diretta assunzione dell’obbligazione di pagamento, mancherebbe un patrimonio terzo in aggiunta a quello del soggetto che richiede il rimborso, o dalla sub holding.

Rimborso IVA società estere, come prestare garanzia

Il riferimento normativo cardine per i chiarimenti è l’articolo 38-bis del Dpr numero 633 del 1972 che stabilisce le regole per il rimborso IVA e per la prestazione di garanzia.

Il documento sottolinea che, per interpretare correttamente le regole stabilite dal testo di legge, bisogna analizzare i rapporti ai fini IVA tra stabile organizzazione nel territorio dello Stato e soggetto non residente.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che “la succursale di una società non residente è priva di autonomia e non esiste pertanto alcun rapporto giuridico tra loro. Esse devono essere considerate un solo ed unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 4, n. 1, della VI Direttiva [...]”.

È chiaro che la Casa Madre non può figurare come soggetto terzo. Ma neanche la sub holding può assumere l’obbligazione di pagamento.

La norma prevede una semplificazione per i gruppi di società con patrimonio che risulta dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro:

“[...]la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata [...]”.

Il patrimonio netto deve risultare dal bilancio consolidato redatto in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo numero 127 del 1991, ma nel caso analizzato non è applicabile: la capogruppo, come tutte le altre, è una società non residente nel territorio dello Stato.

L’unico modo per prestare garanzia, nel caso in cui sia richiesta dalle regole del rimborso IVA, è attenersi alle altre forme previste dall’articolo 38-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972: tra le altre, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione, polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

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