Il bilancio consolidato secondo il principio contabile OIC 17

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Il principio contabile OIC 17 si rivolge ai gruppi di aziende di grandi dimensioni, le quali hanno l'obbligo di rappresentare i singoli bilanci delle partecipanti in forma unitaria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 127/91, creando cioè un bilancio consolidato

Il bilancio consolidato secondo il principio contabile OIC 17

Che cos’è il bilancio consolidato? Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Requisito essenziale affinchè si possa parlare di gruppo di imprese è che, tra esse, deve esistere un’azienda capogruppo, ovvero colei che detiene il controllo di fatto o di diritto delle altre, mediante il possesso di partecipazioni o attraverso legami di natura contrattuale.

Il principio contabile OIC 17 identifica tre modalità di consolidamento, metodo integrale, metodo proporzionale e metodo del patrimonio netto, per ciascuno dei quali sono esposte le regole previste dal D.Lgs. 127/91 in merito, e rimandando, ove previsto, alla disciplina civilistica.

Il bilancio consolidato: aziende interessate, caratteristiche e casi di esonero

Prima di entrare nel merito delle singole tecniche di consolidamento, è necessario introdurre alcuni concetti basilari per capire la natura e le finalità del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato è, al pari di un normale bilancio d’esercizio, redatto in forma ordinaria, composto da:

  • stato patrimoniale consolidato;
  • conto economico consolidato;
  • nota integrativa consolidata

È un bilancio in cui le singole imprese sono rappresentate come parti di un’unica grande società, attraverso il consolidamento con cui:

  • le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;
  • gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi

Per quanto concerne gli schemi del bilancio da adottare, il redattore si dovrà riferire ai contenuti del principio OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

Anche per quanto riguarda le finalità e i postulati, su cui si basa la redazione del bilancio consolidato, si rimanda a quanto previsto dal principio OIC 11 - Bilancio d’esercizio: finalità e postulati.

Quali aziende redigono il bilancio consolidato?

Non tutti i gruppi di imprese sono obbligati a redigere il bilancio consolidato, ma soltanto quelli che superano alcuni limiti dimensionali.

L’articolo 27 del D.Lgs. 127/91 prevede che sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  • 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Il totale richiesto è costituito dalla somma algebrica dei ricavi e delle attività delle partecipanti al gruppo al lordo, cioè senza adottare alcun metodo di consolidamento.

ll principio contabile OIC 17 precisa anche i casi di esonero dall’adozione del bilancio consolidato:

  • se l’impresa controllante o una delle imprese controllate non abbia emesso titoli quotati in borsa;
  • se la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata;
  • se, in difetto della condizione precedente, la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta, almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio, da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;
  • se la rappresentazione del bilancio consolidato è di per se irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Altra indicazione del principio contabile OIC 17 è la data di riferimento di chiusura del bilancio di consolidato, ripresa dall’articolo 30 del D.Lgs. 127/91.

La regola generale è che la data di chiusura deve coincidere con quella del bilancio di esercizio dell’impresa controllante; la data però può variare e uniformarsi a quella di chiusura esercizio della maggior parte delle aziende del gruppo oppure è possibile trovare, dove necessario, una data di chiusura intermedia.

Definizione dell’area di consolidamento

Prima di iniziare a definire il criteri di consolidamento del bilancio del gruppo, è opportuno spigare il concetto di area di consolidamento.

Il redattore di bilancio, infatti, deve individuare quali bilanci delle aziende del gruppo possono essere incluse nel progetto di bilancio consolidato e quali devono essere escluse e quindi non introdotte nel perimetro di consolidamento.

L’articolo 28 D.Lgs. 127/91 prevede l’esclusione facoltativa dall’area di consolidamento nelle seguenti fattispecie:

  • nel caso in cui il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

(Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della rappresentazione stessa)

  • limitazioni nei diritti della controllante, vale a dire qualora l’esercizio effettivo di tali diritti sia soggetto a gravi e durature restrizioni;
  • impossibilità di ottenere tempestivamente le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
  • azioni o quote possedute e destinate fin dall’inizio a una successiva alienazione

Ai sensi dell’articolo 26 D.Lgs 127/91, devono essere incluse nell’area di consolidamento le imprese controllate attraverso:

  • la disponibilità diretta o indiretta della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria da parte della controllante (articolo 2359 Codice Civile);
  • l’ influenza dominante, derivante dalla disponibilità, diretta o indiretta, di voti nell’assemblea ordinaria (minoranza qualificata) (art 2359 Codice Civile);
  • l’influenza dominante, esercitata in virtù di un diritto derivante da un contratto o da una clausola statutaria;
  • il controllo autonomo della maggioranza dei diritti di voto derivante da accordi con altri soci (patti di sindacato, rinuncia al diritto di voto.

Il bilancio consolidato: le tecniche di consolidamento

Il bilancio di gruppo ha lo scopo di rappresentare le operazioni che le società consolidate hanno effetto verso terzi esterni; le aziende del consolidato sono considerate quindi come un’unica entità.

Per raggiungere questo obbiettivo, il redattore del bilancio consolidato, che è l’amministratore dell’azienda controllante, secondo il comma 2 dell’articolo 31 del D.Lgs 127/91, dovrà eliminare:

  • le partecipazioni della capogruppo possedute nelle controllate;
  • i crediti e debiti sorti a seguito di operazioni tra le aziende del gruppo;
  • i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese medesime;
  • gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni infragruppo

Si intuisce facilmente che il semplice trasferimento di risorse tra un’azienda e l’altra del gruppo non determina alcuna uscita dal gruppo di risorse finanziarie, ma solo uno spostamento di liquidità fra i conti delle partecipanti.

Esempi di operazioni infragruppo sono: la vendita di merci e prodotti, la vendita di cespiti, la concessione di finanziamenti, la vendita di beni immateriali, prestazioni di servizi da cui derivano provvigioni etc.

Queste operazioni comportano crediti e debiti che possono essere eliminati senza generare alcun effetto sul patrimonio netto del gruppo.

L’eliminazione delle partecipazioni possedute dalla società capogruppo, congiuntamente alla corrispondente % di patrimonio netto della società partecipata, può generare invece una differenza positiva o negativa di consolidamento.

La differenza positiva nasce quando il valore della partecipazione della controllata è superiore alla corrispondete quota di Patrimonio Netto della controllante; questa condizione può essere dovuta da un cattivo affare condotto dalla capogruppo nell’acquisto della partecipazione o dal maggiore valore corrente di quest’ultima.

Una differenza negativa, al contrario, nascerà quando il valore della partecipazione detenuta dalla controllante è inferiore alla corrispondente quota di Patrimonio Netto della controllante. In questo caso, tale differenza può essere generata da un buon affare condotto dalla controllante nell’acquisto della stessa o alla prospettiva di futuri risultati economici negativi della partecipata, che hanno condizionato il prezzo di vendita.

Il metodo di consolidamento integrale prevede l’integrale attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all’area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.

Il metodo di consolidamento proporzionale prevede l’attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all’area di consolidamento considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di pertinenza della controllante, ai fini del consolidamento.

Questi due metodi per le loro caratteristiche possono generare una differenza positiva o negativa di consolidamento. Le differenze positive verranno contabilizzate in una specifica voce dell’Attivo Patrimoniale consolidato sotto la voce differenza da consolidamento; le differenze negative, invece, generano una riserva di consolidamento contenuta nel passivo dello Stato Patrimoniale consolidato.

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente all’acquisizione rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata.

Con questo metodo, non si sostituisce al valore della partecipazione posseduta la % di Patrimonio Netto della controllante, bensì si adegua annualmente il valore della partecipazione posseduta al valore del Patrimonio Netto della società partecipata, detratti i dividendi restituiti.

Non si tratta di un vero e proprio metodo di consolidamento, quanto piuttosto di un metodo di valutazione delle partecipazioni.

Per un ulteriore approfondimento su quest’ultimo metodo di valutazione, vi proponiamo la lettura del seguente articolo: OIC 21 - Valutazione delle partecipazioni

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network