Riforma dello sport: è lavoratore sportivo anche il dilettante

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Riforma dello sport: lo status di lavoratore sportivo si riferisce anche al dilettante. Approvati al Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 i cinque decreti attuativi della legge delega numero 86 del 2019. Ecco le principali novità in materia lavoro.

Riforma dello sport: è lavoratore sportivo anche il dilettante

Riforma dello sport: anche il dilettante potrà essere inquadrato come lavoratore sportivo.

Questa è una delle principali novità introdotte dai cinque decreti legislativi della Legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019, approvati sul filo di lana lo scorso 26 febbraio 2021 (la delega sarebbe scaduta il 28 febbraio) e che hanno apportato grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.

L’atleta dilettante dal 2022 potrà stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e avrà diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale a fronte del versamento dei relativi contributi.

Tra le altre novità, una menzione speciale la meritano anche quelle in materia di professionismo femminile, oltre alla tanta discussa abolizione del vincolo sportivo e al tesseramento degli atleti paraolimpici.

Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, cosa cambierà per chi lavora nello sport a seguito della riforma.

Riforma dello sport: è lavoratore sportivo anche il dilettante

L’approvazione in extremis dei cinque decreti legislativi proposti lo scorso autunno dall’ex ministro Vincenzo Spadafora, a capo del dicastero dello Sport nel Governo Conte-bis, completa un lungo percorso di riforma iniziato nell’estate del 2019.

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 26 febbraio 2021 ha infatti varato il pacchetto di modifiche, prima contenute in un unico provvedimento poi suddiviso in cinque diversi decreti, che riforma la vecchia disciplina dello sport, rimasta ferma alla Legge numero 91 del 23 marzo 1981.

Tra le novità più rilevanti spicca il riconoscimento di lavoratore sportivo a chi svolge attività sportiva dilettantistica, che prenderà piede nel 2022.

Dal 1° luglio del prossimo anno - anziché da settembre 2021 come inizialmente era previsto - ad ogni atleta saranno garantite tutele previdenziali e assistenziali, a prescindere dal suo status di professionista o dilettante.

Prima di questa importante modifica, infatti, lo status di lavoratore sportivo veniva riconosciuto esclusivamente all’atleta professionista che esercitava attività sportiva a pagamento sotto contratto con una società, appunto, professionistica.

Ai dilettanti, al contrario, non veniva attribuito alcun riconoscimento, tant’è che le somme di denaro da loro ricevute per l’attività svolta non venivano versate a titolo di remunerazione per una prestazione lavorativa ma solo come rimborso spese o premio.

Quella prevista dalla riforma dello sport è, in particolare, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo” in attuazione dell’articolo 5 della Legge delega che introduce tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore sportivo dilettantistico sia nel settore professionistico.

In buona sostanza gli operatori dello sport, siano essi allenatori, atleti, direttori, preparatori atletici e non solo, dal 1° luglio del 2022 potranno stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo anche in forma di collaborazione continuata e continuativa, in luogo dei precedenti accordi collaborazione privati a cui erano obbligati.

Costoro dovranno versare, peraltro, a fronte dei diritti previdenziali ed assistenziali che verranno loro riconosciuti, i relativi contributi alla Gestione separata dell’INPS.

Riforma dello sport: le altre novità in tema di lavoro

Come anticipato il corposo pacchetto di modifiche e di riordino ha toccato diversi aspetti dell’ordinamento sportivo in Italia.

È ormai definitiva, infatti, l’abolizione del vincolo sportivo che vedrà la sua piena attuazione nel 2026; un vincolo che prevede la limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, che deve svolgere la propria attività sportiva esclusivamente in favore della società a cui è iscritto.

Ad oggi, infatti, un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della società per la quale è tesserato non potendo praticare lo stesso sport con altra società.

Infine, nei testi approvati venerdì 26 febbraio 2021 che presto verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono previste misure a sostegno delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico oltre a quelle per il riconoscimento di pari diritti per le persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli.

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