Contratto di lavoro, più diritti anche ai collaboratori: le novità nel decreto che attua la direttiva UE

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Nel contratto di lavoro, anche di collaborazione, dovranno essere garantite maggiore chiarezza e trasparenza da parte dei datori di lavoro. Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 ha approvato in via definitiva lo schema di decreto che attua la direttiva UE n. 1152/2019. Previsti anche il diritto di precedenza all'assunzione per lavoratori senza contratti stabili, il diritto alle attività parallele e quello alla prevedibilità minima del lavoro.

Contratto di lavoro, più diritti anche ai collaboratori: le novità nel decreto che attua la direttiva UE

Contratto di lavoro, prevede più diritti anche per i collaboratori. Lo schema di decreto legislativo per attuare la direttiva UE n. 1152/2019 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022.

L’obiettivo è garantire ai lavoratori nuove tutele e diritti nell’ambito del contratto di lavoro, non solo per quello da dipendente ma anche per quello da collaboratore.

Il decreto permette l’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario, in modo da garantire a tutti i lavoratori una maggiore prevedibilità e trasparenza nei rapporti di lavoro. Sono in arrivo nuovi obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori in relazione alle loro condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda i contratti non standard, come co.co.co. e prestazioni occasionali, il diritto di precedenza nelle assunzioni viene previsto anche per i collaboratori.

Contratto di lavoro, più diritti anche ai collaboratori: le novità nel decreto che attua la direttiva UE

Il Consiglio dei Ministri n. 84 del 22 giugno 2022, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo che recepisce le indicazioni contenute nella direttiva UE n. 1152/2019.

Lo specifica il comunicato stampa del Governo.

Si tratta di un provvedimento che estende i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e introduce misure per il miglioramento delle condizioni di lavoro, e si affianca all’ulteriore schema di decreto legislativo approvato relativo al congedo parentale, di maternità e paternità.

Il decreto in materia di lavoro attua la direttiva UE n. 1152/2019 che gli Stati membri dell’Unione devono adottare entro il 1° agosto 2022.

La direttiva ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile, e di garantire allo stesso tempo l’adattabilità del mercato del lavoro. Stabilisce i diritti minimi che si applicano a tutti i professionisti nell’Unione che hanno un contratto o un rapporto professionale.

Sulla base dei principi dettati dalla direttiva, il decreto approvato in Consiglio dei Ministri prevede che i datori di lavoro comunichino in maniera trasparente, chiara e completa tutte le informazioni pertinenti al contratto di lavoro, dagli orari, all’organizzazione, a tutte le eventuali variazioni.

Le comunicazioni vanno fornite direttamente al lavoratore per iscritto, all’inizio del rapporto.

Tra gli elementi essenziali da comunicare ci sono:

  • l’identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la natura dell’impiego;
  • data di inizio ed eventualmente fine;
  • tipologia del rapporto;
  • le condizioni del periodo di prova;
  • la retribuzione;
  • l’organizzazione.

Le informazioni dettagliate devono essere fornite a titolo gratuito e in maniera conforme agli standard di accessibilità, riferiti anche alle persone con disabilità. Possono essere trasmesse in formato cartaceo oppure elettronico.

Oltre alle notifiche obbligatorie previste dalla normativa UE, il datore ha l’obbligo di comunicare al lavoratore tutti i chiarimenti necessari nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate tramite l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che forniscono indicazioni:

  • ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico;
  • sulla gestione o termine del rapporto di lavoro;
  • sull’assegnazione di compiti o mansioni;
  • riguardo la sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Questi, dunque, i provvedimenti per favorire condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili per i lavoratori.

Contratto di lavoro, diritto di precedenza nelle assunzioni anche ai collaboratori

Il decreto, come specificato sul sito del Ministero del Lavoro, prevede un ampliamento del campo di applicazione dei diritti, in quanto non riguarda solamente i lavoratori dipendenti ma anche quelli con tipologie contrattuali non standard.

Si tratta ad esempio dei rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di prestazione occasionale.

Ai lavoratori co.co.co. e ai collaboratori occasionali si estende anche il diritto di precedenza all’assunzione, al momento riservato solamente ai dipendenti.

Si tratta della possibilità, prevista fino ad oggi solo i rapporti con contratto a tempo determinato, di avere la precedenza nel caso l’azienda svolga nuove assunzioni a tempo indeterminato e chiedere così condizioni più prevedibili e sicure.

Lo stesso diritto si estende ora anche alle collaborazioni.

Il lavoratore deve avere almeno 6 mesi di servizio e se la richiesta è negata può essere riproposta dopo almeno 6 mesi. Il diritto non è più esercitabile dopo un anno dalla fine del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto dalla direttiva UE, gli Stati membri devono provvedere, inoltre, ad erogare al lavoratore la formazione propedeutica allo svolgimento delle mansioni per cui è stato assunto. La formazione deve essere fornita gratuitamente, essere considerata come orario di lavoro e, dove possibile, avvenire durante l’orario di svolgimento dell’impiego.

Contratti di lavoro: nuovi diritti nella direttiva UE

La direttiva n. 1152/2019 riconosce anche nuovi diritti, che garantiscono al lavoratore maggiori tutele nel contratto di lavoro.

Il primo riguarda la durata ragionevole del periodo di prova, che non può essere superiore a sei mesi e deve essere proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego.

Poi, la possibilità per i lavoratori di svolgere attività parallele al di fuori dell’orario stabilito senza incorrere in penalizzazioni e trattamenti sfavorevoli.

In aggiunta, si specifica nella direttiva:

“Gli Stati membri possono stabilire condizioni per il ricorso a restrizioni di incompatibilità da parte dei datori di lavoro sulla base di motivi oggettivi quali la salute e la sicurezza, la protezione della riservatezza degli affari, l’integrità del servizio pubblico e la prevenzione dei conflitti di interessi”.

Infine, la prevedibilità minima del lavoro.

Significa che nel caso in cui l’organizzazione di un impiego sia in gran parte imprevedibile, il lavoratore ha diritto a svolgere la mansione entro ore e giorni di riferimento predeterminati e deve essere informato di un incarico con un preavviso ragionevole.

Il testo disciplina, inoltre, le sanzioni che tutelano i lavoratori nel caso della violazione di questi diritti.

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