Riduzione Tari, circolare MiTE: sconti per le imprese per il recupero dei rifiuti urbani

Tommaso Gavi - TARI

Riduzione Tari, la circolare del MiTE del 12 aprile 2021 contiene i chiarimenti sull'applicazione della tassa dopo le novità introdotte dalla normativa unionale. Gli sconti per le imprese che danno avvio al recupero dei rifiuti urbani e la scadenza per chi non sceglie il servizio pubblico.

Riduzione Tari, circolare MiTE: sconti per le imprese per il recupero dei rifiuti urbani

La riduzione della Tari per le imprese che danno avvio al recupero dei rifiuti urbani è uno dei chiarimenti della circolare Mite del 12 aprile 2021.

L’intervento del Ministero della Transizione Ecologica ha l’obiettivo di sbrogliare alcune delle questioni legate all’applicazione della Tari, dopo la pubblicazione del decreto legislativo 116 del 2020.

Sono diversi gli aspetti presi in considerazione, alcuni dei quali richiederanno successivi chiarimenti. Nello specifico vengono affrontati i seguenti punti:

  • coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla Tari;
  • determinazione della tariffa Tari e della tariffa corrispettiva;
  • locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
  • possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.

Riduzione Tari, i chiarimenti della circolare MiTE: sconti per le imprese per il recupero dei rifiuti urbani

Dopo la pubblicazione del decreto legislativo 116 del 2020, si sono create diverse questioni sull’applicazione della Tari, che hanno richiesto i chiarimenti del MiTE, ministero della transizione ecologica.

A complicare il quadro è stato il recepimento delle direttive europee sui rifiuti, che hanno reso necessario una ricostruzione interpretativa del quadro normativo di riferimento.

A tentare di sbrogliare alcune delle problematiche è la circolare del 12 aprile 2021.

Tra i temi inseriti nel documento, messo a disposizione da Italia Oggi, ci sono i seguenti:

  • coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, ovvero la legge di bilancio 2014, in merito alla TARI;
  • determinazione della tariffa Tari e della tariffa corrispettiva;
  • locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
  • possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.

Un chiarimento riguarda la tassazione delle superfici in cui avviene la lavorazione industriale, ai magazzini di materie prime, di prodotti finiti e di merci: tali aree sono escluse da escluse dalla tassazione, così come le superfici in cui vengono svolte attività artigianali.

Diversamente, per locali quali mense e uffici, si deve corrispondere l’intera quota della tassa.

Parte dei chiarimenti sono stati resi necessari dalle modifiche della normativa dell’unione e nazionale ha superato la definizione di “rifiuti speciali assimilati”, sostituendola con i “rifiuti urbani”.

Nel testo della circolare, riportato da Italia Oggi, si sottolinea che:

  • le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
  • continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
  • resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

Riduzione Tari, i chiarimenti della circolare MiTE: scadenze per la scelta dei rifiuti non domestici

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, una data deve essere segnata in agenda: il 31 maggio, così come stabilito dall’art. 30 comma 5 del D. L. n. 41 del 2020.

Tale scadenza è l’ultimo giorno utile per la scelta di non utilizzare il servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La scelta implica uno sconto sulla parte variabile della Tari, che dipende dalle quantità di rifiuti che sono avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico.

In ogni caso deve essere comunque corrisposta la somma individuata come parte fissa, che serve a pagare le spese per i servizi indivisibili.

In tal senso il periodo di tempo per la determinazione dei comuni è piuttosto limitato: tariffe e regolamenti devono essere approvati entro il 30 giugno 2021, un mese dopo la scadenza per la scelta per le utenze non domestiche, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti.

Tari, i chiarimenti della circolare MiTE: possibili limitazioni alle quantità di rifiuti urbani del sistema pubblico

Un altro aspetto preso in considerazione dalla circolare del MiTE è legato alla possibilità di fissare una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico.

Il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Di conseguenza potrebbe verificarsi un aumento delle quantità degli stessi, che potrebbe superare la capacità di assorbimento del sistema.

A riguardo la circolare chiarisce che:

“bisogna osservare che tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell’ordinamento interno.”

I comuni devono assicurare la gestione dei rifiuti urbani, nei casi in cui l’utenza non domestica sceglie di avvalersi del servizio pubblico.

Dovranno quindi essere fissati i parametri tecnici ed economici dai contratti di servizio, per garantire la gestione efficiente dei rifiuti urbani.

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