TARI e TEFA, dal 2021 sono tasse separate: istituiti i nuovi codici tributo

Tommaso Gavi - TARI

TARI e TEFA, la risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per i modelli F24 ed F24Ep, relativi alla tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. Dal 2021 sarà infatti scorporata dalla tassa sui rifiuti e i tributi dovranno essere versati separatamente.

TARI e TEFA, dal 2021 sono tasse separate: istituiti i nuovi codici tributo

TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente a partire dal 2021.

Fino al 2020 la tassa sui rifiuti ricomprendeva anche il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.

Con la risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da inserire nei modelli F24 ed F24Ep per corrispondere il tributo scorporato.

Per la TEFA vengono dunque introdotti i codici tributo “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.

TARI e TEFA, dal 2021 sono tasse separate: istituiti i nuovi codici tributo

La TARI, la tassa sui rifiuti, e la TEFA, tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, devono essere corrisposti in maniera separata a partire dall’anno 2021.

Fino al 2020 i tributi venivano assolti in maniera cumulativa con la tassa sui rifiuti.

La risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici tributo per provvedere ai versamenti tramite i modelli F24 e F24Ep, per pagare il tributo scorporato.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni.

I codici tributo introdotti sono: “Tefa”, “Tefn” e “Tefz”. Devono essere inseriti nei modelli per il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.

La disciplina sulla TEFA prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa con natura corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 668, della Legge di Bilancio 2014.

Il tributo è stato istituito dal Dlgs n. 504/1992.

Tale decreto all’articolo 19, comma 7, ha stabilito che dal 1° giugno 2020 per i versamenti unitari la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio.

I cui criteri sono stati definiti dal decreto MEF del 1° luglio 2020. In base a tale decreto, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni devono essere versati dai contribuenti utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli importi indicati dai Comuni.

Utilizzando il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24, la struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana.

Il decreto stabilisce inoltre che per il 2020, a partire dal 1° giugno, la struttura di gestione effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti.

Le somme dovranno poi essere versate successivamente alle province e alle città metropolitane, applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata da tali enti.

Resta invece competenza delle amministrazioni comunali il riversamento del TEFA alle province e città metropolitane, per i periodi precedenti.

In altre parole l’anno 2021 segna uno spartiacque tra due periodi:

  • fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI o della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva;
  • a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al TEFA sono versati distintamente dalla TARI utilizzando i nuovi codici tributo.

TARI e TEFA, i nuovi codici tributo e la compilazione dei modelli F24 e F24 enti pubblici

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La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo necessari per il pagamento scorporato della TEFA dalla TARI.

Tali codici devono essere inseriti nel modello F24 e nel modello F24 enti pubblici.

Nello specifico, a partire dal 2021, dovranno essere utilizzati i codici tributo riportati nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
TEFA TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
TEFN TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - interessi
TEFZ TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - sanzioni

Per la corretta compilazione del modello F24 è necessario seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

I dati da riportare sono i seguenti:

  • nel campo “codice ente/codice comune” si deve indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, come indicato dalla tabella presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento, occorre barrare l’apposita casella “Ravv.”;
  • nel campo “Numero immobili” deve essere indicato il numero degli immobili;
  • nel campo “rateazione/mese rif” si deve inserire il numero della rata nel formato “NNRR”: “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Per il pagamento di unica rata si deve inserire il valore “0101”;
  • nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. In caso di ravvedimento si deve indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 EP, i codici tributo devono essere indicati nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

In tale modello devono essere inserite le seguenti informazioni:

  • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri):
    • nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario);
    • nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri):
    • nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN”;
    • nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”);
    • negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.

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