Ricongiunzione contributi professionisti: ritardo della Cassa? Nessun interesse dovuto dall’INPS

Eleonora Capizzi - Ordini e casse professionali

Ricongiunzione contributi professionisti: non verrà più applicato nessun interesse dovuto dall'INPS in caso di ritardo nel trasferimento della posizione assicurativa causato dalla Cassa previdenziale privata destinataria. Lo ha precisato l'Istituto nel messaggio n. 2552 del 9 luglio 2021.

Ricongiunzione contributi professionisti: ritardo della Cassa? Nessun interesse dovuto dall'INPS

In caso di richiesta di ricongiunzione di contributi, in uscita dall’INPS e con trasferimento delle posizioni in capo a Casse professionali, l’Istituto non deve alcun interesse per il ritardo causato dall’ente previdenziale privato destinatario.

Lo ha reso noto la stessa INPS con il messaggio numero 2552 del 9 luglio 2021, comunicando, a riguardo, l’impiego di una nuova modalità di calcolo degli interessi volta proprio a neutralizzare gli effetti dei ritardi a lei non imputabili.

Si tratta dell’abbattimento di parte della maggiorazione applicata sulle somme erogate tardivamente dall’Ente di provenienza per i periodi corrispondenti ai ritardi determinati dalla Cassa.

Ricongiunzione contributi professionisti: ritardo della Cassa? Nessun interesse dovuto dall’INPS

Quando è la Cassa professionale presso cui si intende effettuare la ricongiunzione dei contributi a provocare il ritardo del trasferimento, l’INPS non deve più alcun interesse sulle somme trasferite.

Il messaggio numero 2552 si riferisce all’articolo 1 della Legge del 5 marzo 1990, n. 45 per cui, in caso di richiesta di riunire le posizioni, la gestione destinataria deve comunicare alle altre in uscita le informazioni per calcolare l’onere a carico del richiedente.

Una volta che l’assicurato accetta di pagare l’onere così determinato, poi, le altre gestioni devono trasferire i contributi verso quella di destinazione, maggiorandoli di un tasso di interesse annuo del 4,5 per cento.

Tuttavia, quando riguarda domande di ricongiunzione in uscita dall’INPS verso le Casse professionali, tale ritardo è molto spesso dovuto proprio a dilazioni istruttorie imputabili alle seconde che provocano effetti negativi di non poco conto per le finanze dell’Istituto.

(...) a seguito di una verifica sullo stato delle domande di ricongiunzione in uscita verso le Casse professionali, è emerso che, a fronte della comunicazione da parte dell’Istituto dei prospetti contributivi (modello “TRC 01/bis”), la richiesta di trasferimento delle somme da parte delle Casse professionali a seguito dell’accettazione dell’operazione di ricongiunzione non sempre è notificata entro i termini procedimentali di cui all’articolo 4 della legge n. 45/1990, con l’effetto di determinare rilevanti importi a titolo di interessi a carico dell’Istituto”.

Evidenzia l’INPS nel documento di prassi.

Pertanto, l’Istituto riferisce di aver attivato una nuova funzionalità di calcolo degli interessi dovuti tramite cui si può neutralizzare la parte del periodo riferita al ritardo successivo alla domanda di ricongiunzione quando, appunto, l’eccessiva durata sia dovuta a dilazioni negli adempimenti della Cassa professionale.

Ricongiunzione contributi, gli adempimenti della gestione destinataria

L’articolo 4 della citata legge n. 45/1990, disciplina gli adempimenti delle parti - gestione destinataria, gestioni di provenienza e interessato - in attuazione del negozio di ricongiunzione.

In particolare, nel messaggio numero 2552, l’INPS ricorda che la norma fa decorrere dalla data della domanda di ricongiunzione i seguenti effetti procedimentali:

  • obbligo dell’Ente destinatario di richiedere, entro 60 giorni, agli Enti previdenziali interessati di provenienza, tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione di un’unica posizione assicurativa;
  • obbligo per le gestioni trasferenti di comunicare tali “elementi” entro 90 giorni dalla data della richiesta;
  • obbligo, per la gestione destinataria, di comunicare al soggetto assicurato l’ammontare dell’importo contributivo a suo carico, per il pagamento in unica soluzione o in forma rateale, entro 180 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione;
  • versamento, da parte dell’interessato, dell’onere in unica soluzione o almeno della parte corrispondente alle prime tre rate entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente;
  • dopo il pagamento l’Ente destinatario chiede alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione di propria pertinenza, maggiorati degli interessi di legge.

Si evidenzia che, sebbene i termini individuati siano meramente ordinatori, un ritardo accumulato nell’istruttoria causa comunque oneri finanziari in capo all’Ente trasferente.

Tali oneri si riferiscono, infatti, alla maggiorazione sui contributi obbligatori e volontari da trasferire, in base al tasso di interesse del 4,50 per cento annuo, applicato a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di effettivo trasferimento.

Ecco, quindi, che l’INPS specifica che la maggiorazione non verrà più calcolata sui periodi corrispondenti ai ritardi imputabili alle casse professionali accentranti.

Si precisa che tale neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale degli interessati dal momento che gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non si riferiscono al calcolo dell’onere, ma sono destinati alla Cassa professionale a cui vengono trasferiti i contributi versati dall’assicurato.

INPS - messaggio numero 2552 del 9 luglio 2021
Scarica il messaggio su Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45. Neutralizzazione dei ritardi imputabili alla Cassa professionale ai fini della determinazione degli interessi del 4,50% previsti dall’articolo 4 della citata legge

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