DURC: il documento è negato anche in caso di debiti solo per sanzioni

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Il documento resta bloccato in caso di debiti, anche se relativi solo alle sanzioni. I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla regola dello scostamento non grave

DURC: il documento è negato anche in caso di debiti solo per sanzioni

L’impresa che ha debiti per via di omissioni nel versamento della contribuzione non può ottenere il DURC, il documento che attesta la regolarità contributiva.

Il principio vale anche se i mancati versamenti sono stati sanati ma restano debiti nei confronti di INPS, INAIL e altre casse per le sanzioni.

C’è però un’eccezione legata all’importo dovuto. A fornire i chiarimenti sulla regola dello scostamento non grave è stato il Ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello n. 3 del 13 ottobre.

DURC: il documento è negato anche in caso di debiti per sanzioni

Nessun DURC all’impresa che ha debiti per omissioni contributive, anche se relativi solo alle sanzioni civili.

L’unica eccezione per ottenere la regolarità contributiva, è che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la regola dello “scostamento non grave”.

Questo in sintesi il chiarimento del Ministero del Lavoro fornito con la risposta all’interpello n. 3/2025.

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è un documento fondamentale per i datori di lavoro dato che, oltre ad attestare la regolarità, è condizione imprescindibile per accedere a tutta una serie di benefici e agevolazioni, come ad esempio i bonus assunzione.

Serve, infatti, ad attestare la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, delle Casse edili.

Ha validità 120 giorni e può essere rilasciato anche in caso di “scostamento non grave”, ovvero quando la differenza tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun ente, non supera la soglia massima di 150 euro.

Non viene, infatti, considerato grave uno scostamento di importo fino a 150 euro, comprese le sanzioni e gli interessi.

Il quesito posto al Ministero riguarda proprio questo aspetto. In particolare è stato chiesto se il DURC possa essere rilasciato nel caso in cui il debito sia formato esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non dall’omesso versamento della contribuzione, in quanto già sanato. In questo modo, il debito non sarebbe originato da una effettiva omissione contributiva ma solo dagli eventuali accessori di legge (appunto sanzioni/interessi).

I chiarimenti del Ministero del Lavoro

Come evidenziato dal Ministero, la formulazione testuale della disposizione (art. 3, comma 3, del DM 30 gennaio 2015), per cui lo scostamento non grave tiene conto anche degli eventuali accessori di legge, non legittima l’ipotesi prospettata.

Questo perché “le sanzioni costituiscono accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono”.

Le sanzioni civili, infatti, hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il
danno causato all’ente previdenziale, e si applicano in automatico in caso di mancato o ritardato
pagamento dei contributi.

“Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi.”

Il DURC, dunque, non può essere rilasciato in presenza di un debito composto dalle sole sanzioni civili, a meno che, ma questo vale anche per gli altri debiti contributivi, si possa applicare la regola dello scostamento non grave.

Ai fini della regolarità contributiva, spiega pertanto il Ministero, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo massimo di 150 euro.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025
Applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

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