Retroattiva la sospensione Covid di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista

Rosy D’Elia - Ordini e casse professionali

La sospensione Covid di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista diventa retroattiva: il raggio di azione della norma si estende e parte dal 31 gennaio 2020. La novità, su cui si attende conferma definitiva, è contenuta nel pacchetto di emendamenti al DL Ucraina bis.

Retroattiva la sospensione Covid di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista

La malattia del professionista dovuta al Covid determina la sospensione di adempimenti e versamenti: con le novità inserite in sede di conversione del DL Ucraina bis o DL Energia, si va verso un’applicazione retroattiva della norma che mette in stand by le scadenze in caso di contagio.

Stando all’emendamento approvato nelle Commissioni Finanze e Industria del Senato, il raggio d’azione di questa misura emergenziale dovrebbe estendersi e partire dal 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza.

Per la conferma ufficiale, è necessario in ogni caso attendere l’approvazione definitiva del DL n. 21 del 2022 che dovrà arrivare entro la scadenza del 20 maggio 2022.

Retroattiva la sospensione Covid di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista

L’ampliamento della sospensione di versamenti e adempimenti dovuta al Covid per il professionista in malattia rientra tra le modifiche e le integrazioni apportate all’impianto originario del DL Ucraina bis o DL Energia.

L’emendamento approvato nella notte tra domenica e lunedì, 9 maggio, stabilisce:

“Le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020”.

Si fa riferimento, quindi, alle disposizioni previste dal Decreto Sostegni bis. Dal 22 maggio 2021 sono entrate in vigore alcune eccezioni alle regole ordinarie.

In particolare, la norma è intervenuta per tutelare professionisti e professioniste colpite dal Covid prevedendo che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e i mancati pagamenti entro il termine previsto non costituiscono inadempimenti.

In via emergenziale, è stata introdotta una sospensione dei termini per la durata del ricovero in ospedale, della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena con sorveglianza attiva e fino ai 30 giorni successivi.

Agli addetti ai lavori, vengono, poi concessi sette giorni dopo la scadenza del termine del periodo di sospensione per procedere con versamenti e adempimenti.

Sospensione Covid in caso di malattia del professionista: le novità in arrivo

Dal momento che la norma è arrivata dopo mesi di richieste inascoltate da parte dei professionisti, coloro che hanno contratto il Covid durante la prima fase della pandemia non hanno potuto beneficiare della sospensione in vigore dal 22 maggio 2021.

Ed è proprio in questo contesto che nasce e si inserisce l’emendamento al testo del DL Ucraina bis che rende retroattive le misure emergenziali legate alla malattia e agli infortuni.

Stando alle novità, su cui si attende ancora il via libera definitivo, bisognerà considerare la sospensione dei termini per tutti coloro che hanno contratto il Covid dal 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza.

In caso di approvazione del testo, completo delle disposizioni inserite durante l’iter di conversione in legge, le modalità di attuazione della retroattività dovranno essere stabilite con un provvedimento attuativo ad hoc adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ogni caso l’estensione del periodo di applicazione non avrà effetti su sanzioni e interessi eventualmente già pagati.

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