Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero: le tabelle per il 2019

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Retribuzioni convenzionali 2019 lavoratori all'estero: il decreto del 21 dicembre 2018, adottato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, stabilisce gli importi utili per determinare contributi dovuti e imposte sul reddito da lavoratore dipendente.

Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero: le tabelle per il 2019

Retribuzioni convenzionali 2019 lavoratori all’estero: con il decreto 21 dicembre 2018, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2019, sono stati stabiliti gli importi utili per determinare contributi dovuti e imposte sul reddito da lavoratore dipendente.

Le tabelle riportano le retribuzioni convenzionali di operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

Come previsto dal Decreto Legge numero 317 del 1987, per i lavoratori italiani che operano all’estero per datori di lavoro italiani e stranieri, in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, vige l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali.

Per calcolare i contributi dovuti è necessario basarsi sulle retribuzioni convenzionali, che vengono fissate ogni anno con un decreto ministeriale in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali, a cui fanno riferimento.

Gli importi stabiliti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2019 sono utili anche ai fini fiscali per calcolare le imposte sul reddito da lavoro dipendente, come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero: le tabelle per il 2019

Gli importi stabiliti dal Decreto ministeriale del 21 dicembre 2018 sono utili per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori all’estero e sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Nel decreto, all’articolo 1, si legge:

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Con i successivi tre articoli, il Decreto stabilisce anche altre regole per i lavoratori all’estero:

  • fasce di retribuzione: per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente;
  • frazionabilità delle retribuzioni: in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali fissati dalle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate;
  • lavoratori rimpatriati: sulle retribuzioni convenzionali deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all’estero sono riportate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 21 dicembre 2018 e sono divise in categorie:

  • operai e impiegati;
  • quadri;
  • dirigenti;
  • giornalisti.

Possono essere applicate soltanto ai settori produttivi specificati nei documenti allegati.

Per quanto riguarda gli operai e gli impiegati, le tabelle delle retribuzioni convenzionali riportano i dettagli, divisi per qualifiche e fascia, dei settori che seguono:

  • industria;
  • industria edile;
  • autotrasporto e spedizione merci;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • commercio;
  • trasporto aereo;
  • agricoltura;
  • industria cinematografica;
  • spettacolo;
  • artigianato.
Tabella delle retribuzioni convenzionali 2019 - Operai e impiegati
Scarica la tabella delle retribuzioni convenzionali 2019 - Operai e impiegati in allegato al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 dicembre 2018.

Le retribuzioni dei quadri, divisi per fasce, sono riportate per i seguenti settori:

  • industria;
  • industria edile;
  • autotrasporto e spedizione merci;
  • credito;
  • agricoltura;
  • assicurazioni;
  • commercio;
  • trasporto aereo.
Tabella delle retribuzioni convenzionali 2019 - Quadri
Scarica la tabella delle retribuzioni convenzionali 2019 - Quadri allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 dicembre 2018.

Allo stesso modo, le retribuzioni dei dirigenti sono classificate per settore:

  • industria;
  • industria edile;
  • autotrasporto e spedizione merci;
  • credito;
  • agricoltura;
  • assicurazioni;
  • commercio;
  • trasporto aereo.

Un unico settore e cinque fasce di riferimento, invece per i giornalisti che operano all’estero.

Tabella delle retribuzioni convenzionali 2019 - Dirigenti e giornalisti
Scarica le tabelle delle retribuzioni convenzionali 2019 - Dirigenti e giornalisti allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 dicembre 2018.

Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2019: le disposizioni del TUIR

Le tabelle delle retribuzioni convenzionali, fissate per l’anno in corso, non sono soltanto utili per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali, ma anche ai fini fiscali, come stabilito dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Al comma 8 bis dell’articolo 51 si legge:

In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Inoltre la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 207 del 2000 ha fornito elementi per individuare esattamente a quali lavoratori si applicano le disposizioni:

  • svolgimento dell’attività lavorativa all’estero ma residenza fiscale in Italia;
  • specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente sia collocato in uno speciale ruolo estero.

Sono esclusi invece:

  • i contribuenti che prestano la loro attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne);
  • i dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.

La circolare chiarisce anche altri due aspetti interessanti:

  • i benefit riconosciuti dal datore di lavoro al proprio dipendente non subiscono una tassazione autonoma perché il loro ammontare è considerato forfettariamente nella retribuzione convenzionale;
  • il calcolo dei 183 giorni, soglia minima per stabilire l’effettiva permanenza del lavoratore all’estero, va effettuato tenendo conto anche del periodo di ferie, delle festività, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. Le giornate non devono essere necessariamente continuative e si calcolano nell’arco dei dodici mesi e non sulla base del periodo di imposta.

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