Proroga del versamento anche per i contributi INPS a percentuale?

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

Scadenza del prossimo 30 novembre: la proroga vale anche per i contributi INPS a percentuale degli iscritti alla gestione separata?

Proroga del versamento anche per i contributi INPS a percentuale?

Il decreto Ristori ter, approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2020, e ancor di più il decreto Ristori quater, che sarebbe in arrivo, hanno l’obiettivo di completare la serie di provvedimenti in atto alle esigenza di un fattivo sostegno a favore delle categorie maggiormente colpite dagli effetti del covid sull’economia e in maniera particolare su quella che si può definire, nell’ottica di chi scrive, l’economia di vicinato.

Nei testi sono inclusi e previsti diversi interventi.

Il Decreto Ristori ter, ad esempio, stando alle anticipazioni del Governo ha previsto l’inclusione nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis del codice Ateco 47.72.10 relativo al commercio al dettaglio di calzature ed accessori in precedenza dimenticato.

In cantiere, inoltre, ci sarebbe la proroga di scadenze fiscali di fine anno per circa 5 miliardi finanziata verosimilmente dal cosiddetto Ristori quater.

Questo ulteriore decreto dovrebbe essere emanato la prossima settimana dopo il via libera delle Camere al nuovo scostamento di Bilancio per 8 miliardi necessario per coprire anche altre misure anti Covid che saranno varate per l’anno 2020.

Proroga versamento anche per i contributi INPS a percentuale?

Avendo accennato alla proroga di scadenze fiscali, appare necessaria una puntualizzazione riguardo la proroga della scadenza del secondo acconto del 30 novembre concessa ad alcune categorie di contribuenti, senza entrare nel merito dei soggetti inclusi o meno già affrontato in precedenti articoli della nostra testata.

Di seguito il testo del provvedimento riportato nel Decreto Agosto all’articolo 98 - Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

“1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’ economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

Dalla lettura del testo si evince, appunto, che la proroga interessa le imposte sui redditi e l’Irap e null’altro, quindi sì alla proroga per le relative addizionali e per le cedolari anch’esse da considerare “imposte sui redditi”.

Proroga versamento anche per i contributi INPS a percentuale in scadenza il 30 novembre 2020

Di seguito il testo del Decreto Ristori Bis che amplia la platea di soggetti che possono fruire della proroga al 30 Aprile 2021 estendendo la portata dell’articolo 98 sopra riportato.

All’articolo 6, Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si legge:

“1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell’Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

In effetti quanto sopra deve essere letto in combinazione con il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

che all’articolo 18 comma 4 dispone

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

Anche l’acconto per contributi a percentuale INPS è quindi da ritenersi oggetto della proroga

Come pure gli acconti IVIE ed IVAFE trattandosi questi non di imposte sui redditi, ma i cui termini di versamento sono collegati ai termini stabiliti per i redditi dalla stessa norma istitutiva delle predette imposte (si veda a questo proposito l’articolo 19 del DL 201/2011).

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