Osnato: confronto in corso sul perimetro di responsabilità del professionista fiscale

Rosy D’Elia - Fisco

Definire i confini della responsabilità del professionista contabile che opera come intemerdiario fiscale: un'operazione urgente e necessaria al centro della conferenza stampa organizzata alla Camera da INT e Confassociazioni. Osnato rassicura: confronto in corso

Osnato: confronto in corso sul perimetro di responsabilità del professionista fiscale

Le ultime pronunce della Corte di Cassazione hanno riportato al centro dell’attenzione i profili di responsabilità di un professionista contabile che opera come intermediario fiscale in caso di comportamenti illeciti dei contribuenti assistiti.

E con i nuovi orientamenti che si stanno affermando, definirne i confini in maniera più certa è una necessità che si fa sempre più forte.

Ad accendere i riflettori sul tema è l’Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni e il Centro Studi dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) che ieri, 1° luglio, ha organizzato nella Sala Stampa della Camera dei Deputati una conferenza per “fornire al Legislatore dei momenti di riflessione e delle indicazioni affinché possa essere perimetrata la responsabilità”, come ha sottolineato il presidente INT Riccardo Alemanno.

“Il tributarista qualificato ex lege 4/2013 si assume già le proprie responsabilità, non occorrono decaloghi sulla correttezza professionale, basta che segua e rispetti le norme del codice deontologico, ma occorre stabilire una linea di demarcazione certa. Questo chiediamo al legislatore, altrimenti si creerebbe il caos interpretativo, con grave danno per i professionisti contabili ed un’ulteriore sconfitta della certezza del diritto”, ha esordito il numero uno dei tributaristi, trovando d’accordo anche il Presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato.

“È necessario uscire da questo grande dubbio. Ci siamo e ci stiamo confrontando con il viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo e posso garantire il suo impegno”, ha rassicurato.

Consulenza fiscale: dove finisce la responsabilità del professionista?

Le riflessioni dell’INT partono dall’Ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026 della Cassazione.

Per tracciare il perimetro degli oneri che derivano dalle attività di professionisti e professioniste, in caso di condotte illecite da parte dei contribuenti assistiti, si fa riferimento all’articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie.

Secondo lo studio presentato, in base all’interpretazione consolidata nel tempo, il professionista è chiamato insieme alla persona interessata solo in presenza di un elemento oggettivo, l’apporto causale alla commissione dell’illecito, e soggettivo, il dolo o la colpa grave.

Mentre nella pronuncia di marzo, con la mera trasmissione di una dichiarazione con costi indeducibili si concretizza, secondo la Corte, una apporto causale nella violazione, anche senza la prova che il professionista abbia condiviso il disegno fraudolento del cliente o abbia agito con una condotta deliberatamente preordinata ad agevolare l’evasione.

Una posizione che fa sorgere la necessità di chiarire più nel dettaglio dove finisce la responsabilità del professionista.

Con l’Ordinanza viene meno la considerazione della trasmissione telematica di una dichiarazione, sia in caso di predisposizione e trasmissione che in caso di semplice invio di dati terzi, come un atto meramente esecutivo del mandato professionale.

È a partire da questa pronuncia che “il tema della responsabilità del professionista è molto più sentito”, per Salvatore Cuomo, Consigliere nazionale e membro del Centro Studi INT. Al centro della discussione non è l’opportunità di punire condotte volutamente fraudolente ma la volontà di trattare l’errore che deriva dallo svolgimento dell’attività come un illecito.

La responsabilità del professionista fiscale: è cambiato l’orientamento della Cassazione

Come sottolinea Laura Ambrosi, Partner dello Studio Di Tanno e Associati, la necessità di tracciare nuove linee per stabilire le responsabilità sorge anche prima: si fa sempre più forte dal 2024.

“Le recenti pronunce della Cassazione, modificando il precedente orientamento, hanno fissato più stringenti principi di diritto per la responsabilità a titolo di concorso del consulente negli illeciti fiscali del proprio cliente. Certamente la Suprema Corte è intervenuta in vicende di particolare gravità, ma trattandosi di principi generali potrebbe essere utile circoscrivere normativamente i casi di responsabilità del consulente.”

Una via percorribile per la professionista è quella di “valutare la tipizzazione della figura dell’intermediario diligente e valorizzare il contenuto del mandato professionale”. In questo modo si otterrebbe il doppio vantaggio di una maggiore certezza del diritto nello svolgimento dell’attività professionale e maggiore tranquillità agli operatori del settore.

In ogni caso, definire chiaramente ruolo assunto con incarichi professionali e conseguenze che ne derivano è “un’esigenza che deriva dalla complessità che sta assumendo il ruolo del professionista, sia che sia intermediario fiscale, ma non solo”, sottolinea Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni.

“La responsabilità dovrebbe essere ampiamente prevista in termini normativi, ampiamente prevista anche in termini sanzionatori, perché se c’è responsabilità e uno non ne fa oggetto della propria professione, è chiaro ci dovrebbe essere una sanzione, ma per certi versi ci dovrebbe essere anche un compenso. Il trasferimento di funzioni pubblicistiche al professionista deve essere regolato e normato. Bisogna approfondirlo, renderlo esplicito”.

E in attesa di una definizione chiara delle conseguenze previste per gli intermediari fiscali, dai tributaristi arrivano alcune istruzioni per abbattere il rischio di una contestazione automatica del concorso basata sulla sola tenuta delle scritture contabili: è fondamentale rafforzare le proprie procedure interne per dimostrare, anche in modo documentale, l’assenza di qualsiasi intento fraudolento o di consapevole tolleranza.

“In assenza di un intervento normativo chiarificatore spetta agli studi professionali adottare presidi organizzativi e documentali capaci di scindere l’adempimento tecnico dall’intento evasivo del contribuente”, sottolinea il Centro Studi INT.