Bonus edilizi impignorabili: dall’analisi di un caso pratico alla normativa

Lo spunto di un caso pratico offre la giusta occasione per soffermarsi sul tema della impignorabilità dei bonus edilizi

Bonus edilizi impignorabili: dall'analisi di un caso pratico alla normativa

Il Tribunale di Firenze, con Decreto del 20 maggio 2025, ha chiarito un rilevantissimo profilo relativamente alla impignorabilità presso terzi (Agenzia delle Entrate) dei cosiddetti bonus edilizi.

Nel caso in esame una società aveva promosso azione esecutiva al fine di ottenere l’assegnazione di complessivi 149.281,79 euro, oltre spese ed accessori di legge, in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze.

A seguito della notifica dell’atto di pignoramento, la terza pignorata – Agenzia delle Entrate – aveva reso dichiarazione negativa, rappresentando che a favore della esecutata non risultavano istanze di rimborso di crediti erariali, dalle dichiarazioni presentate dal debitore non emergeva l’esistenza di alcun credito di imposta, e, al contrario, esisteva nei suoi confronti una considerevole esposizione debitoria nei confronti della stessa Agenzia, per un importo complessivo anche superiore al credito per il quale si procedeva.

Impignorabilità dei bonus edilizi: il caso analizzato

Per quanto concerneva poi i presunti crediti erariali da “bonus” edilizi, ai quali il creditore procedente faceva riferimento nell’atto di pignoramento presso terzi pervenuto, si precisava che tali bonus non venivano indicati in dichiarazione e - a prescindere dalla loro effettiva sussistenza (che sarebbe comunque dovuta essere stata confermata, nei tempi di legge, a seguito dei controlli da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria) - per loro natura e ex lege non erano comunque soggetti a pignoramento e, dunque, non rientravano nella tipologia di crediti rispetto ai quali poter effettuare eventuali dichiarazioni di terzo.

Tali bonus, infatti, rilevava l’Amministrazione, sono utilizzabili solo come detrazione di imposta da parte del soggetto titolare del diritto, oppure, alternativamente, da parte dei fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, nelle forme e con le limitazioni previste dall’art. 121, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020.

Il creditore pignorante, tuttavia, contestava la dichiarazione negativa del terzo, insistendo per la conclusione che la natura giuridica dei c.d. bonus edilizi dovesse comunque essere equiparata a crediti fiscali pignorabili, a nulla rilevando, inoltre, il fatto che il credito fosse attuale, essendo anche possibile pignorare un bene futuro.
Secondo il Giudice la domanda avanzata dalla società pignorante doveva essere rigettata.

Rileva in particolare il Tribunale che il G.E. può assegnare un credito del debitore verso terzi solo se:

  • a) vi è dichiarazione positiva del terzo;
  • b) la dichiarazione manchi o il terzo si rifiuti di renderla, ipotesi in cui - a norma di quanto previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. - il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, “si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.

Crediti relativi ai bonus edilizi senza liquidità ed esigibilità

I crediti di imposta possono essere peraltro oggetto di pignoramento e di assegnazione entro limiti stringenti, dovuti alla loro peculiare natura giuridica, laddove, in particolare, la gestione del credito di imposta si atteggia in modo molto diverso nel caso in cui questo venga posto in compensazione con altre posizioni tributarie, rispetto a quando invece lo stesso venga chiesto a rimborso.

La differenza, rileva il giudice, è sostanziale, perché se il credito va a rimborso può essere pignorato, mentre il diritto alla detrazione va solo a stornare l’imposta dovuta e dunque non può essere chiaramente pignorato.

Nel caso di specie, pertanto, conclude il Tribunale, “anche ove venisse accertata l’esistenza del credito relativo al bonus edilizio, esso non avrebbe comunque le caratteristiche della liquidità ed esigibilità richieste per l’erogazione materiale delle somme”.

Conseguentemente, aggiungeva il Tribunale, l’Agenzia delle Entrate non potrà mai assumere la posizione di debitrice nei confronti dell’esecutato, atteso che, per espressa disposizione legislativa, ex art. 121, co. 3, D.L. 34/2020 (a norma del quale “i crediti di imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione”), i crediti in oggetto non possono mai essere chiesti a rimborso.

Non pignorabili i crediti eventuali e sperati

In definitiva, rileva il Tribunale, “trattasi di credito tributario che non costituisce una vera e propria posta attiva che l’Agenzia delle Entrate versa al contribuente, ma svolge la mera funzione compensatrice dell’imposta da versare. Per tali ragioni non può ritenersi che il credito risultante dalla dichiarazione del debitore esecutato sia un credo liquido ed esigibile, essendo lo stesso solo utilizzabile all’interno del rapporto tributario, ma non ad altri fini”.

Tanto premesso in ordine al descritto caso processuale, in linea più generale e anche a prescindere dal tema dei cosiddetti bonus edilizi, giova anche evidenziare quanto segue.

Quanto alla verifica del credito pignorato occorre comunque sempre appurare se il credito per il quale è stato avviato il pignoramento possieda i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.

Considerata poi la particolare natura dei crediti tributari (nonché il vincolo di indisponibilità delle obbligazioni tributarie), si deve dare in questi casi sempre preminente rilievo al requisito della effettiva esigibilità.

Del resto, anche a voler seguire la tesi più “estensiva” (applicabile però ai crediti di tipo privatistico e non per quelli tributari), secondo cui l’esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato, comunque, anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, è necessaria almeno una capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

Bisogna, infatti, sempre distinguere tra eventualità concreta e astratta, laddove in ogni caso solo la eventualità concreta di maturazione del credito potrebbe rendere lo stesso pignorabile, laddove la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che non sono pignorabili i crediti soltanto eventuali e sperati, e perciò privi, siccome aleatori, di attitudine satisfattiva.

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