Qualche considerazione sull'Ordinanza numero 5635 della Cassazione che smaschera l’inganno dell'invio passivo con il Codice 1 da parte del tenutario delle scritture contabili
La particolarità della famosa pronuncia della Cassazione (numero 5635/2026) di cui vorrei parlarvi oggi risiede nel modo in cui la Suprema Corte ha superato lo schermo formale dei codici di predisposizione della dichiarazione dei redditi, potendo quindi in questa sede sintetizzare il nucleo della sentenza nel crollo dell’alibi formale.
Fino ad oggi molti professionisti hanno utilizzato il Codice 1, dichiarazione predisposta dal contribuente, nel frontespizio del modello per circoscrivere la propria responsabilità alla mera trasmissione telematica.
L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 5635/2026 qualifica come fraudolento o elusivo questo escamotage quando applicato a una realtà fattuale opposta: quella in cui il professionista è anche il contemporaneo tenutario delle scritture contabili.
La Cassazione stabilisce un principio di primato della sostanza sulla forma:
La tenuta della contabilità attribuisce al professionista la piena visibilità e il controllo dei dati
L’indicazione del Codice 1 non può essere usata come scudo per fingere ignoranza, realizzando di fatto una cecità volontaria.
L’invio telematico di dati palesemente falsi o irregolari contrari alle evidenze contabili in possesso del professionista configura un concorso materiale e psicologico nell’infedeltà dichiarativa.
Il diritto al risarcimento del danno in ambito civile
Il comportamento del professionista che accetta di inviare una dichiarazione infedele utilizzando il Codice 1 per coprirsi espone lo stesso a una gravosa responsabilità contrattuale verso il cliente.
Innanzitutto su sanzioni e interessi, per i quali sebbene il debito d’imposta resti a carico del contribuente il cliente ha diritto di rivalersi sul professionista.
La Corte, inoltre, ha ribadito che il commercialista non è un mero postino. La diligenza richiesta, che fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2 del codice civile, impone l’obbligo di rifiutare la trasmissione di dati palesemente contrari alle scritture contabili gestite o di formalizzare il proprio dissenso scritto.
Conseguenze deontologiche, disciplinari e penali
L’accertamento di un uso distorto dei codici di invio per occultare la gestione contabile sposta il focus oltre il perimetro civile.
Innanzitutto occorre prestare attenzione ai profili penali. Si rischia il concorso nel reato tributario.
Se l’infedeltà dichiarativa supera le soglie di punibilità penale di cui all’art. 4, D.Lgs. 74/2000 la prova che il professionista conoscesse la falsità dei dati in quanto gestore della contabilità fa scattare il concorso nel reato per dolo eventuale o diretto.
Si rischia, inoltre, il falso in atto pubblico e/o truffa in seguito all’attestazione falsa nel frontespizio.
Ci sono profili anche di carattere disciplinare, considerando che il comportamento viola i doveri di verità dignità e decoro previsti dal Codice Deontologico delle professioni. Con la conseguenza del possibile avvio di procedimenti presso associazioni e/o ordini di appartenenza.
Assicurazione professionale e il possibile "Cortocircuito" per il Professionista
L’aspetto più dirompente a livello operativo riguarda la tenuta della polizza RC Professionale, poiché la qualificazione della condotta come potenzialmente fraudolenta o gravemente colposa crea un blocco delle tutele.
Tutte le polizze assicurative escludono la copertura per i danni derivanti da atti dolosi o frodi del professionista.
L’uso intenzionale del Codice 1 per nascondere la predisposizione della dichiarazione viene interpretato dalle compagnie come condotta dolosa, azzerando la copertura.
Se il professionista viene colpito da sanzioni in solido o in via diretta per concorso nell’illecito tali somme non sono standardmente coperte da polizza, lasciando il patrimonio personale totalmente esposto.
Anche qualora l’assicurazione risarcisse inizialmente il cliente in sede civile avrebbe poi il diritto di rivalsa integrale contro il professionista a causa del comportamento fraudolento accertato
La necessità di un intervento legislativo: verso una riforma della corresponsabilità
Il quadro delineato dall’Ordinanza n. 5635/2026 rischia di paralizzare l’attività dei professionisti, trasformando l’intermediario in un super controllore pubblico, a spese personali e del proprio patrimonio.
Appare quindi urgente una proposta normativa di revisione dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997, volta a circoscrivere la responsabilità del professionista ai soli casi di effettivo e comprovato accordo fraudolento con il contribuente.
La proposta dovrebbe almeno tipizzare il concorso, introdurre una netta separazione tra l’attività di registrazione contabile e quella di certificazione e, infine, introdurre una causa di esclusione della responsabilità qualora il professionista dimostri di aver formalmente segnalato per iscritto al cliente l’anomalia fiscale anche via PEC prima dell’invio della dichiarazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 5635/2026 segna di fatto la fine dell’era del formalismo difensivo e dell’alibi del Codice 1, aprendo una stagione di pericolosa incertezza per la categoria dei fiscalisti.
Senza un tempestivo intervento del legislatore che ridefinisca i confini della corresponsabilità e ne sancisca l’assicurabilità delle sanzioni il rischio professionale diventerà insostenibile, alterando il delicato equilibrio nel rapporto tra Stato, professionista e contribuente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Responsabilità del Professionista e crollo dell’alibi formale