Registro imprese: cancellazione senza obbligo di PEC

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Cancellazione registro imprese anche senza PEC: è la circolare MISE del 17 gennaio 2019 a fornire chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e sui casi di sospensione delle istanze.

Registro imprese: cancellazione senza obbligo di PEC

Cancellazione dal registro delle imprese anche senza PEC: è la circolare MISE del 17 gennaio 2019 a fornire chiarimenti sull’obbligo previsto per imprese individuali e società di dotarsi e comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata.

La sanzione prevista in caso di mancata comunicazione della PEC, ovvero la sospensione della domanda di iscrizione al registro delle imprese, non si applica nei casi di richieste di cancellazione da parte di imprese individuali o società.

Sebbene ormai l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata sia in vigore da anni, non mancano i casi di imprese o società che in sede di presentazione dell’istanza di cancellazione risultano sprovviste di PEC.

La circolare n. 3712-C del MISE richiama a tal proposito ad un precedente chiarimento, datato 2013, relativo alla sospensione delle domande di iscrizione e cancellazione dal Registro per le imprese nel caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC.

In quel caso, era stato stabilito che l’obbligo di comunicare la PEC è inderogabile nel caso di richieste di iscrizione, mentre la sospensione temporanea non è applicabile nel caso di presentazione di istanza di cancellazione dell’impresa individuale dal REI.

Stessa interpretazione anche oggi, ed estesa anche alle società, in quanto la sospensione della richiesta di cancellazione dal registro per le imprese “certificherebbe che l’impresa è in vita quando di fatto non lo è”.

Registro imprese: cancellazione senza obbligo di PEC

Secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 5 del Decreto Legge n. 179 del 2012:

“Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificato.”

La mancata iscrizione dell’indirizzo PEC comporta l’applicazione della sanzione di sospensione della domanda, fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà avvenire entro il termine di 45 giorni, decorso il quale la domanda si intende non presentata.

Per le imprese costituite in forma di società, invece, la mancata comunicazione della PEC comporta la sospensione della domanda di iscrizione per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

La sanzione prevista in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 3666 del 2013 relativa alle imprese individuali, non si applica nel caso di presentazione di istanza di cancellazione.

Interpretazione che si estende anche alle società, così come chiarito dal MISE con la circolare del 17 gennaio 2019.

PEC obbligatoria per l’iscrizione, ma non per la cancellazione dal Registro delle Imprese

In merito ai chiarimenti forniti nel 2013, il MISE motiva dicendo che l’interpretazione risiede nel fatto che la normativa di riferimento prevede che l’obbligo di iscrizione della PEC sia a carico delle imprese individuali attive escludendo, quindi, le imprese che hanno concluso il loro ciclo vitale e, conseguentemente, hanno avanzato istanza di di cancellazione.

È pur vero che ad oggi, essendo trascorsi molti anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di comunicare la PEC, non dovrebbe più prospettarsi l’ipotesi di un’impresa che ancora non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in quanto:

“le nuove imprese assolvono all’obbligo al momento della prima iscrizione e che quelle già iscritte alla data di entrata in vigore del d.l. n.185 del 2008 per le società e del d.l. n. 179 del 2012 rispettivamente dovevano iscrivere la pec entro il 29 novembre 2011 ed entro il 30 giugno 2013.”

Cancellazione dal REI senza PEC anche per le società

La possibilità di cancellazione dal Registro delle Imprese anche in mancanza di PEC riguarda non solo le imprese individuali ma anche quelle costituite in forma collettiva.

Questo perché, in caso contrario, ovvero qualora fosse sospesa l’istanza di cancellazione, il Registro delle imprese certificherebbe che l’impresa è in vita anche quando di fatto non lo è. Negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese.

Pertanto, così come previsto per le imprese individuali, cioè l’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo PEC, anche le società beneficiano dell’interpretazione favorevole del MISE.

Compito del Registro delle Imprese resta quello di dare atto della reale situazione in cui versa l’impresa, anche in caso di violazione di un obbligo, come quello di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata.

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