Decreto Ristori: l’esonero dei contributi INPS sparisce nel testo ufficiale

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Decreto Ristori, l'esonero dei contributi INPS per 4 mesi entro il 31 maggio 2020 per le attività colpite dal coronavirus scompare nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020. La misura era stata annunciata dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del giorno precedente alla pubblicazione del testo definitivo.

Decreto Ristori: l'esonero dei contributi INPS sparisce nel testo ufficiale

Decreto Ristori, l’esonero dei contributi INPS per 4 mesi entro il 31 maggio 2021 non è presente nel testo ufficiale.

La misura che era stata annunciata nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 e che trovava conferma nella relazione tecnica dell’ultima bozza precedente all’approvazione non è stata inserita nel testo definitivo del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed in vigore dal giorno successivo.

Il decreto prevede invece l’esonero dei contributi per 4 settimane per chi rinuncia alle misure di integrazione salariale, da fruire entro il 31 gennaio 2021.

Dai contributi INPS sono esonerate anche le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Decreto Ristori: l’esonero dei contributi INPS sparisce nel testo ufficiale

Nel decreto Ristori non trova conferma l’esonero dei contributi INPS annunciato dal Governo.

Nel comunicato del 27 ottobre 2020, relativo al Consiglio dei Ministri numero 69, veniva annunciato quanto segue:

“Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.”

Tale misura era prevista anche nella relazione tecnica dell’articolo 13 dell’ultima bozza precedente all’approvazione del provvedimento.

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, ed in vigore dal giorno successivo, non ve n’è traccia.

L’esonero dei contributi INPS per 4 mesi da fruire entro il mese di maggio 2021, in base alla riduzione del fatturato, non viene confermato nel testo ufficiale del decreto.

Decreto Ristori: esonero dei contributi INPS per altre 4 settimane entro il 31 gennaio 2021

Il testo del decreto Ristori pubblicato in Gazzetta contiene invece un esonero contributivo di 4 settimane ultariori, rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto Agosto, da fruire entro il 31 gennaio 2021.

A prevederlo sono i commi da 14 a 17 dell’articolo 12 che ha come oggetto: “Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 1 dello stesso decreto.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Vengono aggiunte quattro ulteriori settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021.

Si ha diritto all’agevolazione nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 e sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Inoltre i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal decreto Agosto possono rinunciare alla parte di esonero richiesto e non goduto e presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Ristori.

Decreto Ristori: l’esonero dei contributi INPS per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Nell’articolo 16 del decreto Ristori è presente un altro esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Per contenere gli effetti economici negativi causati dall’emergenza coronavirus, alle aziende che appartengono a tali filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro per il mese di novembre 2020.

Anche in questo caso devono essere corrisposti i premi ed i contributi INAIL.

L’ultima parte del comma 1 dell’articolo 16 stabilisce inoltre quanto segue:

“L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.”

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, lo stesso esonero è previsto anche per le seguenti categorie:

  • imprenditori agricoli professionali;
  • coltivatori diretti;
  • mezzadri;
  • coloni.

L’eliminazione dei contributi riguarda il mese di novembre ed è relativa alla scadenza dei datori di lavoro del 16 dicembre 2020.

Per gli iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” lo stesso esonero è previsto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020, per un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020.

Anche in questo caso sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il comma 5 dell’articolo 16 prevede inoltre che:

“Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.”

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