Registrazione atti pubblici, scritture private e donazioni: istituiti i codici tributo da inserire nel modello F24 secondo per versare le somme dovute secondo le nuove modalità di pagamento. Facoltative dal 7 dicembre e obbligatorie dal 1° luglio 2021. Le istruzioni della risoluzione numero 76 del 2 dicembre 2020.
Registrazione atti pubblici, scritture private e donazioni: alla luce dell’introduzione delle nuove modalità di versamento delle somme dovute tramite il modello F24 a partire dal 7 dicembre, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 76 del 2020 ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per imposta di registro, imposta di bollo, imposta e tassa ipotecaria e imposta sulle donazioni.
Si apre così un periodo transitorio che si concluderà il 1° luglio 2021, data che segna l’obbligo di utilizzare il modello F24 per questa tipologia di versamenti.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 76 del 2 dicembre 2020
- Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché all’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. Ridenominazione di codici tributo.
Registrazione atti pubblici, scritture private e donazioni: istituiti i codici tributo per il modello F24
Anche le somme dovute per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private e per il pagamento dell’imposta sulle donazioni seguono le modalità di versamento previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A stabilirlo è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2020. Dal 7 dicembre 2020 sarà già possibile, ma non obbligatorio, proseguire secondo le novità introdotte e con la risoluzione numero 76 del 2 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate indica ai contribuenti i codici tributo da utilizzare per le registrazioni.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
1560 | ATTI PUBBLICI - Imposta di registro |
1561 | ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro- Ravvedimento |
1562 | ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo |
1563 | ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento |
1564 | ATTI PUBBLICI - Interessi |
1565 | ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria |
1566 | ATTI PUBBLICI - Imposta catastale |
1567 | ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria |
1568 | ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento |
1569 | Imposta sulle donazioni |
1570 | Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento |
Come è già accaduto per la registrazione degli atti privati, si apre un periodo transitorio in cui è possibile utilizzare per i versamenti i vecchi e i nuovi strumenti. L’obbligo di utilizzo del modello F24 scatterà solo dalla prossima estate, il 1° luglio 2021.
In ogni caso, il documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate riporta le istruzioni da seguire per la compilazione:
- il codice tributo di riferimento deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare per esteso l’anno di formazione dell’atto, es. 2021.
Registrazione atti pubblici, scritture private e donazioni: i codici tributo per gli avvisi di liquidazione
Sempre con la risoluzione numero 76 del 2 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate indica anche i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione.
Nuova istituzione solo per l’imposta sulle donazioni, negli altri casi si procede solo con una ridenominazione delle sequenze di lettere e cifre già in uso.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
A198 | Imposta sulle donazioni |
A196 | ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio |
A197 | ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio |
A146 | ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio |
A148 | ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio |
A152 | ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall’ufficio |
A140 | ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio |
A141 | ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio |
A142 | ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio |
A149 | ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall’ufficio |
A151 | ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio |
A198 | Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio |
Anche in questo caso le istruzioni da seguire sono semplici:
- i codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- negli appositi campi vanno indicati i dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate:
- codice ufficio;
- codice atto;
- anno di riferimento per esteso.
Infine, la risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi” già in vigore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Registrazione atti pubblici, scritture private e donazioni: istituiti i codici tributo per il modello F24