Regime forfettario, oltre 30.000 euro con redditi non ordinari: nessun ostacolo

Alessio Mauro - Irpef

Regime forfettario, se i redditi che concorrono a superare il limite dei 30.000 euro non sono ordinari non scatta la causa ostativa e si può continuare ad applicare la tassazione agevolata. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 102 del 14 aprile 2020.

Regime forfettario, oltre 30.000 euro con redditi non ordinari: nessun ostacolo

Regime forfettario, si può continuare ad applicare la tassazione agevolata se i redditi che concorrono al superamento della soglia dei 30.000 euro sono redditi non ordinari.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 102 del 14 aprile 2020, non scatta la causa ostativa perché nel conto sono ricompresi solo i redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Il documento di prassi nasce in risposta al quesito di un contribuente che nel 2019 ha percepito redditi da pensione inferiori a 30.000 euro e un ulteriore compenso relativo al 2018, assoggettato a tassazione separata, che sommato ai redditi precedenti farebbe superare il limite.

Il contribuente chiede di poter continuare ad applicare il regime forfettario per l’anno 2020 e l’Agenzia delle Entrate dà parere favorevole sostenendo che, ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro, rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi.

Regime forfettario, superamento del limite di 30.000 euro con redditi non ordinari: non c’è alcuna causa ostativa

Si può continuare ad applicare la tassazione agevolata del regime forfettario se la soglia dei 30.000 euro viene superata con redditi non ordinari.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 102 del 14 aprile 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 102 del 14 aprile 2020
Articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 23 dicembre 2014, n. 190,come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario.

Il documento di prassi si esprime sul quesito di un contribuente che dichiara di aver percepito, nel 2019, redditi da pensione inferiori a 30.000 euro e un ulteriore compenso relativo al 2018 e soggetto a tassazione separata che, se sommato ai redditi precedenti, farebbe superare la soglia.

Il contribuente chiede di poter continuare ad applicare la tassazione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia affermativamente sottolineando che:

“ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”

Dopo aver riepilogato l’evoluzione della tassazione agevolata e delle cause ostative all’applicazione, l’amministrazione finanziaria specifica che concorrono al calcolo del limite dei 30.000 euro solo i redditi previsti dalla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014, che richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR.

Regime forfettario, le cause ostative introdotte dalla legge di Bilancio 2020

I requisiti per l’applicazione del regime forfettario sono contenuti all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge numero 190 del 23 dicembre 2014.

Tale legge, con le successive modificazioni, fissa anche le cause ostative per l’applicazione della tassazione agevolata.

Una modifica è arrivata con l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge numero 145 del 30 dicembre 2018, ovvero la legge di Bilancio 2019.

In base al nuovo riferimento normativo è stato esteso l’ambito di applicazione del regime forfettario.

L’ultima modifica è stata disposta dall’articolo 1, comma 692, della legge numero 160 del 27 dicembre 2019, ossia la legge di Bilancio 2020.

Ad essere riformulata è proprio la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario della lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

La lettera d-ter), inserita dall’ultima modifica, è il riferimento normativo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per fornire l’interpretazione del documento di prassi.

In merito l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti con la risoluzione numero 7/E dell’11 febbraio 2020.

Tale risoluzione specifica che l’esclusione dall’applicazione del regime forfettario nell’ipotesi di superamento dell’importo lordo superiore a 30.000 euro, nel periodo di imposta precedente, è applicabile già per il periodo di imposta 2020.

Tuttavia devono essere considerati solo i redditi di lavoro dipendente o assimilati previsti dagli articoli 49 e 50 del TUIR, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 102 del 14 aprile 2020.

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