Regime forfettario 2020, esclusione da subito per dipendenti e pensionati

Regime forfettario 2020, l'Agenzia delle Entrate si allinea alle indicazioni del MEF e con la risoluzione n. 7/E del 11 febbraio conferma l'applicazione immediata delle cause d'esclusione per dipendenti e pensionati. I nuovi adempimenti per il passaggio al regime ordinario sono obbligatori da subito e, tra questi, vi è l'obbligo di fatturazione elettronica.

Regime forfettario 2020, esclusione da subito per dipendenti e pensionati

Regime forfettario 2020, esclusione dal 1° gennaio per dipendenti e pensionati con redditi superiori a 30.000 euro.

La conferma definitiva arriva dall’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 7/E del 11 febbraio 2020 si allinea all’interpretazione fornita dal MEF in Commissione Finanze della Camera.

Nessun contrasto con lo Statuto del Contribuente sull’entrata in vigore delle nuove cause d’esclusione e sui nuovi adempimenti obbligatori per i titolari di partita IVA che dovranno passare dal regime forfettario al regime ordinario.

Tra questi vi è l’obbligo di fatturazione elettronica che dal 1° gennaio 2020 impone agli ex forfettari a dire addio alla carta per passare definitivamente al Fisco digitale.

Nessuna novità rispetto a quanto già confermato dal MEF, ma un’interpretazione che può dirsi ora definitiva per i contribuenti esclusi dal regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2020.

Regime forfettario 2020, esclusione da subito per dipendenti e pensionati: la conferma dell’Agenzia delle Entrate

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 11 febbraio 2020 conferma l’inapplicabilità delle norme di tutela disposte dallo Statuto del Contribuente ai nuovi limiti per la permanenza nel regime forfettario.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 7/E del 11 febbraio 2020
Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020. Decorrenza

Oggetto della discordia e di pareri contrastanti sono le nuove cause d’esclusione dal regime forfettario introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 che, come ormai noto, ha modificato i requisiti d’accesso alla tassazione agevolata per le piccole partite IVA.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E del 11 febbraio 2020 fa un riepilogo delle novità introdotte.

In merito ai requisiti per accedere al regime forfettario, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che sono esclusi dalla tassazione del 15% i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con compensi o ricavi fino a 65.000 euro che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per personale e lavoro accessorio superiori a 20.000 euro.

È tuttavia la nuova causa d’esclusione quella che ha causato dubbi e suscitato opinioni contrastanti tra i titolari di partita IVA.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che sono esclusi dall’applicazione del regime forfettario i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (tra cui redditi da pensione) di importo superiore a 30.000 euro.

Una causa d’esclusione che secondo alcuni sarebbe dovuta scattare soltanto nel 2021, con verifica sui redditi percepiti nel 2020, considerando la tempistica di pubblicazione della Legge di Bilancio 2020 e le disposizioni dello Statuto del Contribuente.

L’Agenzia delle Entrate conferma invece che la nuova causa d’esclusione dal regime forfettario si applica già dal 2020, in riferimento ai redditi del 2019. Non si tratta di una novità ma di una conferma rispetto all’interpretazione già fornita dal MEF.

L’unica novità che è possibile leggere tra le righe della risoluzione è che non vi sarà alcuna moratoria sulle sanzioni nel caso di adozione di comportamenti in contrasto con la normativa vigente.

Regime forfettario 2020, per gli esclusi passaggio immediato al regime ordinario

La nuova causa d’esclusione dal regime forfettario non si discosta da quella già fissata con l’introduzione della tassazione agevolata per professionisti ed imprese, che già inizialmente stabiliva a 30.000 euro il limite di reddito da lavoro per i titolari di partita IVA in regime agevolato.

È alla luce di ciò e dei chiarimenti già forniti con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, che l’Agenzia delle Entrate esclude definitivamente che possano applicarsi le norme previste dallo Statuto del Contribuente.

Inoltre, per l’Agenzia delle Entrate le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 non impongono nessun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire della tassazione forfettaria:

“il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.”

L’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfettario.

Anche in relazione ai nuovi adempimenti previsti per chi esce dal regime forfettario l’Agenzia delle Entrate non ritiene che vi sia un contrasto con le norme disposte dallo Statuto del Contribuente.

L’obbligo di fatturazione elettronica, accanto a tutti gli altri adempimenti in materia di IVA e non solo, sono definitivamente obbligatori in via immediata. Non sembra esservi nelle parole dell’Agenzia delle Entrate un’ipotesi moratoria sulle sanzioni per i ritardatari.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network