Rendere più conveniente il forfettario non è giusto

Francesco Oliva - Dichiarazioni e adempimenti

Per sventolare la bandierina della flat tax da tutte le parti politiche (di destra e di sinistra) si cerca di spingere verso una sempre maggiore convenienza fiscale del regime forfettario per le piccole partite IVA, ma non è la strada giusta

Durante questo fine settimana ho letto per caso il comunicato stampa di un’associazione di categoria, nata per difendere gli interessi dei contribuenti titolari di partita IVA con il regime forfettario.

Circa 2 milioni di piccoli imprenditori, professionisti e autonomi, quindi una platea davvero molto ampia.

E mi sono trovato pesantemente in disaccordo su tutto.

La proposta centrale è di

innalzare il limite di ricavi e/o compensi dagli attuali 85.000 a 100.000 euro

Una proposta peraltro impraticabile, in quanto il limite dei ricavi non può deciderlo il legislatore nazionale ma è previsto dalla direttiva UE 2020/285, recepita in Italia nel 2021, che prevede sostanzialmente due cose:

  • il limite di ricavi e/o compensi per le piccole partite IVA dei Paesi membri non può essere superiore a 85.000 euro;
  • non sono più ammesse deroghe (per intenderci, quelle che il nostro Paese ha utilizzato temporaneamente per alzare il limite prima da 30.000 a 50.000 euro, poi da 50.000 a 65.000 euro e ora, infine, a 85.000 euro).

Quindi un’associazione che si pone come obiettivo di difendere gli interessi della categoria ma che dovrebbe innanzitutto comunicare in modo più corretto gli aspetti strettamente giuridici e fiscali della materia.

Già questo basterebbe come argomento ma ce ne sono altri da approfondire bene per avere una visione chiara del tema.

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Innanzitutto c’è un tema di equilibrio del sistema tributario.

In un Paese che:

  • ha una pressione fiscale altissima come il nostro;
  • ha redditi medi annui dei dipendenti intorno a 32.000 euro;
  • avrebbe necessità di strutture imprenditoriali e professionali più grandi e maggiormente aggregate;
  • avrebbe necessità di creare maggiore lavoro “qualitativamente” valido e non solo lavoro che non crea reale valore aggiunto.

Ecco, in un Paese che vive questa realtà è una scelta sana quella di rendere sconveniente la crescita economica e l’aggregazione? È giusto che chi opera “senza limiti” ma poco sopra il limite degli 85.000 euro venga tassato con una delle pressioni fiscali più alte del mondo?

Intendiamoci, con questo non intendo dire che il regime forfettario debba essere abolito o ridimensionato, per quanto un piccolo ridimensionamento potrebbe essere auspicabile alla luce di quanto leggerete più avanti.

Ma sicuramente, soprattutto in questo momento storico, la priorità fiscale di questo Paese non può essere rendere più conveniente questo regime agevolato, non ha senso!

Ma c’è anche un altro tema: la concorrenza sleale, soprattutto nel settore delle professioni.

Si creerebbe questa (almeno potenziale) concorrenza sleale per i contribuenti lavoratori autonomi che operano in regime IRPEF a causa di un volume di ricavi e/o compensi magari solo leggermente più alto di quello limite previsto per i forfettari.

E tra gli studi associati per la possibilità di cumulare due o più posizioni forfettarie, giocando magari a fine anno sul momento di fatturazione delle attività svolte, cosa che le realtà più grandi non possono fare.

E ancora, esiste una forte propensione all’evasione fiscale tra questi contribuenti.

Come evidenziato bene nella relazione allegata alla NADEF 2022, in particolare, il fenomeno dei “falsi minimi”, ossia di contribuenti che hanno potuto applicare l’imposta sostitutiva dichiarando meno di quanto effettivamente fatturato e che ha portato all’assenza di effetti sul fronte della riduzione del tax gap.

Stesso risultato anche nell’analisi svolta dal Dipartimento delle Finanze sul regime forfettario, la flat tax del 15 per cento per le partite IVA, che:

evidenzia un effetto di autoselezione dei contribuenti con ricavi e compensi al di sotto della soglia massima di 85 mila euro al fine di usufruire dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario

Questi gli elementi che trainano la propensione al tax gap dell’IRPEF per le partite IVA, pari al 68,7 per cento e che accendono i riflettori sulla “zona grigia” della flat tax.

Un ulteriore (possibile) effetto distorsivo derivante dal rendere ancora più conveniente il regime forfettario è il fenomeno delle false partite IVA.

Com’è noto, infatti, questo è un problema mai completamente risolto nel nostro Paese.

Soprattutto nel Sud Italia e nel settore dei servizi, il fenomeno delle false partite IVA è ancora oggi molto diffuso.

Qualche anno fa, la Legge 92/2012 - giornalisticamente nota come “Legge Fornero” - aveva provato a combattere questa piaga, salvo poi essere fortemente indebolita dai provvedimenti di modifica successivi.

In particolare, il comma 26 dell’articolo 1 della Legge 92/2012 prevede che:

26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente:

Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

...”.

La norma in oggetto è stata poi integrata dal cosiddetto Jobs Act - Decreto Legislativo 81/2015 - con il quale è stato introdotto un nuovo regime di presunzione per effetto del quale

le collaborazioni di tipo parasubordinato (cococo o cocopro) o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) sono considerate come lavoro subordinato, dipendente, qualora siano prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro

Il timore è che il rafforzamento di un regime agevolato come quello forfettario possa pericolosamente incentivare il fenomeno delle false partite IVA, ovvero quei lavoratori - di fatto subordinati - “obbligati” ad aprire una posizione IVA pur di poter lavorare.

In assenza di ulteriori interventi sulla norma di cui sopra - ed in generale al sistema dei controlli - l’effetto conseguente potrebbe essere molto negativo per il nostro sistema economico.

Anche a livello di effetti distorsivi per il sistema della progressività, cui è informato il nostro sistema fiscale.

In parole semplici, l’imposta cresce con il crescere del reddito: ciò è previsto dalla nostra Costituzione all’articolo 53, soprattutto al fine di garantire il principio di uguaglianza.

Tale principio è costantemente messo in dubbio dal sistema: come direbbe Dario Deotto “esistono troppi estrogeni tributari ” che alterano tutto, rendendo poco credibile il sistema fiscale.

Flat tax attualmente in vigore per 25 situazioni diverse e 13 aliquote relative:*

25 Tipologie di flat tax13 Aliquote
Maggior reddito forfettari start up nel concordato preventivo 3%
Regime forfettario start up/Premi di produttività 2023-2024/Mance settore turistico/Regime dei minimi (esaurimento)/Ritenute su rendite previdenziali da AVS Svizzera/Rendite su rendite previdenziali versate dal principato di Monaco/Imposta sostitutiva sui dividendi percepiti da soggetti residenti 5%
Pensionati stranieri che si trasferiscono al Sud o nei Comuni terremotati 7%
Maggior reddito concordato per forfettari e ISA con voto da 8 in su/Cedolare secca affitti su canone concordato 10%
Ritenuta sulla Rita 9-15%
Maggior reddito concordato per gli ISA con punteggio tra 6 e 8/Interessi e plusvalenza su titoli di Stato e assimilati 12,50%
Maggior reddito concordato per soggetti ISA con voto inferiore a 6/Regime forfettario partite IVA/Flat tax incrementale per il regime ordinario/Lezioni private insegnanti/Ritenuta dividendi percepiti da soggetti non residenti 15%
Rivalutazione TFR maturato dal 2011 in poi 17%
Plusvalenza da conferimenti o cessioni di beni o aziende a caf 20%
Noleggio occasionale di barche 20%
Cedolare secca affitti 21%
Plusvalenza sulla vendita di case nei cinque anni/Plusvalenze riqualificate superbonus/Cedolare secca affitti brevi dalla seconda casa/Ritenuta a titolo di imposta su dividendi percepiti da soggetti residenti 26%

* La presente tabella rappresenta una rielaborazione con parziale ampliamento di quella tratta dall’articolo di Dario Aquaro e Cristiano dell’Oste, “Flat tax da record: 13 aliquote con le sostitutive del concordato”, tratto dal Sole24Ore del 12 agosto 2024

E a ciò contribuisce anche il regime forfettario ed ogni proposta di una sua possibile estensione.

In particolare, la proposta di rendere ancora più conveniente il regime forfettario ridurrebbe ancora di più il campo di applicazione del principio di progressività dell’imposta, che ormai di fatto riguarda solo i redditi da lavoro dipendente e pochi professionisti coraggiosi. Al netto del discorso non fattibile dei 100.000 euro.

Personalmente ritengo che un limite più corretto per il regime forfettario sia più basso degli 85.000 euro, tendenzialmente non al di sopra dei 50.000 euro.

Ma al di là delle mie convinzioni personali su una cosa sono certo: il tema torna periodicamente in auge per un solo motivo.

Da tutte le parti politiche - sia di destra che di sinistra - potenziare il forfettario è solo una delle bandierine elettorali disponibili e da spingere quando serve sotto il cappello della flat tax.

Non fa niente a quale costo. Non fa niente se poi a pagare sono gli altri contribuenti e il sistema nel suo complesso.