APS: definizione e caratteristiche

Cristina Cherubini - Associazioni

Il codice del terzo settore ha previsto nuove categorie di enti e rivisitato alcuni organismi preesistenti, disegnando un nuovo quadro strutturale ed organizzativo per il panorama del no profit. In questo contesto si inseriscono le APS, Associazioni di Promozione Sociale: un focus su definizione e caratteristiche.

APS: definizione e caratteristiche

Che cosa sono le APS, Associazioni di Promozione Sociale? La risposta arriva direttamente dal Codice del Terzo Settore.

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

L’art. 4 del d.lgs 117/2017, ripercorre a grandi linee i contorni strutturali ed organizzativo-gestionali del nuovo comparto del terzo settore, andando ad elencare le nuove categorie di enti che ne fanno parte.

Uno degli enti protagonisti della riforma, insieme all’ODV è sicuramente l’ APS, cioè l’Associazione di Promozione Sociale, di cui di seguito si andranno a delineare definizione e caratteristiche.

APS: definizione dell’Associazione di Promozione Sociale

La definizione di Associazione di Promozione Sociale si riscontra all’interno dello stesso codice del terzo settore, in particolare essa è contenuta nell’art. 35 del d.lgs 117/2017, ove si riporta quanto di seguito:

“Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”.

Volendo evidenziare quindi gli aspetti chiave che definiscono l’essenza dell’APS, possiamo schematizzarla nel seguente modo:

  1. ENTE DEL TERZO SETTORE: appare una puntualizzazione banale ma è invece di primaria importanza, in quanto da essa discende un potenziale comportamento sanzionabile, quello compiuto dagli enti che potrebbero usufruire di tale denominazione senza rispettare le norme imposte dal codice o senza procedere con l’iscrizione al RUNTS. Il legislatore con tale definizione comprende quindi l’APS tra gli enti del terzo settore che devono sottostare al nuovo codice del terzo settore, escludendo quindi la possibilità agli enti non commerciali di utilizzare tale acronimo in mancanza di rispetto di tali imposizioni;
  2. ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA O NON RICONOSCIUTA: tale specifica permette all’APS di poter essere costituita seguendo quando previsto dal codice civile agli artt. 14-35 per le associazioni riconosciute, e agli artt. 36-42 per quelle non riconosciute. Si ricorda che il riconoscimento in questo senso si riferisce all’ottenimento della personalità giuridica e quindi dell’autonomia patrimoniale perfetta;
  3. NUMERO DEI FONDATORI: il nuovo codice del terzo settore impone alle APS e alle ODV di avere tra i soci costituenti l’ente un numero minino di 7 persone fisiche o di 3 associazioni, per salvaguardare il principio di democraticità, punto cardine del settore associazionistico;
  4. SOGGETTI DESTINATARI ATTIVITA’: questa rappresenta una delle componenti essenziali per definire l’animus dell’APS. L’associazione di promozione sociale deve infatti svolgere in maniera prevalente la sua attività nei confronti dei soci, associati e loro familiari;
  5. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ESERCITATA: le attività che può esercitare una APS sono quelle contenute nell’art. 5 del d.lgs 117/2017, le quali sono definite attività generali, inoltre può compiere in modo sussidiario e complementare altre attività connesse alle principali come disciplinato all’art. 6 del d.lgs 117/2017.
  6. RISORSE UMANE: al fine di poter svolgere le attività necessarie per compiere il proprio obiettivo istituzionale l’APS, come anche l’ODV, deve avvalersi in modo prevalente di volontari.

Non è da escludere la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti, come infatti è previsto dall’art. 36 del d.lgs 117/2017, le APS possono assumere risorse umane con contratto di lavoro dipendente od avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi a patto che tale comparto non superi il 50 per cento dei volontari o il 5 per cento degli associati.

Questi sono gli elementi chiave che devono coesistere armoniosamente al fine di poter costituire una APS a norma con quanto previsto dal codice del terzo settore.

Le peculiarità della APS

Una prima lettura potrebbe far credere che i tratti somatici legati alla definizione di APS, possano farla assomigliare all’altra figura cardine del codice del terzo settore, l’Organizzazione di Volontariato, ma vi sono invece alcune differenze fondamentali che le rendono uniche e capaci di uniformarsi con le esigenze organizzative e strutturali degli enti non commerciali.

Ai fini della presente analisi, ci soffermiamo su alcune caratteristiche peculiari, senza il rispetto delle quali l’ente non può assumere la qualifica di APS:

- *Assenza di vincoli all’ingresso: le APS non possono prevedere vincoli o particolari requisiti al rispetto dei quali è subordinato l’ingresso. Il comma 2 dell’art. 35 del d.lgs 117/2017 prevede difatti che “Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”. Le associazioni di promozione sociale nascono al fine di combattere le disuguaglianze sociali attraverso la promozione della cultura e la formazione, non possono quindi prevedere meccanismi di esclusione di tipo discriminatorio, deve essere quindi esercitata la libertà di associarsi.

  • Svolgimento delle attività per i soci: trattando invece di differenze tra ODV ed APS, quella più importante risiede nell’individuazione dei soggetti destinatari dell’attività istituzionale. Tale diversità si riscontra da una lettura comparata degli artt. 84 ed 85, essi infatti trattano dei regimi fiscali previsti ad hoc per le ODV e per le APS, il legislatore specifica quali attività sono da considerarsi di natura commerciale per tali enti e quali beneficiano invece della decommercializzazione, oltre ad elencare i requisiti che gli enti devono rispettare per poter beneficiare di tali misure e determinare le percentuali di calcolo e il peso conseguente dell’imposizione fiscale.

L’art. 84 del d.lgs 117/2017 al comma 1 parla, in merito di regime fiscale per le ODV, di decommercializzazione delle attività svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Mentre l’art. 85 del d.lgs 117/2017 al comma 1, parlando di decommercializzazione delle attività delle APS, specifica:

“Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m)”.

Appare chiaro, quindi, che l’APS deve rivolgere le sue attività prevalentemente nei confronti dei propri associati, degli associati ad un altro ente con caratteristiche e scopi analoghi ai suoi, od ai familiari dei suoi associati, in quanto le attività svolte nei confronti dei terzi sono considerabili di natura commerciale.

Le attività svolte invece in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli associati, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, sono considerate istituzionali quindi usufruiscono della decommercializzazione.

Nello specifico, per rimarcare anche la vicinanza con la tipizzazione di ente non commerciale conosciuta come circolo aperto, il quale può decidere di entrare a far parte del terzo settore nelle vesti di APS, preme sottolineare che come previsto al comma 4 dell’art. 85 del d.lgs 117/2017 persino “la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche se effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, non si considerano in ogni caso commerciali”.

Un’altra tipologia associativa che caratterizzava il mondo del no profit prima della riforma e che sicuramente, in caso di ingresso nel RUNTS, convergerà nella categoria delle APS è l’Associazione Culturale, il legislatore ha difatti inserito all’interno dell’art. 85 del d.lgs 117/2017 un chiaro riferimento ad una delle possibili attività tipicamente svolte da tale associazione, prevedendo la decommercializzazione delle “cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni a patto che siano cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi anche verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali”.

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