Impresa sociale: la normativa sui lavoratori

Cristina Cherubini - Associazioni

L'impresa sociale disciplinata dal d.lgs 112/2017 svolge attività considerabili di interesse generale per la realizzazione delle quali può avvalersi di lavoratori, facendo riferimento a norme diverse da quanto previsto dal CTS per gli altri enti del terzo settore.

Impresa sociale: la normativa sui lavoratori

Gli enti del terzo settore disciplinati dal d.lgs 117/2017 possono avvalersi per lo svolgimento della loro attività anche di lavoratori oltre che di volontari, nel rispetto di determinati limiti predisposti dal legislatore.

L’impresa sociale segue invece regole differenti, esposte all’interno del d.lgs 112/2017, dove in particolare all’art. 1, viene sottolineato che essa “esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

Il punto chiave da analizzare risiede nella frase “favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

Tale assunto descrive alcune caratteristiche fondamentali dell’impresa sociale, fra cui l’obiettivo sociale atto all’avvicinamento degli utenti al mondo del lavoro, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione della propria attività.

Impresa sociale: attività generale e lavoratori

Il lavoratore ha un ruolo cruciale all’interno dell’impresa sociale in quanto lo svolgimento dell’attività chiave di tale ente è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dalla stessa prefissati, ma anche funzionale al coinvolgimento degli utenti nel mondo del lavoro.

L’impresa sociale lavora per la comunità e per i lavoratori, svolgendo attività d’impresa d’interesse generale.

Lo svolgimento di attività classificabili come d’interesse generale è disciplinato dall’art. 2 del d.lgs 112/2017, ove il legislatore al comma 1 ha previsto un elenco esaustivo di quelle che sono le tipologie di attività esercitabili dalla stessa e considerabili per natura di interesse generale.

Oltre a tale previsione, il legislatore ha stabilito per le imprese sociali, la possibilità di svolgere altri tipi di attività oltre a quelle elencate nel comma 1 dell’art. 2 del d.lgs 112/2017, potendole comunque configurare come di interesse generale, a patto che al fine del loro svolgimento siano deputate particolari categorie di lavoratori.

La disciplina dei lavoratori nell’impresa sociale

L’art. 2 del d.lgs 112/2017 al comma 4 prevede che le attività svolte dall’impresa sociale, anche se non rientranti tra quelle specificate nell’elenco contenuto nel comma 1 del medesimo articolo, possono essere considerate come di interesse generale nel caso in cui vengano rispettati alcuni requisiti.

Le caratteristiche menzionate in precedenza riguardano la tipologia e la composizione dei lavoratori impiegati per lo svolgimento di tali attività.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
  • persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni;
  • persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

Al fine di poter determinare l’effettivo impiego dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra esposte, è necessario tenere sotto controllo specifiche percentuali, così come previsto all’interno del comma 5 del d.lgs 112/2017.

L’impresa sociale per poter considerare le attività svolte, se diverse da quelle contenute nel comma 1 dell’art. 2 del d.lgs 112/2017, di interesse generale dovrà:

  • impiegare alle sue dipendenze un numero di persone appartenenti alle categorie sopra indicate non inferiore al trenta per cento dei lavoratori;
  • i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione.

Nel rispetto della composizione organica e sociale di tali lavoratori in base a quanto previsto dalla normativa sarà quindi sempre possibile per l’impresa sociale considerare di interesse generale l’attività di impresa esercitata.

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