Reddito di libertà, le istruzioni INPS per presentare domanda

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Reddito di libertà, con la circolare INPS numero 166 dell'8 novembre 2021 vengono fornite le istruzioni per la presentazione della domanda. Le donne vittime di violenza potranno richiedere il sussidio fino a 400 euro mensili per massimo un anno, tramite il proprio Comune di residenza. Dovrà essere utilizzata l'apposita procedura telematica. Il modello per l'istanza è stato aggiornato con il messaggio numero 4132 del 24 novembre scorso.

Reddito di libertà, le istruzioni INPS per presentare domanda

Reddito di libertà, le istruzioni INPS per presentare domanda arrivano con la circolare numero 166 dell’8 novembre 2021.

Il documento di prassi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale spiega come richiedere il sussidio fino a 400 euro mensili riconosciuto per un anno al massimo alle donne vittime di violenza.

I requisiti dell’agevolazione sono stati stabiliti dal Dpcm del 17 dicembre 2020.

La misura è compatibile con gli altri strumenti di sostegno al reddito quali reddito di cittadinanza, REM, Naspi, cassa integrazione guadagni e assegni per il nucleo familiare.

Le domande dovranno essere inoltrate all’INPS in via telematica tramite la specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani, dopo essere redatta dalla persona interessata.

Il modello per presentare le istanze è stato aggiornato ed è allegato al messaggio numero 4132 del 24 novembre 2021.

Attraverso tale messaggio l’istituto ha reso noto il rilascio della procedura dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali.

Reddito di libertà, le istruzioni INPS per presentare domanda

Per avere accesso al reddito di libertà bisognerà rispettare i requisiti previsti dal Dpcm del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2021.

Tale provvedimento definisce i criteri per la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal decreto Rilancio convertito, con l’articolo 105-bis.

L’agevolazione consiste in un sussidio dell’importo massimo di 400 euro mensili, che viene riconosciuto alle donne vittime di violenza per un anno al massimo.

Le somme hanno solo scopo di sostenere prioritariamente le spese per l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, altre al percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.

La misura è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito: reddito di cittadinanza, REM, Naspi, cassa integrazione guadagni e assegni per il nucleo familiare.

Gli importi sono inoltre esenti dall’IRPEF, dal momento che sono erogate da un ente pubblico a titolo assistenziale.

La domanda per il Reddito di Libertà dovrà essere presentata dalle donne interessate, direttamente o tramite delegato o rappresentante legale, per il tramite del Comune competente per residenza, come spiegato nella circolare numero 166 dell’8 novembre 2021.

INPS - Circolare numero 166 dell’8 novembre 2021
Reddito di Libertà. Ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» per l’anno 2020. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Non si dovrà più utilizzare il modello contenuto nell’allegato 1 alla circolare in questione.

Il modello aggiornato è infatti stato inserito nell’allegato 1 al messaggio numero 4132 del 24 novembre 2021.

INPS - Messaggio numero 4132 del 24 novembre 2021
Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Rilascio della procedura telematica di acquisizione delle domande da parte dei Comuni. Sostituzione del modello di domanda.

Come spiegato nel recente messaggio INPS, il modello di domanda deve essere presentato direttamente dalla cittadina interessata o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune competente per residenza.

Il messaggio ha anche reso noto il rilascio della procedura dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali.

Gli operatori si dovranno collegare al portale INPS ed entrare all’interno del servizio online “Prestazioni Sociali”, selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Dovranno essere compilati tutti i campi presenti nella procedura, compresi i riferimenti a:

  • attestazione della condizione di bisogno ordinario o attestazione della condizione di bisogno straordinario e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
  • dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Reddito di libertà, come ricevere le somme

L’accredito delle somme avverrà tramite conto corrente dotato di IBAN, quale conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata.

Tale conto deve essere intestato alla richiedente. Nel caso venga indicato un IBAN estero si dovrà seguire le specifiche indicazioni fornite all’interno del documento di prassi dell’INPS.

La modalità di pagamento dovrà essere selezionata dall’apposito menu a tendina.

Nel corso della fase di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà in automatico dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti.

Al termine della procedura si potrà stampare una ricevuta di presentazione da consegnare alla persona richiedente.

La prenotazione delle somme terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS.

Dopo la trasmissione della domanda verrà effettuata un’istruttoria automatizzata per verificare la disponibilità degli importi da erogare e la titolarità del conto corrente indicato nella fase di presentazione della domanda.

Al termine di questa breve fase verrà fornito uno dei seguenti esiti della domanda:

  • accolta in pagamento;
  • non accolta per insufficienza di budget;
  • accolta in attesa di IBAN, nel caso in cui la verifica della titolarità del conto dia esito negativo.

Tale esito sarà comunicato ai Comuni ma anche alla persona interessata, attraverso l’email o il recapito telefonico fornito in sede di compilazione della domanda.

Nel caso in cui la richiesta non venga accolta per mancanza di risorse, l’accoglimento potrà avvenire in un momento successivo.

Tutte le domande non accolte alla data del 31 dicembre 2021 saranno scartate.

Oltre alla fase di acquisizione, sul sito INPS saranno presenti anche le seguenti funzioni:

  • consultazione delle domande inserite, in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per nominativo;
  • annullamento delle domande presentate;
  • rettifica dell’IBAN.

L’annullamento della richiesta è permesso fino a che le domande non siano state inviate al sistema di pagamento.

Nel caso in cui la verifica della titolarità del conto corrente dia esito negativo, sarà inviata una notifica ai contatti del richiedente indicati in fase della domanda.

L’IBAN potrà essere rettificato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS all’interessata, per tramite del Comune di riferimento.

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