Tassazione separata sugli arretrati, quando si applica?

Rosy D’Elia - Irpef

Tassazione separata su compensi arretrati erogati in anni successivi, quando si applica? Quando il ritardo nell'erogazione è dovuto ad effetti di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi e comunque a cause che non riguardano la volontà delle parti. I dettagli nella risposta all'interpello numero 223 del 29 marzo 2021.

Tassazione separata sugli arretrati, quando si applica?

Quando si applica la tassazione separata su compensi arretrati erogati in anni successivi a quello a cui si riferiscono?

Non si applica la tassazione ordinaria quando i tempi per erogare le somme si allungano a causa di effetti di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi e in generale per cause che non riguardano la volontà delle parti coinvolte.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 223 del 29 marzo 2021.

Lo spunto per fare luce sulla questione, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Tassazione separata su compensi arretrati, quando si applica?

Protagonista è un ente pubblico economico che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare quale tassazione applicare a diverse tipologie di somme erogate in relazione a periodi di imposta precedenti:

  • compensi previsti da specifiche disposizioni di legge incentivanti la produttività;
  • progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto;
  • compensi professionali ai professionisti legali.

La tassazione separata oppure ordinaria dipende dalle cause che hanno fatto slittare l’erogazione delle somme negli anni successivi.

L’amministrazione finanziaria infatti, chiarisce le regole generali di cui tener conto:

“Qualora l’erogazione dei «compensi incentivanti la produttività» avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della «contrattazione articolata di ente» si applica la tassazione separata.

In relazione, invece, alle altre due tipologie di emolumenti, qualora il ritardo non sia dovuto ad una delle cause di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir si applica la tassazione ordinaria”.

In caso di maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata, i soggetti interessati possono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento.

Tassazione separata su compensi erogati in anni successivi: dipende dalle cause del ritardo

Per verificare la giusta tassazione da applicare nei casi come quelli illustrati dall’ente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate bisogna far riferimento all’articolo 17 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

In base al principio di cassa, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

Vista la progressività su cui si basa l’IRPEF, un’applicazione rigida di questa regola, però, potrebbe comportare degli effetti negativi: per questo l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede un regime di tassazione separata per gli arretrati percepiti in anni successivi rispetto a quelli di riferimento per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, le cosiddette cause giuridiche, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, le cosiddette situazioni di fatto.

Per applicare la tassazione separata è necessario che si verifichino due condizioni a cascata:

  • le somme devono essere corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa;
  • il ritardo deve avere cause specifiche:
    • derivare da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
    • in alternativa deve essere riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non deve essere fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente utili per erogare le somme.

Per le cause giuridiche non è necessario effettuare una valutazione su un eventuale ritardo fisiologico, mentre per le circostanze di fatto è necessario verificarlo: ad esempio la complessità della procedura di liquidazione dei compensi può determinare un ritardo fisiologico.

Non si può applicare, quindi, la tassazione separata quando i compenti vengono corrisposti nello stesso periodo di imposta a cui si riferiscono oppure nel caso in cui la stessa natura degli emolumenti determina una erogazione in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

La risposta all’interpello numero 223 del 29 marzo 2021 riporta un esempio pratico:

“Si pensi agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti; in tale ipotesi, è la stessa natura degli emolumenti in questione a comportare che l’erogazione non possa avvenire nell’anno di riferimento. Infatti, poiché la valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno, è evidente che gli emolumenti connessi al risultato verranno erogati in un periodo d’imposta successivo e, pertanto, non possono essere considerati come arretrati nel senso sopra indicato (cfr. risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E)”.

Tutti i dettagli sulle regole da seguire nel testo integrale della risposta all’interpello numero 223 del 29 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 223 del 29 marzo 2021
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - EMOUMENTI LEGATI AD OBIETTIVI - TASSAZIONE SEPARATA - ARTICOLI 51 E 17 TUIR.

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