Tassazione separata per i compensi arretrati? Dipende dalla sentenza

Rosy D’Elia - Imposte

Si applica la tassazione separata ai compensi arretrati, se la sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento non si esprime sul trattamento fiscale. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 24 del 5 febbraio 2020.

Tassazione separata per i compensi arretrati? Dipende dalla sentenza

I compensi arretrati sono assoggettati a tassazione separata nel caso in cui la sentenza che condanna il datore di lavoro a corrispondere le somme ai lavoratori non si esprima chiaramente sul corretto trattamento fiscale da applicare.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 24 del 5 febbraio 2020.

Protagonista è un datore di lavoro, amministrazione statale, condannato dal Tribunale al pagamento di arretrati in favore di personale docente non di ruolo impiegato all’estero, assunto con contratto a tempo determinato, e non più in servizio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 24 del 5 febbraio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata - Articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir

Tassazione separata per i compensi arretrati riconosciuti al lavoratore dopo una sentenza

In qualità di sostituto di imposta, il datore di lavoro si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi arretrati.

Gli insegnanti sostengono di dover ricevere le somme al lordo e non al netto delle ritenute, da qui nascono gli interrogativi:

  • è corretto applicare la tassazione separata ai compensi liquidati in esecuzione delle sentenze a favore dei docenti a tempo determinato non più in servizio presso l’Amministrazione?
  • è possibile chiedere ai docenti interessati l’aliquota media in applicazione delle regole della tassazione separata previste dall’articolo 21 del citato Tuir?
  • è corretto applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui si deve determinare l’imposta, nel caso in cui non si riesca a conoscere l’aliquota media dei singoli docenti?

L’Agenzia delle Entrate scioglie ogni dubbio sulla tassazione da applicare ai compensi arretrati con la risposta all’interpello numero 24 del 5 febbraio 2020.

La sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento dei compensi arretrati ai docenti non si esprime sugli obblighi del sostituto di imposta in merito alla non applicazione delle ritenute fiscali.

Alla luce di ciò, il documento chiarisce:

“Si ritiene che l’Istante dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir”.

E specifica:

“Qualora l’Istante non sia a conoscenza dell’aliquota media dei singoli docenti determinata ai sensi dell’articolo 21 del Tuir, potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice”.

Tassazione separata per i compensi arretrati, quando si applica? I chiarimenti per il datore di lavoro

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta il riferimento normativo cardine, l’articolo 17 del TUIR.

In questo punto il Testo unico per le Imposte sui Redditi prevedere l’applicazione delle tassazione separata in caso di erogazione di:

“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”.

Evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta precedenti, ci possa essere uno svantaggio per il lavoratore è lo scopo di questa modalità di tassazione.

Le regole di riferimento per calcolare valore e aliquote dell’imposta dovuta sono contenute nell’articolo 21 e, nel caso analizzato, anche nell’articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 settembre 1973 che fornisce indicazioni sul reddito complessivo netto che un’amministrazione dello Stato deve considerare.

E specifica:

Per i predetti redditi, il citato articolo 17 del Tuir prevede, al comma 3, ultimo periodo, che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.

Nel quadro normativo che ricostruisce, per l’Agenzia delle Entrate non ci sono ombre: considerato che la sentenza non si è espressa in nessun modo sul trattamento fiscale da applicare, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata gli arretrati che devono essere corrisposti in seguito a una sentenza.

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