Lavoratore e volontario, non c’è incompatibilità se gli enti sono soggetti distinti e separati

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Lavoratore e volontario, il codice del Terzo settore prevede l'incompatibilità. Tuttavia, se il datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'attività di volontariato sono distinti e separati non viene verificata. Lo spiega il Ministero del Lavoro nella nota numero 4011 del 10 marzo 2022.

Lavoratore e volontario, non c'è incompatibilità se gli enti sono soggetti distinti e separati

Lavoratore e volontario, i due ruoli sono compatibili? In linea di massima no, secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore.

Tuttavia, se l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati non si riscontra incompatibilità.

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota numero 34/4011 del 10 marzo 2022.

Il chiarimento nasce dal caso di un soggetto che lavora all’interno di un comitato regionale e svolge attività di volontario presso un ente base o un comitato di un’altra regione che appartiene alla stessa rete.

Lavoratore e volontario, non c’è incompatibilità se gli enti sono soggetti distinti e separati

Con la nota numero 34/4011 del 10 marzo 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore.

Ministero del Lavoro - Nota 4011 del 10 marzo 2022
Codice del Terzo settore. Articolo 17, comma 5. Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro.

Il documento chiarificatore prende spunto da un caso concreto: quello di un soggetto che svolge attività lavorativa all’interno di un comitato regionale e attività di volontario presso un ente base o un comitato di un’altra regione, appartenente alla stessa rete.

In altre parole, il quesito posto riguarda la compatibilità delle due attività.

Il Ministero del lavoro chiarisce che non si verifica incompatibilità tra i due in carichi dal momento che l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.

Prima di fornire il chiarimento, tuttavia, il Ministero ricapitola quanto stabilito dal codice del Terzo settore.

Nel documento di prassi viene riportato quanto segue:

“si ritiene utile richiamare la disposizione di cui all’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo settore, che sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’integrazione apportata dall’articolo 5 comma 1, lett. a) del d.lgs. 105/2018.”

La norma si applica alla generalità dei casi, dal momento che ricomprende qualsiasi rapporto di lavoro.

Sono quindi ricompresi anche gli enti tramite il quale il socio o associato svolge attività di volontariato.

In linea generale, quindi, è prevista incompatibilità tra lavoratore e volontario.

Le caratteristiche del volontariato

La generale incompatibilità tra un rapporto di lavoro e l’attività di volontariato deve essere interpretata partendo delle caratteristiche di quest’ultima.

L’inquadramento del volontariato è fornito dai commi 2 e 3 dell’articolo 17 del già citato codice del Terzo settore.

Le caratteristiche individuate dal richiamo normativo sono le seguenti:

  • la libera scelta;
  • la personalità;
  • la spontaneità;
  • la gratuità;
  • l’assenza di finalità di lucro, neanche indirette.

Tra le condizioni poste per l’attività svolta dai volontari c’è il divieto di retribuzione, in alcun modo, anche sotto forma di rimborso spese di tipo forfettario.

Le caratteristiche hanno lo scopo di preservare la libertà della scelta, che non deve essere condizionata da uno stato di bisogno, ma effettuata nell’ottica di soddisfare i bisogni altrui, della comunità e del bene comune.

Non possono quindi essere previsti vincoli di natura obbligatoria nella scelta di svolgere attività di volontariato.

A sottolineare la libertà nella scelta è anche la Corte dei conti nella deliberazione sezione autonomie numero 26 del 24 novembre 2017.

Il volontario deve sentirsi libero di recedere dalla propria scelta senza condizioni o penali, in quanto la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale.

D’altro canto, la norma in esame vuole anche tutelare il lavoratore da possibili abusi collegati ad attività che non hanno tra le caratteristiche quella della volontarietà.

In ultimo, il documento pubblicato dal Ministero del Lavoro, chiarisce quanto segue:

“Le disposizioni sopra richiamate devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.”

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