Congedo paritario per la madre e il padre e indennità al 100 per cento della retribuzione. Cosa prevede la nuova proposta di legge presentata dalle opposizioni?
Un congedo paritario tra i due genitori, quindi con 5 mesi anche per il padre, e indennità elevata per tutti i mesi al 100 per cento della retribuzione.
Questo in sintesi il contenuto della nuova proposta di legge presentata alla Camera dalle opposizioni che prevede una serie di modifiche al testo unico della maternità e paternità, il decreto legislativo n. 151 del 2001.
Il testo ha concluso l’esame da parte della Commissione Lavoro il 18 febbraio e si trova ora in stato di relazione. Poi approderà in Aula per l’eventuale approvazione.
Congedo: 5 mesi di paternità e maternità pagata al 100%, cosa prevede la nuova proposta di legge
La riforma del congedo per i genitori potrebbe essere alle porte. La nuova proposta di legge firmata unitariamente da tutte le forze di opposizione introdurrebbe, infatti, modifiche al decreto legislativo n. 151/2001, il cosiddetto Testo unico della maternità e della paternità.
L’iniziativa prevede, in sintesi, l’incremento dell’indennità di maternità e l’introduzione di un congedo paritario per il padre.
Partiamo da quest’ultimo. Ad oggi, la normativa italiana prevede un congedo obbligatorio per la madre di 5 mesi, da modulare prima e dopo il parto e indennizzato con una somma pari all’80 per cento della retribuzione. Al padre spettano, invece, 10 giorni, non necessariamente consecutivi e retribuiti al 100 per cento.
“Tutto questo”, si legge nel testo presentato alla Camera, “si traduce non solo in un’ingiustizia di genere, ma in una vera e propria emergenza”.
Per questo motivo la proposta avanzata è quella di un congedo paritario: estendere anche il congedo del padre a 5 mesi, così come per la madre.
L’introduzione di un congedo paritario, si legge ancora nel testo della proposta di legge, sosterrebbe infatti le madri e tutela la loro carriera professionale e, al tempo stesso, garantirebbe ai padri la possibilità di essere più vicini ai propri figli durante i loro primi mesi di vita.
“Una misura che non solo supporta le famiglie nella giusta condivisione dei tempi di vita e di lavoro, ma che sostiene e garantisce l’occupazione femminile nel nostro Paese in cui essa risulta essere la più bassa d’Europa e il carico di cura all’interno delle famiglie viene quasi sempre demandato alle donne.”
L’obiettivo complessivo è quello di contrastare la crisi della natalità e di favorire l’occupazione femminile, la qualità della vita dei bambini e dei genitori e le relazioni familiari.
Come funzionerebbe in concreto?
Secondo quanto previsto all’articolo 2 della PdL, il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario) ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a 5 mesi, nell’intervallo di tempo compreso tra il mese precedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi. Di questi, 4 mesi sono obbligatori e 10 giorni devono essere utilizzati subito dopo la nascita del figlio. I restanti si possono fruire anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.
Il testo evidenza come il congedo possa essere fruito dal padre indipendentemente dal diritto della madre di utilizzare il congedo di maternità e non è alternativo a esso.
Verso il congedo di maternità e paternità pagato al 100 per cento?
La seconda parte della proposta di legge interviene sull’indennità spettante.
L’intenzione della norma è quella di rendere questo periodo di astensione dal lavoro pienamente retribuito per entrambi i genitori, dunque in misura pari al 100 per cento del salario. Il congedo, inoltre, sarebbe obbligatorio sia per la madre sia per il padre, senza possibilità di trasferirlo all’altro genitore.
Di conseguenza, la PdL propone un innalzamento al 100 per cento di tutte le indennità previste attualmente.
Nello specifico verrebbe elevata al massimo l’indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, così come l’indennità erogata alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, con conseguenze (aumenti) anche sull’assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui.
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