Guida all'utilizzo dei crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore
L’esigenza di presentare una dichiarazione integrativa dalla quale emerga un maggior credito, o un minor debito, a favore del contribuente può derivare da:
- Correzione spontanea: il contribuente si avvede di errori od omissioni commessi nella dichiarazione originaria, come la mancata indicazione di oneri e spese;
- Correzione da segnalazione dell’Agenzia delle Entrate: l’Agenzia segnala un’anomalia in sede di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973), con emersione di un credito da confermare. Una volta appurata la sua reale sussistenza, il contribuente è obbligato a presentare l’integrativa a favore per rendere la posta creditoria definitiva.
È bene ricordare che la dichiarazione integrativa presentata al solo scopo di far valere elementi favorevoli al contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione, come confermato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82/E del 24 dicembre 2020, in quanto non vi è danno per l’Erario.
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Il duplice meccanismo di utilizzo del credito
La disciplina dell’utilizzo dei crediti derivanti da dichiarazione integrativa a favore è regolata dall’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La norma distingue le modalità di recupero a seconda del momento in cui l’integrativa viene presentata.
Esistono due meccanismi differenti:
- Integrativa annuale (entro il termine dell’anno successivo): se l’integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito emergente subisce lo stesso trattamento di un credito emergente già in origine dalla dichiarazione oggetto di correzione. Può essere utilizzato in compensazione senza vincoli (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), e/o riportato a nuovo nella dichiarazione successiva;
- Integrativa ultrannuale (oltre il termine dell’anno successivo): se l’integrativa a favore viene presentata oltre il predetto termine, il credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.
Ciò significa che il credito da integrativa a favore “ultrannuale” non è immediatamente spendibile.
Nel concreto, il contribuente deve obbligatoriamente attendere la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di presentazione dell’integrativa e far transitare l’importo nel Quadro DI.
La compilazione del Quadro DI
Ipotizziamo la presentazione di una dichiarazione integrativa nel 2025, verificando le conseguenze in termini di utilizzo del credito e compilazione in sede di Modello REDDITI PF 2026, anno d’imposta 2025.
CASO 1 – Errore relativo all’anno di imposta 2024: Integrativa "annuale" - Il contribuente presenta a maggio 2026 un’integrativa a favore per l’anno d’imposta 2024 (Modello Redditi 2025).
Poiché l’integrativa viene trasmessa prima della scadenza del Modello Redditi 2026 (2 novembre 2026), si tratta di una dichiarazione integrativa “annuale”.
Pertanto, il maggior credito emergente non richiede in alcun modo la compilazione del Quadro DI.
Al contrario, tale maggior credito subisce la stessa identica sorte del credito originario e deve essere trattato come una normale eccedenza pregressa.
Operativamente, andrà riportato nel quadro di liquidazione ordinario del modello corrente alla voce "Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione" (ad esempio, compilando il rigo RN36 nel caso si tratti di IRPEF).
CASO 2 - Errore relativo all’anno di imposta 2022: integrativa “ultrannuale” - Il contribuente ha presentato il 15 ottobre 2025 un’integrativa a favore per l’anno d’imposta 2022 (Modello Redditi 2023) da cui emerge un maggior credito IRPEF di 1.000 euro.
Il termine per la dichiarazione dell’anno successivo (Redditi 2024 anno di imposta 2023) era già spirato nell’autunno 2024.
Trattandosi di integrativa ultrannuale trasmessa nel corso del 2025, è obbligatorio compilare il Quadro DI del Modello REDDITI 2026 per rigenerare il credito.
Tale operazione si sviluppa compilando il rigo DI1 come segue:
| Rigo DI1 | Colonna 1 (codice tributo) | Colonna 2 (periodo d’imposta) | Colonna 3 (Errori contabili) | Colonna 4 (Credito) |
|---|---|---|---|---|
| Dati da inserire | 4001 (IRPEF) | 2022 (anno del modello originario) | (Vuota) non è un errore contabile | 1.000 |
Di conseguenza, se dal Modello REDDITI 2026 emerge originariamente un debito IRPEF, esso andrà diminuito di 1.000 euro; se emerge un credito, questo andrà aumentato di 1.000 euro nel Quadro RX.
La deroga per gli errori contabili
Un aspetto che merita attenzione è l’eccezione prevista per la correzione degli errori contabili di competenza.
Se l’integrativa ultrannuale deriva esclusivamente dalla correzione di tali errori (previa barratura dell’apposita casella nel frontespizio), la limitazione temporale all’utilizzo del credito non si applica.
In fase di compilazione del Quadro DI, la quota di credito derivante da errori contabili va indicata nella Colonna 3 e non deve essere compresa nella Colonna 4.
Questo importo andrà sommato all’eccedenza d’imposta nel rigo di liquidazione (es. rigo RN36 per l’IRPEF) e potrà essere utilizzato in compensazione già dal giorno successivo alla presentazione dell’integrativa.
| Tipologia Integrativa | Presentazione | Quadro DI | Utilizzo in compensazione (Mod. F24) |
|---|---|---|---|
| Annuale | Entro la scadenza ordinaria | NON richiesto | Libero |
| Ultrannuale (Ordinaria) | Oltre la scadenza ordinaria | Obbligatorio (Colonna 4) | Vincolato a debiti maturati dall’anno successivo alla presentazione. Richiede compilazione quadro DI. |
| Ultrannuale (Errore contabile) | Oltre la scadenza ordinaria | Obbligatorio (Colonna 3) | Immediato dal giorno successivo alla presentazione. Richiede compilazione quadro DI, colonna 3 |
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quadro DI dichiarazione dei redditi 2026: regole e compilazione