Proroga dei versamenti al 20 luglio anche per gli ex titolari di partita IVA

Salvatore Cuomo - Imposte

La proroga delle imposte al 20 luglio 2026 include anche i titolari di partita IVA che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno precedente. L'analisi della prassi che dimostra il diritto al rinvio previsto per i soggetti ISA

Proroga dei versamenti al 20 luglio anche per gli ex titolari di partita IVA

La cessazione dell’attività e la contestuale chiusura della partita IVA nel corso di un periodo d’imposta non estinguono i correlati obblighi dichiarativi e di versamento, i quali restano disciplinati dal principio di competenza temporale dell’anno di produzione del reddito.

Pertanto, le obbligazioni tributarie relative all’ultimo anno di operatività della posizione fiscale devono essere adempiute nell’anno successivo, secondo le regole e le scadenze ordinarie previste per la generalità dei contribuenti.

I contribuenti che hanno cessato l’attività mantengono il diritto di beneficiare del differimento dei termini di versamento concesso dalla recente proroga per i soggetti ISA al 20 luglio, attraverso un meccanismo di richiamo indiretto operato dalla prassi amministrativa.

Proroga al 20 luglio anche per gli ex titolari di partita IVA: il “richiamo indiretto” alle cause di esclusione ISA

I decreti e i provvedimenti di proroga rinviano genericamente ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA.

Una ormai consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale perimetro include non solo chi applica materialmente gli indici ma anche chi è formalmente escluso.

Il collegamento normativo si articola come segue:

  • i provvedimenti di proroga richiamano i soggetti che applicano gli ISA o che presentano una causa di esclusione dagli stessi;
  • tra le cause di esclusione codificate dai modelli ministeriali rientra tassativamente la cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, identificata dal codice di esclusione “4”;
  • di conseguenza l’inclusione dei soggetti cessati nella proroga non avviene per menzione diretta nel testo di legge, ma in via indiretta in quanto la cessazione dell’attività è essa stessa una causa di esclusione ISA che conferisce il diritto al differimento dei termini.

I riferimenti di prassi amministrativa

L’orientamento espresso è supportato dai diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente opponibili in sede di autotutela o di controllo formale.

Per brevità ne citeremo giusto un paio, iniziando dalla Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 che dispone espressamente l’estensione del differimento dei termini ai contribuenti che, sussistendo i requisiti di applicabilità degli ISA nell’anno di riferimento, si trovano in una causa di esclusione.

Il documento citan esplicitamente coloro che “… dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA” e, di conseguenza, anche coloro che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 64/2019
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul perimetro della proroga dei versamenti per i soggetti ISA

Si nota un altro riferimento indiretto nella Circolare n. 20/E del 9 settembre 2020 al quesito 8.3 relativo alle proroghe dei versamenti, con il rinvio a quanto disposto con la Risoluzione 71 del 1 agosto 2019, la quale anch’essa fa riferimento alle cause di esclusione ISA citando espressamente la stessa casistica indicata nella Risoluzione 64 sopra richiamata.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 20/E/2019
Ulteriori chiarimenti in risposta a quesiti sull’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018

Calendario fiscale e modalità di versamento

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, i termini ordinari di versamento del saldo e del primo acconto sono ridefiniti secondo il seguente calendario:

  • entro il 20 luglio: versamento delle imposte a saldo e in acconto senza alcuna maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 20 agosto: versamento delle somme dovute con l’applicazione delle maggiorazioni previste per il differimento.

Partite IVA cessate: determinazione delle somme dovute e gestione degli acconti

L’estinzione della posizione fiscale impone una distinzione tra le componenti di debito e i versamenti anticipati:

  • imposte a saldo: è obbligatorio il versamento del saldo di imposte, addizionali e contributi previdenziali calcolati sul reddito effettivamente prodotto fino alla data di cessazione.
  • imposte in acconto: in virtù della cessazione, il reddito della medesima natura per l’anno in corso è presuntivamente pari a zero salvo eventuali alti proventi, trovando quindi applicazione il metodo previsionale il quale consente al contribuente di rideterminare e azzerare gli acconti di imposte e contributi eliminando l’obbligo del relativo versamento.

Proroga delle imposte: attenzione alla maggiorazione per il rinvio ad agosto

È fondamentale evidenziare un ultimo aspetto operativo per i contribuenti che scelgono di non versare entro la prima scadenza del 20 luglio, perché rientrando a pieno titolo nel perimetro della proroga ISA.

L’eventuale rinvio del pagamento nella finestra estiva dal 21 luglio al 20 agosto comporta anche per i soggetti “cessati” l’applicazione della maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

I contribuenti cessati devono quindi prestare attenzione a non applicare la misura standard dello 0,40 per cento storicamente prevista per i soggetti ordinari non interessati dalle proroghe, poiché la disciplina speciale ISA prevede quest’anno il raddoppio di tale maggiorazione per chi usufruisce del differimento dei termini a ridosso della pausa estiva.

Con l’augurio che questo quadro normativo offra la necessaria chiarezza per una corretta pianificazione finanziaria, buon versamento a tutti!