Comunicazioni trimestrali IVA Lipe: proroga in arrivo?

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Proroga scadenza comunicazione Iva Lipe trimestrali, contribuenti e intermediari sospesi: saranno considerati nei termini e senza sanzioni anche gli invii dopo il 28 febbraio 2018? I commercialisti protestano.

Comunicazioni trimestrali IVA Lipe: proroga in arrivo?

Proroga Lipe si o no? Dopo la scadenza del 28 febbraio 2018 ancora non si hanno notizie della possibilità di invio tardivo senza sanzioni della comunicazione delle liquidazioni Iva del IV trimestre 2017.

La possibilità di una proroga, anche se in questo si tratterebbe di una rimessione in termini, è stata annunciata con un comunicato stampa da parte dell’Agenzia delle Entrate al quale, tuttavia, non sono seguite novità.

La disapplicazione delle sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio della comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali del IV trimestre 2017 è stata annunciata per via degli eventi meteo eccezionali che hanno bloccato l’Italia da Nord a Sud.

Il Burian e la neve che, oltre ad aver regalato paesaggi mozzafiato, continua a causare disagi nelle città italiane, potrebbero essere il motivo della proroga della scadenza per le lipe trimestrali ma oggi, dopo la scadenza ordinaria per l’invio delle liquidazioni di chiusura del 2017, fissata al 28 febbraio 2018, la rimessione in termini e la disapplicazione delle sanzioni in caso di ritardo è ancora in forse.

E, a fronte di tanta incertezza, non si è fatta attendere la reazione dei commercialisti: l’AIDC con un comunicato stampa firmato dal Presidente Ferrari denuncia come ancora una volta l’Agenzia delle Entrate abbia aggirato quanto previsto dallo Statuto del Contribuente:

Si è ricorso nuovamente a un mezzo del tutto irrituale, per non dire illegale, per dettare disposizioni in materia tributaria dall’incerta forza.

A lasciare in bilico contribuenti e intermediari è lo scarno comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nella tarda serata di ieri: in relazione agli eventi meteorologici eccezionali potrebbero non essere sanzionati i ritardi nell’invio delle Lipe del IV trimestre così come tutti gli adempimenti tributari in scadenza.

Atteso un necessario ed urgente provvedimento ad hoc.

Comunicazioni IVA Lipe trimestrali, scadenza il 28 febbraio 2018: proroga “tardiva” causa maltempo in arrivo?

Usare il condizionale è, ancora una volta, d’obbligo: la possibilità di disapplicazione delle sanzioni in caso di ritardo nell’invio delle Lipe trimestrali da trasmettere entro la scadenza del 28 febbraio 2018 potrebbe esser resa ufficiale a breve.

Un’incertezza che non è certo una novità per gli intermediari e per i contribuenti, così come le reazioni dei commercialisti, gli addetti ai lavori sempre più in preda ad un Fisco folle.

Al momento, il comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nella serata del 27 febbraio, non dà certezze e, per dovere di chiarezza, non si tratterebbe di una proroga della scadenza ma di una rimessione in termini.

Se per contribuenti e intermediari si tratta di un dettaglio probabilmente di poco conto, lo stesso non è per l’Italia che, come noto, con l’invio della comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali entro la scadenza del 28 febbraio 2018 adempie all’obbligo di trasmettere i dati Iva annuali all’Unione Europea.

Il comunicato stampa non fa riferimento ad alcun adempimento specifico ma dispone che:

L’Agenzia delle Entrate in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, comunica che sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.

Insomma, bisognerà attendere ancora per capire se la possibilità di rimessione in termini causa maltempo riguarderà anche le Lipe, così come sarà necessario attendere per capire se la proroga delle scadenze fiscali sarà rivolta soltanto a specifiche zone.

AIDC: aggirato lo Statuto del Contribuente, serve proroga con decreto MEF

Il comunicato stampa sulle proroghe fiscali causa maltempo è l’ennesima violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

A lamentare la mancanza di chiarezza dell’Agenzia delle Entrate è l’AIDC, Associazione dei Commercialisti, per voce del Presidente Ferrari, con un comunicato stampa pubblicato nella serata del 28 febbraio 2018.

L’Agenzia delle Entrate è ricorsa ad un mezzo del tutto irrituale per dettare disposizioni in materia tributaria, un metodo che l’AIDC definisce illegale:

Il Presidente Ferrari ricorda come lo Statuto dei Diritti del Contribuente preveda espressamente che ’con proprio decreto il Ministro delle Finanze, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili’. «Ebbene ci si attende che lo Statuto venga applicato, e non aggirato: quali enormi impegni hanno impedito al MEF di emanare un decreto, chiaro e diretto, per disciplinare l’emergenza, imponendo invece il ricorso al suo braccio operativo (AdE) il quale evidentemente non può emanare un decreto?»

La “proroga al buio” delle Lipe è soltanto l’ultimo esempio del mancato rispetto delle regole da parte dell’Amministrazione Finanziaria che mette contribuenti ed intermediari in una situazione di caos e incertezza, a fronte di situazioni metereologiche e cause oggettive che rallentano l’attività degli studi e che potrebbero comportare ritardi nel rispetto delle scadenze fiscali.

“Questo Statuto, lo si abroghi se non si ha il coraggio e la forza di rispettarlo. Almeno smetteremo di illuderci”

Proroga scadenze fiscali: invio dati precompilata entro il 9 marzo 2018

Al contrario del rinvio al buio previsto per la comunicazione delle Lipe IVA trimestrali, con un provvedimento pubblicato sempre nella serata di ieri, 27 febbraio 2018, viene ufficialmente prorogata la scadenza per l’invio dei dati necessari alla predisposizione del modello 730 precompilato: un rinvio richiesto dagli addetti ai lavori e già annunciato negli scorsi giorni.

In molti hanno già parlato di adempimenti introdotti in extremis e gestiti male. La trasmissione dei dati delle spese per l’asilo nido, delle ristrutturazioni effettuate nei condomini e delle spese sanitarie rimborsate è stata ufficialmente prorogata dal 28 febbraio 2018 al 9 marzo 2018.

Se è vero che il modello 730 precompilato 2018 farà il pieno di dati, è altrettanto vero che l’introduzione dell’obbligo di invio di sempre più informazioni, tra cui la novità relativa ad erogazioni liberali e spese per la frequenza dell’asilo nido, non gode certo di una gestione semplice.

I maggiori problemi riscontrati negli ultimi giorni riguardavano soprattutto la comunicazione dei dati delle spese dell’asilo nido ed è proprio a fronte delle numerose segnalazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate e dei problemi riscontrati che la proroga della scadenza fissata al 28 febbraio 2018 si è resa quanto mai necessaria.

In questo caso, a differenza di quanto previsto per la scadenza della comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali, la proroga è chiara e certa.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede infatti che sono prorogate al 9 marzo 2018 le scadenze dei seguenti adempimenti:

  • trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, esclusivamente con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel 2017 e ai relativi rimborsi;
  • comunicazione dell’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido;
  • trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali;
  • trasmissione dei i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso Testo unico.

Per tutti gli altri adempimenti fiscali bisognerà attendere: la storia della “proroga a discrezione” degli uffici dell’Agenzia delle Entrate non è cosa nuova e, memori del caos dello scorso anno che aveva interessato lo spesometro, è il caso di dire che sarà una settimana ancora piena di novità.

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