Proroga al 1° maggio per lo stop all’esonero dalle ritenute per le agenzie di viaggio

Salvatore Cuomo - Certificazione Unica

Il MEF ufficializza una boccata d'ossigeno per il settore turistico: lo stop all'esonero dalle ritenute d'acconto sulle provvigioni, inizialmente previsto per il 1° marzo, slitta al 1° maggio 2026

Proroga al 1° maggio per lo stop all'esonero dalle ritenute per le agenzie di viaggio

Dopo l’abrogazione dello storico esonero per il settore assicurativo avvenuta il 1° aprile 2024 ad opera della Legge di Bilancio 2024, il Legislatore è intervenuto sul comparto turistico e dei trasporti.

Con la Legge di Bilancio 2026 all’art. 1, commi 140-142, Legge 199/2025, viene modificato l’Art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973, al fine di cancellare l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni per:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere.

Una novità prevista con decorrenza dal 1° marzo ma che, come anticipato dal comunicato stampa pubblicato dal Ministero dell’Economia il 27 febbraio, è prorogata al 1° maggio 2026.

Proroga al 1° maggio per lo stop all’esonero dalle ritenute per le agenzie di viaggio

Il Ministero, viste le difficoltà operative evidenziate da imprese, case software e professionisti riguardanti la necessità di predisporre gli adeguamenti tecnici dei propri applicativi ma anche aggiornare le procedure operative di carattere amministrativo in tempi brevi, ha emanato il presente comunicato:

“Un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
La normativa vigente esclude tali soggetti dalla ritenuta; tuttavia, l’esonero è stato rimosso con la legge di bilancio per il 2026, che ha disposto l’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026.
Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.”

Con la proroga, il MEF concede in extremis due mesi in più per adeguarsi ed ottemperare al nuovo obbligo tributario.

Ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: proroga al 1° maggio 2026
Il comunicato stampa n. 25 del MEF pubblicato il 27 febbraio 2026

Gli impatti operativi: cosa cambia in pratica

Sotto il profilo procedurale, il passaggio al nuovo regime non dovrebbe presentare difformità rispetto alle altre categorie già soggette a ritenuta (come gli agenti di commercio).

Gli adempimenti chiave sono tre:

  • fatturazione elettronica: il prestatore agenzia ha l’onere di indicare correttamente la ritenuta nel file XML. Sarà necessario utilizzare il codice RT01 o RT02 e la causale Q;
  • versamento F24: il sostituto d’imposta, Tour Operator o comunque il soggetto mandante, dovrà versare l’importo trattenuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento utilizzando il codice tributo 1040;
  • Certificazione Unica: l’anno successivo al pagamento, il sostituto d’imposta dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate e consegnare all’agenzia il modello CU.

Le aliquote della ritenute e il nodo della liquidità per le agenzie di viaggio

Il calcolo della ritenuta (aliquota base del 23%, parametrata al primo scaglione IRPEF) segue due binari distinti in base all’organizzazione dell’agenzia:

  • aliquota ordinaria 11,50%: si applica sul 50% della provvigione qualora l’agente operi senza dipendenti o terzi collaboratori;
  • aliquota ridotta 4,60%: si applica sul 20% della provvigione se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori.

Per beneficiare del prelievo ridotto è indispensabile inviare una dichiarazione annuale specifica alle imprese mandanti. In assenza di tale comunicazione, il committente sarà obbligato ad applicare l’aliquota più onerosa, con un impatto immediato sul cash flow aziendale.

Aspetto questo sottolineato dalle associazioni di categoria che pur non contestando in sé la disposizione ne sottolineano la criticità derivante appunto del drenaggio di liquidità.

In particolare FTO e ASTOI sottolineano che le agenzie di viaggio operano spesso con margini ridotti e il sottrarre il 4,6% o peggio l’11,5% al momento dell’incasso della provvigione significa privare l’impresa di liquidità vitale per la gestione corrente.

Il ruolo delle software house

Come sottolineato da AssoSoftware, le case produttrici di gestionali sono già al lavoro per aggiornare le procedure.

La sfida sarà garantire il perfetto allineamento tra i sistemi di rendicontazione dei Tour Operator, spesso basati su autofatture o estratti conto provvigionali, e la contabilità delle agenzie per evitare disallineamenti nei versamenti e nelle future Certificazioni Uniche 2027.

Censimento immediato dei mandanti per prepararsi alle novità

Già in previsione dell’entrata in vigore della norma dal 1° marzo 2026, la finestra del Decreto Milleproroghe aveva indotto alcune associazioni di categoria a rivolgersi alle istituzioni per un rinvio al 2028, evidentemente invano.

Per effetto del comunicato stampa diffuso dal MEF il 27 febbraio, le aziende interessate avranno però due mesi in più per verificare l’aggiornamento dei propri software gestionali per non rallentare eccessivamente i flussi operativi contabili.

Consigliamo comunque alle agenzie di censire già da ora i propri mandanti per l’invio delle dichiarazioni di riduzione ritenuta.

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