Prescrizione contributi INPS, nuovi chiarimenti sul termine quinquennale

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Prescrizione contributi INPS, nuovi chiarimenti nella circolare n. 124 del 20 settembre 2019. La circolare analizza le regole per il calcolo del termine quinquennale in relazione alla rateizzazione della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Prescrizione contributi INPS, nuovi chiarimenti sul termine quinquennale

Prescrizione contributi INPS, nuovi chiarimenti: la circolare n. 124 del 20 settembre 2019 analizza le regole sul termine quinquennale previsto per i datori di lavoro alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione.

Protagonista della circolare INPS è il contributo ordinario di mobilità e di ingresso alla mobilità dovuto dai datori di lavoro, abrogato dal 1° gennaio 2017 insieme al trattamento di indennità di mobilità ordinaria.

Trattandosi di un trattamento contributivo, la Corte di Cassazione in diverse sentenze ha stabilito che allo stesso si applichi il termine di prescrizione di cinque anni, da calcolare - come chiarito dall’INPS - dalla data di scadenza del versamento.

Nel caso di pagamento a rate, invece, il termine di prescrizione dei contributi INPS si calcola in base alla scadenza dell’ultima.

La circolare INPS, oltre a fornire chiarimenti sul termine di prescrizione dei contributi, è un’allerta agli uffici territoriali, invitati a procedere alla verifica della “tempestiva e puntuale interruzione dei termini di prescrizione”, ponendo in essere tutto quanto necessario per tutelare i crediti dell’Istituto.

Prescrizione contributi INPS, nuovi chiarimenti sul termine quinquennale

Fino al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro erano tenuti a versare per ciascun lavoratore posto in mobilità, un contributo aggiuntivo pari a sei volte il trattamento mensile spettante al lavoratore, ridotto alla metà nel caso di accordo sindacale.

Il contributo INPS poteva essere versato o in un’unica soluzione, ovvero in un massimo di 30 rate mensili. La circolare n. 124 del 20 settembre 2019 ricorda che la scadenza per il pagamento:

“in un’unica soluzione o della prima rata delle somme di cui all’art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. Le rate successive sono corrisposte con la periodicità prevista per la presentazione delle denunce contributive”

La rateizzazione del contributo ha portato a diversi contenziosi avviati dai datori di lavoro con l’INPS in merito al termine di prescrizione.

Con tre recenti sentenze (n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell’8 novembre 2018), la Corte di Cassazione ha quindi ribadito che:

“gli oneri previsti dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991 hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.”

La circolare INPS si rende quindi necessaria per individuare il dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione, qualora non interrotto da atti impositivi dell’Istituto.

Circolare INPS n. 124 del 20 settembre 2019
Contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Precisazioni in tema di prescrizione

Prescrizione contributi INPS, termine quinquennale dalla data di scadenza dell’ultima rata

È pacifico il fatto che il termine di prescrizione dei contributi INPS debba essere calcolato dalla data di scadenza del versamento, con diversi dubbi nel caso di pagamento a rate:

per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione si evidenzia che l’obbligo contributivo determinato dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento.

Le singole rate non devono essere quindi considerate come autonome o distinte obbligazioni, ma come semplice “frazionamento” dello stesso.

È questo che differenzia la rateizzazione di un contributo da altre obbligazioni previdenziali ordinariamente frazionate in scadenze periodiche e che quindi sono da ritenersi autonome le une dalle altre (come ad esempio i contributi dovuti sulle retribuzioni).

Nel caso di rateizzazione, per l’INPS la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’Agente della Riscossione.

Prescrizione contributi INPS, è “caccia” ai debiti delle imprese

La chiosa della circolare INPS è rivolta direttamente agli Uffici territoriali:

“è necessario che le Strutture territoriali effettuino una complessiva ricognizione dei crediti dell’Istituto per omissione, totale o parziale, della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, per poi procedere alla verifica della tempestiva e puntuale interruzione dei termini di prescrizione ed a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari alla miglior tutela del credito.”

L’obiettivo è chiaro: evitare di far cadere in prescrizione il contributo per la mobilità dovuto dai datori di lavoro e, se le premesse sono queste, si attendono mesi “infuocati” per INPS ed imprese.

Saranno invece abbandonati i crediti caduti in prescrizione mentre, per quelli oggetto di contenzioso giudiziario, le Strutture territoriali si raccorderanno con la competente Avvocatura dell’Istituto.

Prescrizione contributi: sul dies a quo l’INPS segue due binari

Sebbene sia legittimo il chiarimento INPS e il legame tra data da considerare per il calcolo del termine di prescrizione e scadenza dei contributi, è impossibile non notare che qualcosa di anomalo c’è.

Facciamo riferimento al trattamento riservato ai professionisti senza cassa che, annualmente, si vedono recapitare a pochi mesi dal decorso del termine di prescrizione gli avvisi di addebito dell’INPS.

C’è non poca confusione sul calcolo del termine di prescrizione che, secondo la legge n. 335/1995, ai commi 9 e 10 dell’art. 3, decorre una volta trascorsi 5 anni.

La circolare di cui sopra dell’INPS ha messo un punto importante in merito alla data a partire dalla quale far partire il calcolo: si considera la scadenza dell’obbligazione o, se rateizzata, della singola rata.

Peccato che per i professionisti senza cassa sia differente: in tal caso, l’INPS sostiene che i termini di prescrizione debbano essere calcolati a partire dalla data di scadenza per la dichiarazione dei redditi.

Un’interpretazione controversa e che si scontra con la prassi e con l’interpretazione di dottrina e giurisprudenza, secondo la quale il termine a partire dal quale si calcola la prescrizione corrisponde alla data di scadenza per il versamento del saldo dei contributi relativi dell’anno precedente.

Si tratta di una questione ancora non univoca e piena di dubbi di carattere interpretativo ma, dopo la circolare del 20 settembre, ci auguriamo che arrivino presto indicazioni utili ad uniformare l’orientamento dell’Istituto.

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