Assegno per il nucleo familiare anche al convivente di fatto

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Gli assegni per il nucleo familiare spettano per il convivente del datore di lavoro ma non per il coniuge. Lo precisa la Corte Costituzionale

Assegno per il nucleo familiare anche al convivente di fatto

Il rapporto di convivenza di fatto non fa venir meno il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120, depositata il 22 luglio.

La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Venezia in relazione agli ANF.

Nello specifico, oggetto della sentenza è la norma che esclude il coniuge del datore di lavoro dal diritto all’assegno per il nucleo familiare ma non il convivente di fatto.

Assegno per il nucleo familiare anche al convivente di fatto

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) spetta al convivente di fatto del datore di lavoro mentre non può essere riconosciuto per il coniuge dello stesso.

A stabilirlo è la Corte Costituzionale nella sentenza n. 120/2025, con la quale ha ritenuto legittima la norma attualmente in vigore. È stata dichiarata infondata, quindi, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia secondo la quale la differenza di trattamento tra coniuge e convivente di fatto del datore di lavoro violerebbe gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Oggetto della sentenza è l’articolo 2 del DPR n. 797 del 1955, il quale stabilisce che l’assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza però escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato.

Come chiarito dalla Corte, la ratio alla base del citato articolo 2 sta nell’esigenza di non erogare il beneficio nei confronti di un nucleo familiare che comprende lo stesso datore di lavoro, così da evitare una forma di “autofinanziamento”.

“Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell’esclusione dall’ANF, il convivente di fatto al coniuge.”

Questo perché ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, come previsto dall’articolo 2, comma 6, del DL n. 69 del 1988, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto.

Dopo che la legge n. 76 del 2016 ha regolamentato le unioni civili e le convivenze, infatti, l’INPS nella circolare n. 84/2017 ha precisato che, ai fini dell’importo dell’assegno, la convivenza di fatto rileva solo se è stato stipulato il contratto riguardante i rapporti patrimoniali tra i due conviventi.

Per questo, secondo la Consulta, la disciplina degli ANF risulta “armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell’assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione”.

I giudici, pertanto, hanno escluso che l’articolo 2 del DPR n. 979/1955 possa essere interpretato in maniera tale da escludere i conviventi di fatto dal diritto agli ANF, come richiesto dalla Corte d’appello di Venezia.

A chi spettano gli ANF?

Gli assegni per il nucleo familiare, ricordiamo, sono la prestazione economica riconosciuta dall’INPS nei confronti di alcune specifiche categorie di beneficiari:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
  • titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).

Con l’introduzione dell’assegno unico per i figli a carico nel marzo 2022, però, gli ANF sono rimasti in vigore solamente per una platea ristretta di beneficiari. Possono riceverli solamente i nuclei familiari composti da:

  • coniugi;
  • fratelli e sorelle;
  • nipoti in particolari condizioni (minorenni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e che non hanno diritto alla pensione ai superstiti).

L’importo degli ANF riconosciuti in busta paga è calcolato sulla base alle tabelle INPS aggiornate annualmente.

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