Detraibilità premi assicurativi 2018: novità, regole e istruzioni

Carla Mele - Irpef

Detrazione premi assicurativi 2018: ecco le ultime novità, le regole e le istruzione per detrarre la spesa per le assicurazioni in dichiarazione dei redditi (modello 730 e modello Redditi).

Detraibilità premi assicurativi 2018: novità, regole e istruzioni

Detrazione premi assicurativi 2018: alla luce delle recenti novità riepiloghiamo di seguito regole e istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 e modello Redditi.

Le spese sostenute per premi assicurativi sono tra i costi detraibili in dichiarazione dei redditi nel limite del 19%. Il tetto massimo di spesa è differente a seconda del tipo di polizza stipulata.

Sono detraibili le spese sostenute per assicurare il contribuente contro il rischio infortuni e sulla stessa vita.

Dal 2016 e possibile detrarre nel limite del 19% anche i premi assicurativi pagati per il rischio di morte di individui con grave disabilità o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Vediamo di seguito nel dettaglio tutte le tipologie di premi assicurativi detraibili, considerando inoltre che la Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la possibilità di detrarre un nuovo premio assicurativo, sempre al 19%, relativo alle assicurazioni sulla casa contro le calamità di qualunque specie.

Per questa nuova fattispecie ad essere agevolati saranno i premi relativi alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018; nel silenzio della legge sui dettagli, però, si attendono nuove disposizioni in merito (circolari o risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate).

Premi assicurativi 2018: tutte le spese detraibili nel 730 o nel modello Redditi

L’articolo 15, comma 1 lettera f) del Testo Unico Imposte sui redditi, illustra nel dettaglio le tipologie di spese sostenute per i premi di assicurazione detraibili e i relativi limiti di detraibilità.

I premi assicurativi aventi per oggetto il rischio sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.

Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000, la detrazione è possibile purché

  • la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
  • per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti.

Per i i contratti stipulati o rinnovati dal 2001 la detrazione è possibile a condizione che abbiano ad oggetto:

  • il rischio di morte;
  • invalidità permanente non inferiore al 5%.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti.

Sono oltremodo detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definiti dal DM 22.12.2000, a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Dal 2016 sono detraibili, sempre nella misura del 19%, i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte per gli individui con disabilità grave (così come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/92; disabilità accertata con le modalità disposte dall’art. 4 della L. 104/92).

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 euro; il Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), stabilisce le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio per non autosufficienza.

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini dei predetti limiti, che anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; tra i limiti massimi di spesa sopra indicati, quindi, dovranno essere comprese anche le spese indicate nella CU 2018 tra i punti da 341 a 35, (sezione oneri detraibili), con i codici:

  • 36 per i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • 38 per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
  • 39 per i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza.

Premi assicurativi 2018: novità dalla Legge di Bilancio

L’articolo 768 della Legge di bilancio 2018, introduce una modifica all’articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, introducendo dopo la lettera f la lettera “f-bis” che aggiunge ai premi di assicurazione detraibili precedentemente esposti anche quelli:

aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo

Quindi, tutte le polizze assicurative stipulate dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, che hanno per oggetto il rischio di eventi calamitosi che possono colpire e danneggiare le abitazioni dei contraenti, potranno essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi nel limite del 19%.

Tuttavia, tali spese potranno essere inserite soltanto a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019.

Nel silenzio della legge però si attendono disposizioni riguardo le modalità di detrazione e la definizione di un tetto massimo di detraibilità.

Polizze assicurative 2018: familiari fiscalmente a carico

Anche le polizze assicurative stipulate per un familiare fiscalmente a carico possono essere portate in detrazione.

Il comma 2 dell’articolo 15 del Testo unico sulle imposte sui redditi stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando i limiti sopraindicati su cui calcolare la detrazione.

La Circolare 17/E del 18 maggio 2006 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce alcuni punti in merito. Partendo dal presupposto che l’assicurato è il soggetto la cui vita o invalidità viene presa in considerazione, si prefigurano due ipotesi per cui:

  • se l’assicurato è un familiare fiscalmente a carico del contribuente che è anche il contraente del contratto di assicurazione, quest’ultimo ha comunque diritto alla detrazione del premio;
  • se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.

Premi assicurativi 2018: come usufruire della detrazione?

Per usufruire della detrazione del 19% delle spese sostenute per le polizze assicurative, è necessario compilare gli appositi campi della dichiarazione dei redditi.

Nel Modello 730/2018 i premi di assicurazione andranno inseriti tra le righe E8 e E10 e il limite di spesa è pari a:

  • 530 euro per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (codice 36);
  • 750 euro per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38);
  • 1.291,14 euro per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (codice 39).

Con riferimento al modello Redditi PF 2018, l’importo va indicato nel quadro RP, righi da RP8 ad RP13, rispettivamente con il codice 36, 38 o 39.

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