Definite le modalità di attuazione delle agevolazioni delle piccole società cooperative

Emiliano Marvulli - Cooperative

Il decreto del MEF del 17 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo scorso, definisce le modalità per l'attuazione delle agevolazioni relative a piccole società cooperative. Nei casi specifici sono previsti l'esenzione dalle imposte sulle successioni e le donazioni e quelle per il trasferimento di aziende

Definite le modalità di attuazione delle agevolazioni delle piccole società cooperative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2023 il Decreto del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2023 che definisce le modalità di attuazione delle agevolazioni per il trasferimento, ai lavoratori, di aziende relative a piccole società cooperative, previste dall’art. 1 comma 272 della L. 178/2020.

La norma in commento contenuta nella Legge di Bilancio 2021 dispone che, nei casi di cessione di aziende relative a piccole società cooperative, costituite a lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le aziende stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, trovano applicazione:

  • l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende o di quote sociali di cui all’art. 3 co. 4-ter del D.Lgs. 346/90;
  • le agevolazioni per il trasferimento di aziende di cui all’art. 58 del TUIR.

Piccole società cooperative: agevolazioni e modalità di attuazione

In particolare, l’art. 3 co. 4-ter del D.Lgs. 346/90 prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse o di quote sociali, attuati a favore dei discendenti e del coniuge del donante/de cuius, mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito, costituzione di vincoli di destinazione o patti di famiglia, a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

Inoltre, per quanto riguarda l’imposizione diretta, l’art. 58 del TUIR dispone che il trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze nel caso in cui l’azienda venga assunta dai cessionari ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa.

Il decreto attuativo in commento, previsto espressamente dalla norma, stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso ai benefìci fiscali su elencati.

L’art. 3 del decreto stabilisce, in particolare, che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse o di quote sociali si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società cooperativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Per quanto attiene al comparto delle imposte dirette, il regime di favore previsto dalla norma si applica a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda e subentri nella posizione dell’imprenditore individuale in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Il decreto ministeriale entra in vigore dal 16 marzo 2023, con l’effetto che le disposizioni ivi contenute si applicheranno alle cessioni a titolo gratuito poste in essere a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

MEF - Decreto del 17 febbraio 2023
Testo del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2023.

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