Il rimborso spese nelle cooperative sociali post riforma del terzo settore

Cristina Cherubini - Cooperative

Il rimborso spese da versare ai volontari è un tema sempre molto caldo all'interno della gestione contabile delle associazioni, in quanto il ruolo che gli stessi ricoprono nella vita dell'ente è di per sé estraneo a qualsiasi tipo di retribuzione, per questo la corresponsione agli stessi di somme di denaro è sempre un argomento delicato e pragmatico.

Il rimborso spese nelle cooperative sociali post riforma del terzo settore

Il volontario esercita un’attività a titolo gratuito a favore di un ente e dei suoi associati, perseguendo finalità solidaristiche e sociali.

La figura del volontario è da sempre un aspetto chiave da investigare all’interno del mondo del terzo settore, ed ha ulteriormente acquistato maggior fascino dopo l’avvento della riforma lanciata dal decreto legislativo 117/2017.

L’attività di volontariato non può per definizione essere retribuita nemmeno dai destinatari, per questo negli anni le varie leggi emanate sul tema no profit hanno previsto una normativa a favore della concessione, almeno di una corresponsione da parte delle associazioni, nei confronti di coloro che prestano il proprio tempo per scopi benevoli, di importi necessari al fine della mera copertura delle spesi vive, sostenute per svolgere i loro ruoli di volontari.

Si parla di spese relative al carburante, vitto, alloggio, in generale spese di trasferta afferenti ad attività svolte negli interessi dell’ associazione per la quale il volontario presta il suo tempo.

Il codice del terzo settore ha previsto una normativa semplificata in relazione alla concessione di tali rimborsi spese, snellita soprattutto da un punto di vista contabile e gestionale, inducendo gli utilizzatori a nutrire dei dubbi in merito alla sua eventuale incompatibilità con altre norme più rigide, caratterizzanti alcuni particolari settori del mondo no profit.

Il rimborso spese nelle cooperative sociali

Le cooperative sociali disciplinate dal d.lgs 117/2017 dagli artt. 17 -19, le quali come affermato dal Ministero del Lavoro, nella nota n. 29103 del 31 gennaio scorso,“acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali” sulla base di quanto riportato nell’ art. 1, comma 4 d.lgs. n. 112/2017, e successive modifiche, affondando le loro radici costitutive all’interno della legge dell’ 8 novembre 1991, n. 381, normativa che ha creato numerosi dubbi in merito alla tematica dei rimborsi spesa da corrispondere ai volontari.

L’art. 2 comma 4 della legge 381/1991 esponeva infatti che “ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci”.

Questo precetto non conteneva alcun tipo di margine di interpretazione, imponendo quindi alle associazioni di accertare l’effettiva presenza di una documentazione idonea a giustificare le spese sostenute dal volontario, al fine di poter rimborsare ad esso la cifra da lui anticipata per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale dell’ente.

La nuova previsione, invece, contenuta all’interno dell’art. 17 comma 4 del d.lgs 117/2017 è decisamente più in linea con la vita dinamica di un ente associativo, ed è quindi pensato i maniera “semplificata”.

Il comma 3 dell’art. 17 prevede che “l’attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”.

L’aspetto che però a noi interessa ai fini della presente analisi è quanto poi riportato all’interno del comma 4 del suddetto articolo, dal quale si evince infatti che “le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Le spese quindi da rimborsare al volontario potranno, in mancanza di adeguata documentazione, essere autocertificate dallo stesso, a patto che però rispettino due limiti:

  • non devono superare l’importo di 10 euro giornalieri
  • non devono mai comunque superare l’importo di 150 euro mensili.

Sarà poi l’organo sociale competente a deliberare quale tipologia di spesa, e quali attività di volontariato ad essa collegate potranno considerarsi attinenti ai fini della determinazione del rimborso spesa.

Queste due previsioni sembrano però in contraddizione l’una con l’altra, per questo si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di poter sciogliere questo dubbio interpretativo, e chiarificare agli utilizzatori qual è la disciplina corretta da implementare.

La disciplina del rimborso spese: il chiarimento del Ministero

Il Ministero del Lavoro con la nota n. 10979 del 22 ottobre scorso, in risposta al dubbio manifestato da alcune associazioni di rappresentanza del mondo no profit, ha espresso il suo parere in merito alla possibile incongruenza tra le norme previste dallalegge 381/1991 e dal d.lgs 117/2017 in merito al trattamento dei rimborsi spese da corrispondere ai volontari nel caso specifico riguardante le cooperative sociali.

Il dubbio difatti nasceva dal fatto che dopo la riforma del terzo settore le cooperative sociali sono disciplinate dagli artt. 17-19 del decreto legislativo 117/2017 tra i quali quindi troviamo anche quello attinente ai rimborsi spesa determinabili con modalità semplificata, ma esse sono state costituite secondo i dettami della legge 381/1991 la quale all’interno dell’art. 2 comma 4 prevede una normativa rigorosa e puntuale per la determinazione dell’importo rimborsabile.

La duplice compresenza di queste due normative pareva andare in contrasto, mentre invece il Ministero ha così sciolto ogni dubbio:

“seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (…) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l’ente del Terzo settore”, considerato che “(…) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19, ben potendosi interpretare la stessa come integrativa della disciplina speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presente interpretazione non mira quindi ad escludere né la previgente normativa né la versione semplificata prevista dal codice del terzo settore, potendo esse coesistere, in forma di combinato disposto, lasciando quindi alle cooperative stesse la responsabilità di determinare un procedimento di attribuzione dei rimborsi spesa in modalità semplificata ma garantendo la dimostrazione relativa all’afferenza sociale dell’uscita effettuata.

Il Ministero conclude infatti nella nota citata chiarendo il punto “si conferma l’applicabilità dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 ai soci volontari delle cooperative sociali, a condizione che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4 della legge n. 381/1981 e 17, comma 4 del d.lgs n. 117/2017”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - NOTA N. 10979 del 22 ottobre 2020
Applicabilità dell’art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali. Riscontro a quesito.

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